Cosa fare se la cessione del credito (per superbonus 110% ma anche per le altre agevolazioni fiscali relative ai lavori edilizi) viene rifiutata?
Nell’ultimo periodo la normativa sulla cessione del credito è stata più volte modificata, tanto da cambiarne regole e parametri, e introducendo nuovi requisiti per chi acquista i crediti. Tuttavia, il meccanismo di base è rimasto a grandi linee lo stesso, almeno per quanto riguarda l’accettazione e il rifiuto.
Cessione del credito rifiutata: cosa fare?
Per quanto riguarda i bonus edilizi, la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate consente ai fornitori/cessionari di visualizzare e accettare le transazioni, per utilizzare in compensazione il credito tramite modello F24. In alternativa all’utilizzo in compensazione, è possibile comunicare all’Agenzia l’ulteriore cessione del credito avvenuta nei confronti di altri soggetti. Fino a quando non si accetta la transazione, non possono essere effettuate compensazioni o ulteriori cessioni.
Se l’utente ritiene di non essere il corretto cessionario del credito, o se ritiene che i relativi dati non siano corretti, deve rifiutare la cessione attraverso l’apposita funzione della piattaforma. In caso di opzione per lo sconto o di prima cessione del credito, il rifiuto del credito da parte del fornitore o del primo cessionario è importante affinché, in caso di errore, l’operazione venga privata dei suoi effetti e il titolare originario della detrazione possa comunicare nuovamente, in modo corretto, l’opzione per lo sconto o la “prima” cessione.
Per gli altri tipi di crediti, come il bonus vacanze e credito Ace, la piattaforma consente ai titolari di comunicare all’Agenzia l’ulteriore cessione del credito ad altri soggetti, interamente o parzialmente. Il successivo cessionario visualizzerà sulla piattaforma i dati dei crediti ricevuti.
Cosa fare se la cessione è stata comunicata per errore?
In caso di cessione comunicata per errore, anche se il cessionario non accetta il credito ricevuto, il cedente non potrà
utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente. Per far tornare il credito ceduto erroneamente nella disponibilità del cedente, in modo da poter riproporre la cessione con i dati corretti, è necessario che il cessionario rifiuti la cessione usando la funzione ad hoc della piattaforma.
L’elemento che va evidenziato è che sia l’accettazione che il rifiuto non possono essere parziali e soprattutto sono irreversibili (tranne che per alcuni casi in cui l’Agenzia consente di revocare la scelta).
Ricordiamo, infine, che in caso di cessione successiva alla prima di crediti relativi a bonus edilizi, il cessionario può procedere all’accettazione o al rifiuto solo decorsi cinque giorni lavorativi dall’inserimento sulla piattaforma della cessione stessa da parte del cedente.
In allegato la guida dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo della piattaforma della cessione dei crediti fiscali aggiornata a giugno 2022.
- Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti
- Clicca qui per scaricare il file dell’Agenzia delle Entrate.
Source: money.it
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