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Superbonus 110%, CILA e verifica di conformità: è vera semplificazione? – Lavori Pubblici

Con l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei
Ministri, il nuovo Decreto Semplificazioni attende solo la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per rendere operative le
disposizioni presenti al suo interno.

Decreto Semplificazioni e Superbonus 110%

L’ultima bozza di Decreto Legge, datata 28 maggio 2021, prevede
diverse misure per la governance del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e modifiche a diverse discipline tra le quali
quelle di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) che ha istituito la detrazione fiscale del 110%
(superbonus) per alcuni interventi di riqualificazione energetica e
di riduzione del rischio sismico.

L’obiettivo principale di queste misure, dopo che il
Decreto-legge n.
59/2021
ha previsto una proroga dell’orizzonte
temporale per edifici plurifamiliari, condomini e IACP, è
semplificare le procedure di accesso iniziali che tanto hanno
creato problematiche alla detrazione fiscale del 110%. Stiamo
parlando dell’audit di conformità urbanistica-edilizia che,
soprattutto per gli edifici datati e per i condomini, necessita di
molto tempo che, complice la pandemia, si è allungato notevolmente
rispetto al normale.

Speciale Superbonus

Superbonus 110%, CILA e stato legittimo

Proprio per questo motivo, la modifica più rilevante riguarda
l’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio, che viene
completamente riscritto. Nella sua nuova versione, il comma 13-ter
prevede:

Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione
di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli
edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono
realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo
abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto
d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La
presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato
legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli
interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio
fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in
difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui
al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle
attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni
valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di
intervento.”. 2. Restano in ogni caso fermi gli oneri di
urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento
proposto
”.

Ecco i principali effetti di questo nuovo comma 13-ter:

  • si applica a tutti gli interventi di superbonus (quindi sia
    ecobonus che sismabonus) che non prevedono demolizione e
    ricostruzione;
  • tutti questi interventi vengono individuati come manutenzione
    straordinaria che necessita di Comunicazione di inizio lavori
    asseverata (CILA);
  • nella CILA vanno indicati solo gli estremi del titolo
    abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto
    d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
    legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata
    completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
  • nella CILA non va attestato lo stato legittimo di cui all’
    articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR n. 380/2001 (Testo Unico
    Edilizia).

Per l’attuazione non si sa se si dovrà attendere una modifica
alla modulistica unificata. Ciò che è certo è che per evitare che
il superbonus 110% possa essere perso ai sensi dell’art. 49 del
Testo Unico Edilizia (che inibisce qualsiasi agevolazione per gli
immobili abusivi), il Decreto Rilancio ha previsto che la decadenza
del bonus 110% prevista da questo articolo opera solo in caso
di:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo
    che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o
    del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è
    attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente
    al 1° settembre 1967;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste
    dall’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio (asseverazioni
    tecniche, APE,…).

Il Decreto Semplificazioni, però, onde evitare che si parli di
un nuovo condono mascherato afferma che “Resta impregiudicata
ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di
intervento
”. Confermati anche gli oneri di urbanizzazione
dovuti in base alla tipologia di intervento proposto.

Gli effetti

Cosa significa questa modifica? Analizzando alla lettera il
comma 13-ter vuol dire che:

  1. gli interventi potranno essere avviati anche senza la verifica
    di conformità dello stato legittimo (urbanistica-edilizia);
  2. il bonus potrà essere fruito anche in presenza di abusi;
  3. le CILA dovranno riportare fedelmente gli interventi (pena
    decadenza del beneficio fiscale) e, quindi, lo stato dei
    luoghi.

Risulta chiaro che se l’immobile presenta degli abusi, questo
continueranno ad esistere (a meno che non vengano rimossi o sanati)
e rimarrà sempre il potere di vigilanza da parte della pubblica
amministrazione che attraverso un controllo incrociato tra le CILA
presentate e i titoli edilizi, potrà sempre e facilmente verificare
la presenza di eventuali abusi edilizi.

E gli altri bonus?

Se si potrà parlare di vera semplificazione lo sapremo nei
prossimi mesi. Una cosa è certa, mentre quella del superbonus 110%
è la classica punta dell’iceberg, esiste un problema che il
legislatore dovrebbe pensare di affrontare e che si chiama “abuso edilizio“. Il nome è abuso edilizio ma è
formato da una moltitudine di piccole e grandi difformità che
partono dall’edificio realizzato completamente in assenza di titolo
abilitativo, passando per i vincoli tra i quali quello per il
dissesto idrogeologico, per arrivare fino alle piccole e grandi
variazioni realizzate dai costruttori. Una serie di piccoli e
grandi abusi edilizi che andrebbero rilevati e affrontati con la
voglia di risolvere un problema e non far finta di niente lasciando
le problematiche ai tecnici e alle pubbliche amministrazioni. Ma
questa è un’altra storia di cui ho parlato
nell’articolo Detrazioni
fiscali: la soluzione è un nuovo condono
edilizio
 che vi invito a leggere.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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