Sto valutando un intervento di demolizione e ricostruzione con
ampliamento volumetrico previsto dal piano caso, riqualificazione
energetica e riduzione del rischio sismico. Quali sono i limiti di
spesa e gli interventi ammissibili previsti per il superbonus
110%?
Superbonus 110%, demolizione, ricostruzione e ampliamento
volumetrico
Rispondiamo a Filippo M. sulla fruizione del superbonus 110% nel
caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico.
Diciamo subito che questo è uno dei casi che ha ricevuto più
risposte da parte dell’Agenzia delle Entrate e che ormai la
soluzione è abbastanza pacifica.
Per rispondere occorre distinguere i casi di superbonus per
riqualificazione energetica (ecobonus 110%) da
quelli di riduzione del rischio sismico (sismabonus
110%).
Per l’ecobonus 110% occorre prendere in considerazione i
seguenti commi dell’art. 119 del Decreto Rilancio:
- il comma 1-quater per il quale “Sono compresi fra gli
edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo
anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica
perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di
entrambi, purché al termine degli interventi, che devono
comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche
in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime
esistente, raggiungano una classe energetica in fascia
A“; - il penultimo periodo del comma 3 per il quale “Nel rispetto
dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei
limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2,
anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380“.
Per il sismabonus 110% la situazione è molto più semplice perché
l’art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio eleva al 110% la
detrazione spettante per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90.
Una volta appurato che il superbonus 110% spetti anche in caso
di demolizione e ricostruzione nelle sue due anime (eco e sisma),
occorre comprendere cosa accade in caso di ampliamento
volumetrico.
Per rispondere occorre prendere il considerazione la definizione
di ristrutturazione edilizia come da modifica del
17 luglio 2020 ad opera del D.L. n. 76/2020 (Decreto
Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla Legge n.
120/2020. A partire da questa data gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti,
sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, rientrano
tra quelli di ristrutturazione edilizia, così come vi rientrano gli
interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico
nel caso in cui gli strumenti urbanistici comunali consentano
incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di
rigenerazione urbana.
Le differenze tra ecobonus 110% e Sismabonus 110%
Premesso che l’intervento di demolizione e ricostruzione rientra
tra quelli agevolabili sia per l’ecobonus 110% che per il
sismabonus 110%, occorre precisare che in caso di ampliamento
volumetrico:
- le spese ammissibili al sismabonus sono quelle relative a tutto
l’intervento, sia per la parte esistente che per quella
ampliata; - le spese ammissibili all’ecobonus solo quelle relative alla
parte esistente e non a quella ampliata (ad esclusione del
fotovoltaico che rientra tutto).
Tesi confermata anche dalla Commissione consultiva per il
monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle
linee guida ad esso allegate, nella sua
risposta n. 1 di ottobre 2020.
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