Partiamo da un presupposto: qualsiasi misura economica “eccezionale”, ovvero a scadenza, avrebbe bisogno di essere ben
definita sin dal suo avvio. Ed è quello che non è accaduto con le
detrazioni fiscali del 110% (superbonus) messe a punto dal Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che in 21 mesi hanno ricevuto
ben 12 correttivi, 5 provvedimenti attuativi e svariate
disposizioni messe a punto dall’Agenzia delle Entrate.
Superbonus 110%: dall’urgenza ai correttivi
I “padri fondatori” del superbonus 110% hanno sempre ammesso che
questa misura fiscale nasce prima della crisi pandemica che ha solo
accelerato il processo di approvazione della norma. Da quel maggio
2020, però, dopo la conversione in legge sono già arrivate le
modifiche apportate:
- dal Decreto-Legge 14 agosto
2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito con modificazioni
dalla Legge 13
ottobre 2020, n. 126; - dalla Legge 30 dicembre
2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021); - dal Decreto-Legge 22 marzo 2021,
n. 41 (Decreto Sostegni) convertito con modificazioni dalla
Legge 21 maggio
2021, n. 69; - dal Decreto-Legge 6 maggio 2021,
n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio
2021, n. 101; - dal Decreto-Legge 31 maggio 2021,
n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis o Governance PNRR)
convertito con modificazioni dalla Legge 29
luglio 2021, n. 108; - dal Decreto-Legge 11 novembre
2021, n. 157 (Decreto anti-frode) abrogato dalla Legge di
Bilancio 2022 (in vigore dal 12 novembre al 31 dicembre 2021); - dalla
Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022); - dal Decreto-Legge 27 gennaio
2022, n. 4 (in attesa di conversione in legge ma immediatamente
in vigore).
Ed è già all’esame un nuovo provvedimento d’urgenza che
modificherà nuovamente il meccanismo di cessione del credito. Ma
andiamo ad analizzare i correttivi arrivati fino ad ora e proviamo
a comprenderne le motivazioni in corso d’opera.
La cronistoria delle modifiche
Un dato significativo: dei correttivi arrivati fino ad ora, ben
6 sono stati disposti da provvedimenti d’urgenza. 6 Decreti Legge
che hanno provato a risolvere problematiche “urgenti” arrivate nel
corso dell’applicazione della norma.
La prima modifica arriva con il D.L. n. 104/2020 che prova a
risolvere due criticità:
- la precisa definizione di accesso indipendente necessario per
le unità immobiliari all’interno degli edifici plurifamiliari; - il “male” più grande di cui soffre il patrimonio immobiliare:
gli abusi edilizi.
La prima criticità fu risolta efficacemente per poi essere
successivamente affinata da un nuovo provvedimento d’urgenza e
svariati interventi dell’Agenzia delle Entrate.
La seconda criticità, invece, scoperchiò un vero e proprio vaso
di pandora. Il Superbonus 110% è stato, infatti, l’occasione per
far “scoprire” a tutti l’art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo
Unico Edilizia). Tutti hanno scoperto l’incompatibilità dei bonus
edilizi con l’eventuale presenza di abusi edilizi.
Fu questa l’occasione per inserire all’interno dell’art. 119 del
Decreto Rilancio, il comma 13-ter (poi modificato dal Decreto
Semplificazioni-bis) che nella sua prima versione originaria ha
lasciato più di un dubbio.
Tra le altre modifiche arrivate dal Decreto Legge n. 104/2020,
le più rilevanti riguardano:
- la disciplina di fruizione del Superbonus nei territori colpiti
da eventi sismici; - la semplificazione dei procedimenti per l’approvazione degli
interventi di Superbonus in condominio.
Dopo questo decreto legge e la sua legge di conversione, è il
turno della Legge di Bilancio 2021 che tra le altre cose (proroga
dell’orizzonte temporale) dispone:
- l’inserimento all’articolo 119, comma 1, lettera a) (isolamento
termico a cappotto) del seguente periodo: «Gli interventi per la
coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa,
senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale
sottotetto eventualmente esistente.»; - una più precisa definizione di un’unità immobiliare
“funzionalmente indipendente”; - l’inserimento all’art. 119 del comma 1-quater che ha esteso il
superbonus agli edifici privi di APE anche in caso di demolizione e
ricostruzione; - l’inserimento degli interventi per l’abbattimento delle
barriere architettoniche come trainanti dagli interventi di
Ecobonus 110%; - l’inserimento del superbonus per gli edifici nei comuni dei
territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1°
aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza; - la riscrittura completa del comma relativo alle infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici; - una modifica alla disciplina approvativa degli interventi di
superbonus nei condomini; - una modifica all’obbligo di sottoscrizione della polizza
assicurativa per i tecnici asseveratori; - l’obbligo di esposizione del cartello di cantiere.
A questo punto un po’ di pace per qualche mese. Tra gennaio e
fine maggio 2021 arrivano, infatti, solo due modeste modifiche
normative dal Decreto Sostegni-bis sull’IVA non detraibile e dal
D.L. n. 59/2021 che prevede una seconda proroga dell’orizzonte
temporale.
Da questo momento in poi cominciano ad arrivare le modifiche più
significative che hanno inciso particolarmente sull’operatività del
bonus 110%.
Prima arriva il D.L. n. 77/2021 che tra le tante modifiche
prevede:
- la possibilità che l’intervento di eliminazione delle barriere
architettoniche possa essere trainato anche dagli interventi di
riduzione del rischio sismico oltre che da quelli di
riqualificazione energetica; - un nuovo regime edilizio e fiscale per gli interventi di
superbonus senza demolizione e ricostruzione dell’edificio.
Ed è proprio quest’ultima modifica che fa “scoppiare” le
pratiche di superbonus, soprattutto negli edifici plurifamiliari.
Dalla conversione in legge del Semplificazioni-bis i dati Enea
sugli interventi di ecobonus hanno fatto registrare tendenze mai
avute il primo anno di applicazione della normativa.
Ed è dopo i primi rilievi dell’Enea e le prime indagini
dell’Agenzia delle Entrate sull’utilizzo dei bonus che avviene un
cambio radicale nel processo di modifica del Decreto Rilancio.
Arriva, infatti, il Decreto antifrode che inserisce nuove
strette soprattutto agli altri bonus fiscali che prevedono
l’utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione
del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio. Misure
sostanzialmente riprese integralmente all’interno della Legge di
Bilancio 2022 in cui assistiamo al primo vero scontro tra Governo e
Parlamento.
Dopo la Legge di Bilancio 2022, in un momento in cui sembrava
che il settore avesse assimilato le misure antifrode, arriva un
nuovo provvedimento d’urgenza che ha nuovamente messo in crisi il
processo: il Decreto Sostegni-ter modifica chirurgicamente
l’articolo 121, comma 1 del Decreto Rilancio sulle opzioni
alternative. Viene eliminata la cessione multipla del credito
fiscale. Modifica che ha messo in crisi tutto il sistema eliminando
la moneta fiscale nata a seguito del meccanismo di cessione.
Infine, arrivati a fine febbraio 2022, il Governo ha approvato
un nuovo provvedimento d’urgenza che interverrà su nuove criticità
tra le quali:
- il meccanismo di cessione del credito;
- le sanzioni ai professionisti;
- l’assicurazione professionale.
Conclusioni
Benché è fuori ogni dubbio che il Decreto Rilancio rappresenti
un provvedimento spartiacque in cui il settore delle costruzione è
stato completamente rivoluzionato e abbia registrato un ripresa
senza precedenti, è altrettanto chiaro che un’analisi attenta delle
modifiche arrivate debba servire per comprendere gli errori
commessi.
Il settore delle costruzioni, come qualsiasi business, necessità
di stabilità e chiarezza, ovvero le due caratteristiche che sono
venute a mancare dalla nascita del bonus 110%. La speranza è che
qualcuno possa fermare questa macchina impazzita, metterne a punto
motore e carrozzeria per farla ripartire consentendo a tutti un
viaggio più sereno.
Source: lavoripubblici.it
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