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Superbonus 110%, con abuso edilizio incentivo a rischio – Adnkronos

Il Decreto Semplificazioni (o Decreto Governance PNRR) ha recato importanti “Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica”, intervenendo in particolare sull’art. 119 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020).

Si tratta, scrive studiocataldi.it, della norma che disciplina il c.d. Superbonus 110%, una misura di incentivazione che punta a rendere più efficienti e più sicure le abitazioni, elevando al 110% l’aliquota di detrazione delle spese relative a specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (anche se è allo studio una proroga al 2023) da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.

In molti hanno visto nell’art. 33 del D.L. Semplificazioni, nella parte in cui ha integralmente sostituito il comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio, una disposizione recante una sorta di “sanatoria” per gli abusi edilizi; in realtà così non sembrerebbe affatto, soprattutto se si guarda con attenzione alla lettera definitiva della norma, che non ha recepito alcune delle precisazioni contenute nella prima bozza del decreto.

Interventi Superbonus 110%: sufficiente la CILA

Il rinnovato comma 13-ter semplifica la disciplina per fruire dell’agevolazione, stabilendo che gli interventi di cui al Superbonus 110%, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

In particolare, attraverso la CILA sarà possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero andrà attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

La maggiore novità introdotta dal D.L. è quella, espressa a chiare lettere, secondo cui la presentazione della CILA non richiederà l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). La non più necessaria attestazione dello stato legittimo è stata prevista proprio al fine di scongiurare le difficoltà di reperimento di tale documentazione in tempi compatibili con la fruizione del Superbonus.

Tuttavia, poiché vanno comunque attestati gli estremi del titolo abilitativo relativo alla costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione e così via, si rischia comunque di decadere dal beneficio fiscale ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico Edilizia, ma ciò avverrà solo in una serie di casi specifici.

Decadenza del beneficio fiscale

In particolare, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’art. 49 cit., si legge nel D.L., opera esclusivamente nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della CILA;

b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;

c) assenza del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il Superbonus di cui all’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.

Tuttavia, la stessa norma sottolinea come resti “impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”, a ulteriore riprova che la disposizione non intende affatto agevolare l’abusivismo.

Source: adnkronos.com

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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