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Superbonus 110%, come ristrutturare la casa a spese dello Stato – Ravenna24ore.it – Ravenna24ore

Tutte le regole per usufruir del Superbonus

Tutti (e non sono pochi) gli adempimenti necessari per ottenere l’agevolazione

Novità a getto continuo per il superbonus del 110% che assiste i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli edifici. Il decreto semplificazioni (Dl 77/2021), convertito in legge 108/2021, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 luglio, e contiene un importante gruppo di norme dedicate al superbonus:

● consentita la Cila in variante a fine lavori, oltre che una comunicazione semplificata anche per le parti strutturali degli edifici;

● “sterilizzazione” della realizzazione di cappotti termici e cordoli sismici, in quanto  «non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza»;

● le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata;

● prolungamento da 18 a 30 mesi il tempo disponibile per effettuare la rivendita nell’ambito del sismabonus acquisti;

● per gli immobili sui quali si effettuano interventi relativi al superbonus, la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile – ai fini dell’agevolazione prima casa – diventa di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita.

Queste alcune delle novità recepite nella circolare dell’agenzia delle Entrate pubblicata sul portale “superbonus” dell’Agenzia medesima.

Il Bonus

Il decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

La proroga

La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato il Superbonus al 30 giugno 2022 (e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023) e introdotto altre rilevanti modiche alla disciplina che regola l’agevolazione.

Le semplificazioni

Importanti novità sono state poi introdotte dal decreto legge n. 77/2021. Tra queste, la possibilità di realizzare gli interventi (con esclusione di quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione) mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e l’individuazione dei casi in cui si verifica la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del Dpr n. 380/2001.

L’estensione

Le disposizioni sul Superbonus consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:

  • – recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del Tuir inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinato dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013
  • – riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), in base all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Per questi interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o quando con questi interventi si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.

Lo sconto dal fornitore

È prevista, inoltre, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Tale possibilità, infatti, riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il cd. Superbonus ma anche quelli: di recupero del patrimonio edilizio; di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate); per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Gli adempimenti necessari

Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto o cessione, il contribuente deve acquisire anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF
  • la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico – da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico – che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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