Prima di tutto è bene fare un passo indietro, per districare la complessa gestione del Superbonus 110%. Il Legislatore ha introdotto l’agevolazione con il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020), meglio conosciuto come «Decreto Rilancio».
Gli articoli in cui si condensa la disciplina fiscale del 110% sono essenzialmente due. Da un lato l’art. 119, «Incentivi per l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici»; dall’altro l’art. 121, «Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali».
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi antisismici.
In particolare, il Superbonus 110% spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.
Gli interventi per ottenere il Superbonus 110%
Una volta “ripassato” in che cosa cosa consiste il Superbonus 110%, è bene ricordare che per usufruire dell’agevolazione fiscale è necessario almeno un intervento detto “trainante“.
Gli interventi trainanti sono essenzialmente l’isolamento termico dell’involucro dell’edificio, la sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati e gli interventi antisismici.
Eseguito almeno uno degli interventi trainanti, il beneficiario può effettuare anche gli interventi cosiddetti “trainati“, quali la sostituzione degli infissi, le schermature solari, l’installazione di impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo, delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, l’eliminazione delle barriere architettoniche per le persone portatrici di disabilità in situazione di gravità e per le persone con età superiore ai 65 anni, e molto altro.
L’insieme degli interventi deve comportare un miglioramento minimo di almeno due classi energetiche dell’edificio. Il Decreto introduce la facoltà di optare, in luogo della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi “sconto in fattura” o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Il Superbonus 110% in condominio
Possono beneficiare dell’opportunità tra gli altri, i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari. Per questi, il Superbonus 110% si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
La realizzazione dei lavori sul condominio che danno diritto al Superbonus 110% deve, comunque, preventivamente passare per l’approvazione dell’assemblea condominiale.
A questo proposito, è stabilito, ai sensi dell’art. 9-bis del d.l. n. 34/2020 e successive modificazioni, che le deliberazioni dell’assemblea del condominio che riguardano proprio i lavori relativi al Superbonus 110% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Lo stesso quorum è richiesto anche se l’assemblea ha come oggetto finanziamenti finalizzati agli interventi e che riguardano l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura (il cosiddetto prestito ponte). Anche le deliberazioni dell’assemblea del condominio, che riguardano l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità appena viste e sempre a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
La proroga del Superbonus 110%
Le novità che riguardano la proroga del Superbonus 110% al 2023 sono contenute nel Documento programmatico di bilancio (Dpb), che delinea la cornice della Legge di Bilancio 2022.
Da quanto appreso dalle agenzie di stampa specializzate, dunque, la nuova scadenza del Superbonus 110% è solo per i condomini, e le case popolari, mentre restano fuori le villette unifamiliari. E sono escluse anche le altre tipologie di immobili che potranno godere del beneficio soltanto fino al 2022: gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari indipendenti e distintamente accatastate.
Secondo le prime indiscrezioni, nella prossima manovra oltre alla proroga del Superbonus 110%, ci sarebbe lo stop al Bonus facciate e la proroga al 2022 del Bonus ristrutturazioni e dell’Ecobonus ordinario, oltre che degli altri Bonus casa. Quindi, attualmente, il 110% sarà prorogato ai condomini e agli Istituti autonomi case popolari (o equivalenti).
Le scadenze del Superbonus caso per caso
In sintesi, le scadenze attuali (con le proroghe) del Superbonus sono:
- edifici unifamiliari: 30 giugno 2022;
- edifici plurifamiliari/condomini: 31 dicembre 2022 (con la conferma definitiva della proroga sarebbe il 31 dicembre 2023).
- interventi eseguiti da persone fisiche su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà: 31 dicembre 2022 se al 30 giugno dello stesso anno si è raggiunto almeno il 60% dei lavori, altrimenti 30 giugno 2022;
- interventi eseguiti da IACP: 31 dicembre 2023 se al 30 giugno 2023 si è raggiunto almeno il 60% dei lavori, altrimenti 30 giugno 2023 (con la proroga sarebbe il 31 dicembre 2023).
di Maurizio Tarantino
Source: immobiliare.it
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.