Chi ha seguito le vicende legate alle detrazioni fiscali del
110% (superbonus) è a conoscenza di tutti gli interventi che godono
dell’agevolazione prevista dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio). Tra tutti gli interventi, uno è certamente quello più
richiesto e più pubblicizzato dalle aziende.
Superbonus 110%: gli interventi agevolabili
La misura messa a punto dal Decreto Rilancio, ad oggi, consente
l’accesso ad una detrazione fiscale del 110% applicabile alle spese
sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per alcuni
interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del
rischio sismico. Sull’estensione dell’orizzonte temporale dobbiamo
ancora attendere che la proroga al 2022 prevista dalla Legge di
Bilancio 2021 produca i suoi effetti, anche se all’interno del
Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) è stato prevista
l’approvazione di un Decreto Legge (a maggio 2021) che, oltre a
prevedere alcune semplificazioni, potrà
estendere i termini fino al 2025.
Ad oggi, la certezza è che le seguenti spese, sostenute fino al
31 dicembre 2021, potranno rientrare nel bonus 110% direttamente
(interventi trainanti):
- l’isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il
c.d. cappotto termico) compresa
la coibentazione del tetto, senza limitare il
concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente; - gli interventi sulle parti
comuni per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale; - gli interventi sugli edifici
unifamiliari o sulle unità immobiliari situate
all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti; - gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi
da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63.
Se realizzati congiuntamente agli interventi trainanti di
riqualificazione energetica è possibile far rientrare nel 110% (con
i loro limiti di spesa) anche:
- gli interventi di abbattimento di barriere
architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e),
del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di
età superiore a sessantacinque anni, - l’efficientamento energetico delle unità
immobiliari di cui si compone il singolo
condominio; - l’acquisto e la posa in opera delle schermature
solari; - l’acquisto e la posa in opera
di micro-cogeneratori in sostituzione di
impianti esistenti
Se realizzati congiuntamente agli interventi trainanti di
riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico è
possibile far rientrare nel 110% (con i loro limiti di spesa)
anche:
- l’installazione delle infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se
gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe
energetica); - l’installazione di impianti solari
fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi
di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati
contestuale o successiva all’installazione degli impianti
medesimi.
Se realizzati congiuntamente agli interventi trainanti di
riduzione del rischio sismico è possibile far rientrare nel 110% la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a
fini antisismici.
I requisiti per il cappotto termico
L’intervento più richiesto e più pubblicizzato da tutti gli
operatori è quello di isolamento termico dell’involucro
edilizio che consente l’accesso ad una moltitudine di
interventi trainati tra cui (primo tra tutti) la sostituzione degli
infissi.
La realizzazione del cappotto termico deve però rispettare
alcuni requisiti:
Con specifico riferimento ai materiali isolanti l’Enea ha
fornito diversi
chiarimenti sull’idoneità dei prodotti per l’isolamento
termico.
Source: lavoripubblici.it
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.