In base alla legge di Bilancio 2022, i proprietari di case unifamiliari (le cosiddette villette) hanno diritto a usufruire del Superbonus 110%, ma a precise condizioni: le spese devono essere sostenute entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e l’Isee di famiglia non può superare i 25mila euro. Che cosa significa esattamente? E come si calcola? Vediamolo insieme.
Isee, cos’è e come si calcola
Intanto spieghiamo che l’Isee, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è uno strumento con il quale l’Inps può valutare la situazione economica delle famiglie italiane ai fini di erogare alcune prestazioni sociali o servizi di pubblica utilità.
Per determinarlo si basa sia sul reddito sia sul patrimonio mobiliare e immobiliare, ovviamente rapportati al numero di persone che compongono il nucleo familiare.
Limite di 25mila euro, come calcolarlo
Il
calcolo dell’Isee spetta all’Inps sulla base della Dichiarazione sostitutiva
unica (Dsu), nella quale sono contenute le informazioni anagrafiche,
reddituali e patrimoniali del nucleo familiare.
Come spiegato sul sito dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Isee è il rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica (Ise) e il parametro desunto dalla seguente scala di equivalenza:
- 1 componente, parametro 1,00;
- 2 componenti parametro 1,57;
- 3 componenti parametro 2,04;
- 4 componenti parametro 2,46;
- 5 componenti parametro 2,85.
Sono inoltre previste queste maggiorazioni:
- 0,35 per ogni ulteriore componente
- 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente
- 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli
- 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati.
La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da un solo genitore non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.
Per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a sé stante, incrementa la scala di equivalenza calcolata in sua assenza di un valore pari a 1.
di Laura Fabbro
Source: immobiliare.it
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