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Superbonus 110%, contenziosi hanno carattere di urgenza – Lavori Pubblici

Superbonus 110%, contenziosi hanno carattere di urgenza - Lavori Pubblici

I limiti temporali imposti per l’ultimazione di lavori legati
all’utilizzo di bonus edilizi quali il
Superbonus 110% possono essere un problema, non
solo in riferimento alla tabella di marcia da rispettare, ma anche
nel caso sorgano contenziosi.

Superbonus 110% e contenziosi legali: l’ordinanza del TAR

Ne è conferma l’ordinanza
n. 780/2022
del TAR
Piemonte
,
che ha ribadito la responsabilità, da parte
della Pubblica Amministrazione di pronunciarsi in tempi brevi su
eventuali provvedimenti impugnati, come un diniego di
SCIA
, per permettere il proseguimento (o l’annullamento
definitivo) dei lavori.

Il caso, nello specifico,  riguarda il ricorso presentato
da un condominio contro il diniego di SCIA da parte di
un’amministrazione comunale per la realizzazione di un
ascensore
 nell’ambito di interventi di
eliminazione delle barriere architettoniche quale
intervento trainato Superbonus 110%.

Sul punto, il Tribunale Amministrativo ha ribadito
che “nel complessivo bilanciamento degli interessi, si
rende opportuno un riesame del provvedimento anche in relazione
alla lamentata possibilità per i ricorrenti di non poter usufruire,
in ragione dei tempi di definizione del giudizio, degli incentivi
connessi al cd. Superbonus 110% che, allo stato, impone la
realizzazione delle opere e il sostenimento delle relative spese
entro il -OMISSIS-”.

Eliminazione barriere archiettoniche: i bonus previsti

Ricordiamo infatti che l’intervento di eliminazione delle
barriere architettoniche previsto all’art. 16-bis, comma 1, lettera
e) del TUIR è trainato al 110% dagli interventi di ecobonus
e sismabonus 110%
.

In riferimento a condomini e negli edifici fino a 4 unità
immobiliari con unico proprietario, la detrazione del 110%, è
ammessa se le spese sono sostenute entro il 31 dicembre
2023
.

Dopo questa data, come disposto all’art. 119, comma 8-bis del
D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è previsto un
decalage dell’aliquota:

  • al 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024;
  • al 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Il limite massimo di spesa ammesso per questa tipologia di
intervento è lo stesso previsto all’articolo 16, comma 1, del D.L.
n. 63 del 2013, pari a 96mila per unità immobiliare. Questo
limite di spesa è autonomo nel caso l’intervento sia trainato
dall’ecobonus 110%, mentre va complessivamente considerato nel caso
di sismabonus 110%.

Eliminazione barriere architettoniche, il nuovo bonus 75%

Qualora i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche
siano invece realizzati al di fuori di interventi Superbonus 110%,
il legislatore ha introdotto, con l’art. 119-ter dello
stesso D.L. Rilancio
, una detrazione del 75% per le
spese documentate e sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre
2022 calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità
    immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari
    funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
    autonomi dall’esterno;
  • b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità
    immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da
    due a otto unità immobiliari;
  • c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità
    immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da
    più di otto unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione
degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari
funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso
di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto
sostituito.

Contenziosi su Superbonus 110% hanno carattere di
urgenza 

Considerato quindi che si tratta di detrazioni con un limite
temporale ben preciso e che prevedono anche un abbassamento
dell’aliquota di detrazione di anno in anno, il TAR ha
ordinato all’amministrazione un motivato riesame entro
90 giorni
del provvedimento di diniego di SCIA.

Source: lavoripubblici.it

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