Con interrogazione parlamentare n 5-05839 del 29 aprile 2021 vengono forniti, tra gli altri, alcuni chiarimenti in merito al superbonus per l’unico proprietario di più unità immobiliari.
In particolare le pertinenze:
- ai fini della applicazione del superbonus all’unico proprietario non contano ai fini del limite massimo delle 4 unità
- si considerano invece per calcolare il limite di spesa per i lavori sulle parti comuni
L’interrogazione specifica che l’articolo 1, comma 66, lettera n), della legge n. 178 del 2020 ha modificato il comma 9, lettera a), dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, inserendo, tra i soggetti beneficiari del Superbonus, anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi agevolabili realizzati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
A seguito della modifica sopra indicata, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari persone fisiche ed è riferita alla spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.
Nel limite massimo delle 4 unità unità non si considerano le pertinenze.
Si ritiene che, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non debbano essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate, tenuto conto della ratio della modifica operata con la Legge di bilancio 2021.
Pertanto, ad esempio, può fruire del Superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze, che realizza interventi finalizzati al risparmio energetico sulle parti comuni del predetto edificio.
Con riferimento, invece, alla determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus, con l’interrogazione di cui si tratta viene ricordato che nella circolare dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2020, n. 30/E (quesito 4.4.4), è stato precisato che: «conformemente a quanto previsto per l’ecobonus e per il sismabonus spettanti per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8».
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