Superbonus 110% e Stato d’Avanzamento
Lavori: cosa succede se al 31 dicembre 2021 non si è
raggiunto il minimo di SAL previsto per optare per le opzioni
alternative alla fruizione del superbonus?
La risposta è semplice: il contribuente, non raggiunto il 30%
dell’intervento complessivo entro l’anno non potrà cedere il
credito.
Superbonus 110% Domande e risposte
Giunti alla prima metà di questo mese di ottobre si pone
l’attenzione su uno degli aspetti che contraddistinguono la materia
“Superbonus 110%” facendo il punto sull’adempimento fiscale legato
all’importo del primo stato d’avanzamento lavori.
In particolare il riferimento va ricondotto alle casistiche
nelle quali il contribuente determini optare, in luogo della
detrazione, per le opzioni sconto in fattura e cessione del
credito, in questo periodo meritevole di precisazione soprattutto
laddove vi siano cantieri avviati o in procinto di essere aperti,
la domanda da porsi è:
“Entro il 31 dicembre 2021 si ha certezza del raggiungimento
del Primo Stato d’Avanzamento Lavori?”.
La stessa trova motivazione tra i contenuti del Decreto
Rilancio, ovvero l’art.121 che al c.1 dispone che
per i soggetti che affrontino le spese per gli interventi di
efficientamento energetico, recupero del patrimonio edilizio,
adozione di misure antisismiche vi sia la possibilità di portare le
spese in detrazione, o, in alternativa, optare:
- per un contributo, “Sconto in fattura”, fino a
un importo massimo pari al corrispettivo dei lavori, anticipato dai
fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi
recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del
credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
intermediari finanziari; - per la Cessione del Credito d’Imposta, con
facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli intermediari finanziari.
Il successivo c. 1-bis recita testualmente:
“L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in
relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del
presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli
stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per
ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve
riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo
intervento”.
In termini pratici i soggetti che abbiano determinato fruire
della cessione del credito e/o dello sconto in fattura, effettuati
i lavori e determinando optare per la cessione del credito dovranno
essere certi, entro il 31 dicembre 2021, si
raggiunga “almeno” il 30% dell’intervento complessivo,
finalizzato all’emissione del primo stato d’avanzamento lavori.
Diversamente il contribuente potrà solo detrarre, sempre nella
misura del 110%, gli interventi realizzati anticipandone le
somme.
Il semplice esempio è dato dal cantiere nel quale alla stessa
data sia stato realizzato, giusta contabilità del direttore dei
lavori e conseguenti fatture emesse dalle imprese e/o fornitori, un
totale intervento pari al 25%, non vi sono i
presupposti per avviare la procedura di cessione del
credito, non avendo, chiaramente, raggiunto il 30%
prescritto dal citato comma 1-bis dell’articolo 121 D.L.
34/2020.
La casistica potrebbe non essere rara anche se puramente
considerato un contesto normativo articolato, qual è quello legato
alla materia del Superbonus, corredato costantemente da
chiarimenti, faq e provvedimenti e coinvolgente diverse figure
professionali.
Ad oggi potremmo aggiungere ulteriori motivazioni comportanti
causa al rallentamento dei lavori, tra queste l’aumento dei costi e
le difficoltà nel pronto reperimento dei materiali e non da meno la
carenza di manodopera in gran parte della Nazione.
La definizione dello Stato d’Avanzamento Lavori
Trattata la materia Superbonus 110% tra i termini e le
definizioni ormai abituali subentra l’acronimo “S.A.L.”, sia nei
contratti pubblici che di natura privata lo si riferisce ai patti
contrattuali nei quali stabilito il suo ammontare, ma non è questo
il caso del Decreto Rilancio, posto la condizione, come abbiamo
visto, è determinata dalla norma, sia in relazione alla percentuale
da contabilizzare e sia in relazione al numero massimo degli stati
d’avanzamento lavori rilasciabili.
Il documento viene elaborato mediante contabilità in corso
d’opera resa dal Direttore dei Lavori, in sé stesso costituisce
l’attestazione all’avvenuta realizzazione di una determinata
quantità di opere, comunemente attiene l’importo che il committente
deve saldare all’appaltatore.
Il calcolo dello stato d’avanzamento lavori
Leggendo l’art.121 c.1-bis si denota il mancato
riferimento all’ammontare dell’intervento, lo stesso
dicasi per i contenuti riportati nel testo dell’asseverazione nella
quale richiesto inserire il costo complessivo dell’intervento in
progetto rispetto al costo delle opere effettivamente
realizzate.
Circa la modalità di calcolo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito
nel rispondere all’Interpello n.538 del 9 novembre
2020, vertente sulla fruizione del Superbonus per
interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio censito
in categoria C/2.
Il contribuente chiede circa l’esercizio dell’opzione per la
cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo delle
detrazioni fiscali, in termini pratici come effettuare il
computo del primo S.A.L., in particolare se la
quota del 30% dell’intervento debba calcolarsi
sull’ammontare massimo di spesa agevolabile.
L’Amministrazione finanziaria, preliminarmente, afferma la
determinazione del 30% dell’intervento agevolabile sia necessaria,
ai sensi del c.1-bis dell’art.121 del Decreto Rilancio, per
esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del
credito corrispondente al Superbonus.
In riferimento a ciascuno stato di avanzamento dei lavori,
afferma il Fisco, occorre ricondursi all’importo complessivo delle
spese, ma relativamente all’intero intervento, non certamente, come
posto dall’istante, a quell’importo massimo di spesa ammesso
all’agevolazione, lo stesso ha, difatti, posto il quesito,
incentrandolo sul fattore dover computare lo stato d’avanzamento
lavori sulla base del massimale dell’intervento prospettato, in
questo caso il Sismabonus, la cui somma agevolabile corrisponde ad
€ 96.000.
Quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate non solo è puramente
logico, ma anche semplice, basti pensare allo svolgimento dei
lavori in cantiere nel quale gli interventi previsti riguardino
diverse e varie fattispecie agevolabili, ad esempio, nel caso di un
edificio unifamiliare:
- realizzazione dell’isolamento termico sulle superfici opache,
con ammontare massimo agevolabile di €40.000, quale intervento
trainante; - sostituzione infissi, con ammontare massimo di € 54.454,45
(portato dal frazionamento del tetto massimo di spesa di €
60.000,00 per 1,10), quale intervento trainato; - e così via.
Tra le due tipologie di opere è ormai chiaro la norma obblighi
realizzare gli interventi trainati nell’arco temporale nel quale si
eseguono gli interventi trainanti, vale a dire che non si potrà
ultimare l’isolamento termico e successivamente sostituire gli
infissi, bensì quest’ultimo andrà “incanalato” tra la data
di inizio e di fine lavori del trainante, se così non fosse per
l’opera trainata non sarebbe fruibile l’agevolazione del 110%,
bensì la previgente.
Ulteriore conferma lo stato d’avanzamento lavori debba essere
omni-comprensivo di tutte le opere eseguite sino al momento in cui
viene emesso, secondo lo svolgimento dei lavori effettivamente
reale, nonché delle spese tecniche e le ulteriori occorrenti per il
rilascio del Visto di Conformità.
La stessa risposta all’Interpello n.538/2020, in trattazione al
Sismabonus, riporta, l’Allegato 1 al D.M.58/2017, occorrente per
l’asseverazione dello stato d’avanzamento lavori per l’utilizzo
dell’opzione di cui al c.1-bis dell’art.121, vada inserito, per
ciascuno stato di avanzamento dei lavori il costo dei lavori
agevolabili, stimato in fase di progetto, ovvero l’ammontare delle
opere effettivamente eseguite ed oggetto di asseverazione.
Spiegazione dalla quale si evince, ulteriormente, lo stato
d’avanzamento lavori non vada calcolato sul tetto massimo
agevolabile, bensì sulla base delle somme riportate nel computo
metrico di progetto, le cui cifre sono state stabilite utilizzando
i prezzi unitari estratti o dai Prezzari Regionali e delle Province
Autonome, e/o dal Prezzario Dei, o da Analisi Prezzi sviluppata
analiticamente, con il fine legato all’attestazione della congruità
dei costi.
Nel merito occorre citare anche l’art.1 del D.M. 329/2020,
secondo cui la fruizione dell’opzione cessione del credito e sconto
in fattura sia dipendente dall’emissione dello stato d’avanzamento
da parte del Direttore dei Lavori, con le modalità indicate nello
stesso comma.
Anche nei casi in cui si realizzino sia interventi antisismici
che di efficientamento energetico il raggiungimento dell’importo
dello stato d’avanzamento lavori dovrà ricondursi a tutti gli
interventi, tenuto conto ogni loro tipologia raggiunga, andando
rispettivamente a sommarsi, la quota minima necessaria per
l’emissione dello stato d’avanzamento lavori, in misura non
inferiore al 30% per ognuno ed in numero non maggiore di due.
Lo Stato d’Avanzamento Lavori sarà comprensivo sia della quota
parte delle opere realizzate che, come anzi scritto, delle spese
tecniche e legate al rilascio del Visto di Conformità, importi che,
addizionati, vanno ad aumentare la somma, permettendo al
contribuente, in taluni casi, il raggiungimento della soglia
percentuale minima.
L’aspetto è trattato anche nella Circolare 24/E/2020
dell’Agenzia delle Entrate, nella quale si legge le spese
accessorie facciano parte dell’intervento complessivo, a tal fine
oltre agli oneri vanno a sommarsi anche i costi inerenti ponteggi,
smaltimento materiali ed opere strettamente correlate e necessarie
per la realizzazione dell’intervento principale.
Il termine per la Cessione del Credito
Ai fini della Cessione del Credito andranno, quindi, asseverate
le opere realizzate, chiaramente il professionista abilitato dovrà
attestare le spese riferite all’anno fiscale in cui effettuate.
Ottenuto il Visto di Conformità rilasciato dai soggetti ed ai
sensi del c., ai sensi del c.11 dell’art.119 Decreto Rilancio
“Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui
all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è
rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n.241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del
comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, e dai
responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai
soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo
n.241 del 1997”, la comunicazione di cessione del credito
verrà trasmessa entro il 16 marzo dell’anno successivo.
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