Seguire e conoscere i processi di approvazione di leggi e
decreti vuol dire sapere che finché non arriva la conferma della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non bisogna mai pensare che una
bozza, per quanto completa, possa essere una versione definitiva.
Ma se una prova non basta, due potrebbero essere sufficienti ma tre
ne danno quasi la certezza. Ed è così che la terza bozza
datata 28 maggio 2021 del Decreto
Semplificazioni conferma alcuni dei contenuti presenti
nella prima, relativamente alle modifiche al superbonus
110%.
Decreto Semplificazioni e Superbonus 110%: le modifiche
Entrando nel dettaglio, la bozza di Decreto Semplificazioni
apporta alcune modifiche all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio). Ecco quali sono:
- al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:
“Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti
dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo
periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della
presente disposizione”; in questo modo il sismabonus è esteso
anche agli interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche; - dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: “10-bis. Il
limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente
articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato
per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto
degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o
di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4,
4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa
immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle
Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al
comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti
requisiti: a) svolgano attività di prestazione di servizi
socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di
Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di
carica; b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie
catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà,
usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso
gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente
articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato
in data certa anteriore all’entrata in vigore della presente
disposizione.”; in questo modo i limiti di spesa per
le unità immobiliari sono rapportati alla loro
superficie; - il comma 13-ter è sostituito dal seguente: “13-ter. Gli
interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli
comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici,
costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili
mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha
previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del
provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è
attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente
al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede
l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la
decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera
esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della
CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza
dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non
corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità
dell’immobile oggetto di intervento.”. 2. Restano in ogni caso
fermi gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di
intervento proposto”.
Superbonus 110%, manutenzione straordinaria, CILA e stato
legittimo
È la modifica al comma 13-ter quella certamente più rilevante.
In sostanza, tutti gli interventi che accedono al superbonus, fatta
esclusione per quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione,
sono considerati manutenzione straordinaria per la quel è
sufficiente la presentazione di una CILA e non
dovranno prevedere l’asseverazione di conformità
edilizia-urbanistica.
La CILA dovrà riportare solo gli estremi del titolo abilitativo
che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o
del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è
attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente
al 1° settembre 1967.
Ma non solo. È anche previsto che la decadenza del beneficio
fiscale prevista dall’ art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia) opera esclusivamente nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni.
E resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità
dell’immobile oggetto di intervento.
In buona sostanza i tecnici dovranno presentare una CILA
assolutamente fedele allo stato dei luoghi e l’intervento potrà
essere avviato anche in presenza di abusi, purché questi siano
indicati all’interno degli elaborati da allegare alla
CILA. Restano in ogni caso fermi gli oneri di urbanizzazione
dovuti in base alla tipologia di intervento proposto
Source: lavoripubblici.it
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.