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Superbonus 110%: come fare l’asseverazione sul portale Enea – Lavori Pubblici

Il Decreto Legge n. 77/2021 (Semplificazioni-bis), convertito
con modifiche dalla Legge n. 108/2021, è già noto abbia portato
rinnovamenti” in materia di fruizione del “Superbonus
110%”, seppur abbia anche, non poco, influito nell’alimentare quei
leciti dubbi particolarmente riscontrati laddove si debba
instaurare e portare avanti una procedura.

Superbonus, semplificazioni e criticità

Potremmo denominare quest’aspetto con il termine
criticità” il cui dato certo comporta doversi confrontare
su diverse fattispecie dalle quali scaturenti non pochi punti
interrogativi.

Trattasi, in particolare, di argomentazioni tecniche riguardanti
i professionisti, quali progettista, direttore dei lavori ed
asseveratore, laddove debbano occuparsi delle procedure finalizzate
alla fruizione del superbonus, progettando e trattando interventi
di efficientamento energetico e di recupero del patrimonio edilizio
esistente, meglio tradotti in “Superecobonus” ed in
Supersismabonus”.

In parecchie occasioni si è discusso il tema della recente
introdotta CILA Superbonus, quale titolo
abilitativo per tutti gli interventi disposti dall’art.119 del
Decreto Rilancio, con esclusione delle casistiche inerenti gli
interventi di demolizione e ricostruzione, titolo abilitativo dal
quale emergono aspetti peculiari e carenze sotto il profilo
urbanistico – edilizio, soprattutto laddove, in qualche modo, si
scavalcano” quei presupposti legati ai limiti interposti
tra le categorie degli interventi edilizi.

Sotto questa ottica si oscilla, conseguentemente, tra gli
interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione
edilizia nel senso più approfondito delle loro peculiarità, in
quanto il legislatore emanata la norma allo scopo di semplificare,
pone sulla bilancia quel limite contingentante l’intervento minore
rispetto a quello maggiore, ammettendo legittimare gli interventi
fruitori del bonus fiscale del 110% con un titolo abilitativo
vertente più sull’aspetto fiscale e non su quello legato alla
disciplina urbanistico – edilizia.

Ne concerne i professionisti debbano, conseguentemente, assumere
quell’obbligo nel seguire, si, una procedura semplificata,
confrontandosi, però, con gli uffici tecnici comunali alla stregua
dell’adozione del modello CILAS, posto in alcuni enti sia stata
adottata, e diversamente in altri enti è ancora richiesta la
contestuale trasmissione del titolo abilitativo edilizio
corrispondente all’opere da realizzare sulla base del
d.P.R.380/2001, condizione che, certamente, non favorisce lo
snellimento a cui si è mirato.

I limiti di spesa per il fotovoltaico

Dopo questa breve premessa va evidenziato non siano questi i
soli aspetti da argomentare, difatti, nell’articolo si vuole
portare al cospetto del lettore un copioso dubbio, il cui
riferimento è il contenuto dell’art. 119 del Decreto
Rilancio al comma 5
, che recita:

Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, ovvero di
impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio
2020 al 30 giugno 2022, nella misura del 110 per cento, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro
48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di
potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire
tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa
sostenuta nell’anno 2022, sempreché l’installazione degli impianti
sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi
1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n.380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni
kW di potenza nominale
“.

Il legislatore dispone una detrazione massima ammissibile non
superiore ad € 48.000, così regolato:

  • per tutti gli interventi € 2.400/kW di potenza nominale
    dell’impianto;
  • per gli interventi di cui alle lett. d), e) ed f) c.1 art.3
    d.P.R. 380/2001 € 1.600/kW di potenza nominale dell’impianto.

Nonostante il Decreto Legge 77/2021 abbia modificato l’art.119
assimilandone gli interventi nella nozione della manutenzione
straordinaria, si pone la questione attinente la riduzione del
limite di spesa per ogni kw di potenza nominale dell’impianto
solare fotovoltaico per quanto inerisce la ristrutturazione
edilizia non comportante demolizione e ricostruzione, il cui
limite di spesa dovrebbe essere pari ad
€2.400,00/kw.

Manutenzione straordinaria, CILAS e fotovoltaico

In effetti i medesimi interventi di ristrutturazione edilizia
vengono legittimati tramite la presentazione della CILAS, anche se
realizzati contestualmente ad ulteriori altre opere e/o
assoggettati alla contemporanea trasmissione di diversi titoli
abilitativi edilizi, ed è in tal senso che non può non evidenziarsi
l’obbligatorietà circa la presentazione della CILAS visto e
considerato la norma disponga che, in sua mancanza, decada
il beneficio fiscale.

Premesso quanto esposto, se andiamo a simulare
un’Asseverazione nel Portale Superecobonus Enea
, non si
evince l’effetto derivante dalla nuova disposizione normativa,
difatti il procedimento guidato giunto alla parte dove è necessario
indicare se le opere realizzate si configurino tra quelle
di cui all’art.3 c.1, lettere d), e) ed f),
dal momento in
cui inserito il dato di conferma conduce alla sezione degli
interventi trainati, nel nostro caso l’installazione
dell’impianto solare fotovoltaico
, genericamente e senza
opzione nel poter determinare non si stia eseguendo un intervento
di demolizione e successiva ricostruzione, imputando il limite di
potenza nominale dell’impianto pari alla somma di €
1.600,00/kw.

Ci si domanda se ammessa la facoltà nell’omettere indicare non
sia stato effettuato un qualsiasi intervento di ristrutturazione
edilizia, ma la risposta è negativa, in quanto si giunge all’aver
dichiarato quanto effettivamente non corrispondente al vero o, per
essere più precisa, alla reale tipologia delle opere realizzate, in
sintesi non può non ritenersi il Portale SuperEcobonus
110%
sul sito Enea dovrebbe essere aggiornato
parallelamente alla norma
.

Procedura per l’Asseverazione

Entriamo nel merito di un’asseverazione, simulando, nei
vari passaggi
, un caso di riferimento: edificio
unifamiliare in relazione al quale attestato il primo stato
d’avanzamento lavori.

Con l’esempio vengono inseriti:

  • quale intervento trainante: l’isolamento termico;
  • quale intervento trainato: l’installazione dell’impianto solare
    fotovoltaico e relativo sistema di accumulo.

Effettuato l’accesso al portale è possibile compilare
l’asseverazione per quanto concerne lavori di efficientamento
energetico, ricordiamo la stessa asseverazione non occorra per gli
interventi antisimici di cui al c.4 art.119 D.L. 34/2020.

Ultimata la compilazione, come vedremo nel prosieguo, si procede
con la stampa della documentazione, la quale andrà firmata in ogni
pagina e timbrata nell’ultima per essere digitalizzata ed inviata
al Portale Enea. Conferma dell’avvenuta trasmissione è il rilascio
del Codice Personale Identificativo, CPID, invio a seguito del
quale si estrae l’asseverazione protocollata.

Chiaramente il procedimento andrà svolto da un tecnico abilitato
preventivamente designato dal committente/beneficiario.

È richiesto, preliminarmente, al professionista quale condizione
fondamentale, pena il blocco e l’improcedibilità dell’asseverazione
on-line, inserire i dati della propria polizza assicurativa
dedicata al Superbonus 110%.

Vedremo che, terminata l’attestazione il sistema richiede
l’inserimento dell’A.P.E. ante e post intervento, del Computo
Metrico dei lavori e delle fatture emesse da imprese e
fornitori.

Attraverso il Portale Enea, quindi, si creano e protocollano le
asseverazioni inerenti il Superbonus 110%, rese sotto forma di
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e riferite a stati
d’avanzamento lavori o ad ultimazione delle opere, in questo ultimo
caso il termine per l’invio è di giorni novanta rispetto alla data
di fine intervento.

Come si suddivide un’asseverazione

Ancor prima della simulazione che andremo a svolgere è utile
precisare l’Asseverazione si suddivida secondo uno schema
preordinato, come da immagine sottostante:

Portale Asseverazioni Enea

I passaggi per asseverare

Si effettua l’accesso al portale tramite la schermata
sottostante, inserendo le proprie credenziali:

Portale Asseverazioni Enea

Dal menù si sceglie quale procedura eseguire, nel nostro caso
indicheremo “Nuova Asseverazione”.

Portale Asseverazioni Enea

Seguirà la schermata “Crea nuova asseverazione”.

Portale Asseverazioni Enea

Portale Asseverazioni Enea

Occorre indicare la tipologia dell’involucro edilizio (requisito
oggettivo per l’accesso all’agevolazione potenziata del 110%), allo
scopo di determinare le spese massime ammissibili calcolate
all’interno del sito, l’individuazione comprende:

  • edificio condominiale;
  • edificio unifamiliare;
  • unità immobiliare ricadente in edificio plurifamiliare dotata
    di uno o più accessi autonomi dall’esterno e di indipendenza
    funzionale;
  • immobile catastalmente censito in categoria A/9 “Castelli,
    palazzi di eminenti pregi artistici o storici”, aperto al
    pubblico.

Nello stesso fronte va inserita la data nella quale sono stati
iniziati i lavori ed il codice catastale del comune nel quale si
trova l’immobile.

La compilazione avanza richiedendo indicare se trattasi di
comune montano o se il comune sia interessato dalle procedure
europee di infrazione comunitaria, per i quali è ammessa
all’agevolazione del 110%  l’attivazione dell’impianto di
teleriscaldamento tra gli interventi trainanti, nello specifico le
disposizioni del Decreto Rilancio dettano:

art. 119 c. 1 lett. b):interventi sulle
parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per
il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe
A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi
compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e
relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti
di micro cogenerazione o a collettori solari, nonché,
esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure
europee di infrazione n.2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.2015/2043
del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di
teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102.
[…]
”.

Andrà indicato se il Comune nel quale si trova l’edifico ricada
in una zona colpita da eventi sismici, ed anche in questo caso ci
ricongiungiamo alla norma:

art. 119 c. 4-ter: “I limiti delle spese
ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma
bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno
2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei
comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge 17 ottobre
2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n.229, e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n.39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77,
nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di
emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al
contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese
necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le
case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili
destinati alle attività produttive”.

Terminata la sessione andranno inseriti i dati dell’edificio,
quali l’indirizzo, l’anno di costruzione e la superficie totale
disperdente quantificata, com’è ovvio, in metri quadri.

Portale Asseverazioni Enea

Segue la parte nella quale indicare se l’edificio ricade in area
non metanizzata di cui al c.1 lett.c del precitato art.119:

Portale Asseverazioni Enea

art. 119 c. 1 lett. c) :interventi sugli
edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno
di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura
di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno
pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato
(UE) n.811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di
calore , ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma
5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con
impianti di microcogenerazione, a collettori solari o,
esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.2014/2147 del
10 luglio 2014 o n.2015/2043 del 28 maggio 2015 per
l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE
, con caldaie a biomassa aventi prestazioni
emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle
individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre
2017, n.186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.2014/2147 del
10 luglio 2014 o n.2015/2043 del 28 maggio 2015 per
l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE, l’allaccio ai sistemi di teleriscaldamento efficiente,
definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102. […]”.

Andranno inseriti i dati riferiti al titolo abilitativo edilizio
sulla scorta del quale costruito il cespite o se trattasi di un
edificio che ne è privo, indicando una delle tre opzioni
disponibili:

  • Licenza edilizia/titolo edilizio;
  • Concessione in sanatoria;
  • Edificio storico senza titolo edilizio.

Portale Asseverazioni Enea

Per quanto concerne gli immobili edificati dietro rilascio di
provvedimento amministrativo è necessario inserirne il numero.

Prosegue la procedura richiedendo se andranno realizzati
interventi disposti all’art.3, c.1, lettera d), e) ed f), del
d.P.R. 380/2001, occorre, ora, rivedere il dettato di cui al c.5
dell’art.119 del Decreto Rilancio, come da premessa al presente
articolo, laddove confermato trattarsi di tali interventi si
verifica, giunti all’inserimento dei dati per l’impianto solare
fotovoltaico, il limite di spesa applicato dal portale Enea si
riduca ad € 1.600/Kw.

Portale Asseverazioni Enea

L’asseverazione prosegue confermando se l’edifico sia
assoggettato ad almeno uno dei vincoli di cui al Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio, D. Lgs 42/2004, ovvero sia se gli
interventi “trainanti” siano vietati da regolamenti edilizi,
urbanistici ed ambientali, riconducendosi al dettato di cui al c.2
dell’art.119:

art. 119 c. 2: “[…] Qualora l’edificio
sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n.42
, o gli interventi di cui al citato
comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e
ambientali
, la detrazione si applica a tutti gli
interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo
comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3”.

A questo punto il tecnico potrà fare riferimento, indicandola,
alla voce inerente il raggiungimento dello Stato
d’Avanzamento Lavori per il quale è resa
l’asseverazione
:

Portale Asseverazioni Enea

Lo stato d’avanzamento lavori asseverato, valutato in relazione
agli importi dei lavori eseguiti, è diretto alla cessione del
credito o allo sconto in fattura, il dettame normativo circa le
percentuali, raggiunte, degli interventi effettuati lo si evince
dal contenuto dell’art.121 D.L.34/2020:

art. 121 c. 1-bis: “L’opzione di cui al
comma 1
(cessione del credito e sconto in fattura) 
può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori.  Ai fini del presente comma, per gli
interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei
lavori non possono essere più di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad
almeno il 30 per cento del medesimo intervento”.

Nel caso in cui lo stato d’avanzamento lavori sia il primo, così
come nella presente simulazione, esso dovrà raggiungere almeno il
30% dell’intervento complessivo, al quale ne seguirà un secondo
pari ad almeno il 60% o uno stato finale dei lavori.

La dichiarazione resa dal professionista

Portale Asseverazioni Enea

Compilate tutte le sezioni, come fin qui descritte, il tecnico
assevera ai sensi del c.13 dell’art.119 Decreto Rilancio, nonché ai
sensi dell’art.2 c.7, lett.b) del “Decreto Asseverazioni” del MISE
del 06/08/2020, dichiarando ai sensi dell’art. 47 del d.P.R.
445/2020, l’asseverazione faccia riferimento ad uno stato
d’avanzamento lavori, numerato e datato dal sistema, come nel caso
simulato.

La stessa dichiarazione, prettamente riguardante gli interventi
disposti ai commi 1 e 2 dell’art.119 del Decreto
Rilancio, ovvero di efficientamento energetico, premette,
preliminarmente, il tecnico esprima la propria consapevolezza circa
le sanzioni penali laddove rese dichiarazioni mendaci, laddove
formati ed utilizzati atti falsi, quali cause comportanti decadenza
del beneficio fiscale.

Un aspetto importante inerisce l’inserimento degli estremi
comprovanti il deposito della Relazione Tecnica di cui
all’art. 8 c.1 del D.Lgs 192/2005
(ex Legge 10):

Portale Asseverazioni Enea

A tal fine è nei contenuti dell’asseverazione precompilata che
il professionista dichiara il fascicolo di cui sopra sia stato
redatto secondo i modelli riportati nel decreto 26/06/2015
Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli
edifici
”, ovvero secondo modulistica prevista da disposizioni
regionali sostitutive, compresi i relativi allegati.

Completano l’asseverazione l’inserimento della data di inizio
lavori, la tipologia dell’edificio e la superficie lorda
complessiva disperdente, già preventivamente richiesti dal
sistema.

Inserimento interventi trainanti

Portale Asseverazioni Enea

Andranno inseriti tutti gli interventi trainanti realizzati,
anche parzialmente e fino alla concorrenza dell’effettuato nella
specifica sezione, nel nostro caso indicheremo avere compiuto
l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali
e inclinate, di cui al c.1 lett. a) art. 119 Decreto Rilancio.

Apertasi la schermata specifica andranno individuate e compilate
tutte le voci inerenti le superfici sulle quali effettuati i
lavori, la distinzione degli elementi avverrà tra pareti verticali,
coperture disperdenti, coperture non disperdenti non sovrapposte a
coperture disperdenti e pavimenti.

Inseriti tutti i dati richiesti, la schermata riporta:

Portale Asseverazioni Enea

L’importo della spesa massima ammissibile è pari ad €50.000 (c.1
lett.a) art.119 D.L. 34/2020), è indispensabile introdurre il costo
complessivo previsto in progetto per gli interventi sulle parti
opache, il cui riferimento viene dato dal computo metrico e dallo
stato d’avanzamento lavori al quale si fa riferimento.

Definizione dell’immobile

Si prosegue con l’inserimento dell’ubicazione dell’edificio,
identificativi catastali e dati anagrafici dei beneficiari
(requisito soggettivo):

Portale Asseverazioni Enea

Portale Asseverazioni Enea

Anche in questa sezione è richiesto il costo complessivo di
progetto, nonché la spesa ammissibile ed il tetto massimo
detraibile, andrà inserito l’importo degli interventi ultimati, con
conferma l’unità immobiliare sia riscaldata e circa l’esecuzione
degli interventi trainati, lo stesso prospetto riporta i gradi
giorno della località e la zona climatica.

L’inserimento degli interventi trainati

Portale Asseverazioni Enea

Portale Asseverazioni Enea

Portale Asseverazioni Enea

Si accede alla sezione che permette indicare quali interventi
trainati siano stati eseguiti, secondo l’elencazione della
schermata andranno individuati i medesimi, avendo, con la nostra
simulazione, installato un impianto solare fotovoltaico è
contrassegnata la voce di riferimento.

Portale Asseverazioni Enea

Preliminarmente occorre munirsi del Codice POD, ovvero il codice
alfanumerico composto da 14 o 15 caratteri attribuito all’utenza,
il beneficiario, dalla società distributrice l’energia elettrica ed
inserirlo nella casella predisposta.

Segue la compilazione guidata con l’immissione della potenza di
picco dell’impianto i cui importi, calcolati sulla base di quella
installata, ed il relativo sistema di  accumulo vengono, in
automatico, calcolati dal sistema.

Abbiamo ipotizzato l’installazione di un impianto da 3 Kw, in
riferimento al quale il sistema di accumulo avrà capacità di
11,4/Kwh, alla stregua dei dati inseriti vengono ottenuti gli
importi.

Uno degli scopi principali del nostro articolo
risiede nell’affrontare la tematica inerente gli interventi
assimilati nella nozione di manutenzione straordinaria anche
laddove riguardanti ristrutturazione edilizia, ricordando ciò non
attenga gli interventi di demolizione e successiva
ricostruzione.

Si è proceduto, nella schermata iniziale, ad individuare
trattarsi di un intervento di ristrutturazione edilizia, ed è con
l’introduzione dei dati relativi all’impianto solare fotovoltaico a
figurare il limite su Kw pari ad € 1.600,00, pertanto un impianto
da 3 Kw avrà un costo complessivo di €4.800,00 identico alla spesa
massima ammissibile.

A questo punto bisognerebbe approfondire se l’asseveratore
avrebbe dovuto non indicare trattarsi di interventi classificati
come da art.3 c. 1 lettere d), e) ed f) e procedere come da dettato
del Decreto Semplificazioni-bis, ottenendo un limite di spesa di
€2.400/kw, o se, invece, il Portale Enea dovrebbe essere
configurato perché siano bene distinte le due casistiche ricorrenti
nel procedimento Superbonus 110%, quali:

  • Tutti gli interventi disciplinati dall’art.119 Decreto Rilancio
    si classificano nella manutenzione straordinaria, con esclusione
    della demolizione e ricostruzione, con limite di spesa di €
    1.600/Kw;
  • Interventi di cui all’art.3 c.1 lettere d), e) ed f), d.P.R.
    380/2001, ovvero sia comportanti demolizione e ricostruzione, con
    limite di spesa di € 1.600/Kw.

La sommatoria degli interventi trainati

Portale Asseverazioni Enea

Concluso l’inserimento viene riportato l’importo complessivo
degli interventi trainati realizzati nell’involucro edilizio,
nonché la spesa massima ammessa.

Ultimare l’asseverazione

Inseriti tutti i dati correttamente a margine degli interventi
trainati, così come in ogni schermata, si validano e salvano i
dati, quanto espletato resterà sempre disponibile all’interno del
Portale Superecobonus dell’Enea.

Portale Asseverazioni Enea

Il riepilogo e la dichiarazione dell’Asseveratore

Portale Asseverazioni Enea

Portale Asseverazioni Enea

Il procedimento comporta la compilazione del paragrafo “3. Spese
complessive e dichiarazioni”, a mezzo riporto del costo complessivo
degli interventi trainanti e trainati, come da computo metrico,
occorre inserire anche in questa sezione la spesa massima
ammissibile e l’importo per la parte di essi interventi
effettivamente realizzati corredati, nuovamente, dalla spesa
massima ammessa.

Immesso anche l’importo complessivo degli interventi in progetto
e la relativa spesa massima ammissibile seguirà l’ammontare totale
delle opere realizzate portata dalla sommatoria tra interventi
trainanti ed interventi trainati.

La dichiarazione prevede indicare su quale base siano stati
inseriti i prezzi unitari delle singole lavorazioni, premettendo
essi siano stati determinati in coerenza con i criteri di
valutazione ed i costi massimi unitari previsti dal MISE Decreto
Requisiti Tecnici del 06/08/2020, a tal fine nella casella il
tecnico inserirà il riferimento individuato tra Prezzario
Regionale, Prezzario DEI o Analisi Prezzi, casella che permette
inserire tutte e tre le opzioni.

Ancora è l’asseveratore a dover dichiarare circa l’osservanza
delle norme in materia di efficienza energetica e sicurezza, nel
rispetto del Decreto Requisiti prima richiamato, nonché l’anno nel
quale è stata ultimata la costruzione e gli estremi del titolo
abilitativo che ne legittima l’esistenza, in simbiosi con la parte
introdotta precedentemente.

Un aspetto prettamente incisivo attiene la dichiarazione in
merito alla realizzazione congiunta degli interventi trainati con
gli interventi trainati, in merito al quale si rammenta i
“trainati” debbano, obbligatoriamente essere realizzati nell’arco
temporale durante il quale effettuati i “trainanti”.

Il tecnico è chiamato a “riconfermare” l’edificio interessato
dalle opere di efficientamento energetico sia dotato di impianto di
riscaldamento, quale condizione fondamentale per l’accesso
all’agevolazione potenziata del 110%.

In ultimo il professionista dovrà dichiarare la propria volontà
nel voler ricevere ogni comunicazione, anche con valore legale,
anche ai fini della contestazione di cui al c.2 dell’art.6 del
Decreto Asseverazioni, inserendo la pec, verso la quale saranno
indirizzate le sopra citate.

La dichiarazione permette al professionista inserire eventuali
note e si chiude con l’introduzione del luogo ove compitale la
medesima.

Le modifiche all’asseverazione e la documentazione da
allegare

Portale Asseverazioni Enea

Portale Asseverazioni Enea

Portale Asseverazioni Enea

Ultimata la procedura il sistema richiede inserire la
documentazione a “corredo”, o meglio, quale parte integrante e
sostanziale dell’asseverazione, tale documentazione comprende
l’Attestato di Prestazione Energetica ante e post lavori, il
computo metrico e le fatture emesse dall’impresa.

Lo stesso Portale Enea rende disponibili le schede A.P.E. pre e
post lavori convenzionali, che, compilati e stampati, corredati di
firma e timbro, verranno digitalizzati e trasmessi attraverso lo
stesso portale.

I dati della polizza assicurativa: condizione fondamentale per
procedere alla compilazione dell’asseverazione

Effettuata la registrazione nel Portale Enea tra i primi dati da
inserire, pena l’improcedibilità della asseverazione, vi sono
quelli riguardanti la polizza professionale:

Portale Asseverazioni Enea

Espressamente prevista dal Decreto Rilancio:

art. 119 c. 14: “[…] I soggetti di cui al
primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della
responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle
attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli
interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e,
comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai
propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall’attività prestata. L’obbligo di
sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i
soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da
attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n.137, purché questa:
a) non preveda esclusioni relative ad attività di
asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per
il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare
a cura del professionista ove si renda necessario;
c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultra attività
pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una
retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di
asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il
professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di
cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle
attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli
interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e,
comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la
polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).

[…]”.

Source: lavoripubblici.it

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