Dalla sua prima formulazione l’articolo 119 del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) ha subito parecchie modifiche dovute
principalmente ad “aggiustamenti” e semplificazioni per una più
operativa applicazione delle detrazioni fiscali
del 110% (superbonus 110%).
Superbonus 110%: le modifiche normative
A seguito della conversione in legge (con la quale il
legislatore era già intervenuto con piccoli ritocchi) il Decreto
Rilancio ed in particolare gli articoli 119 e 121 sono stati
modificati dalle seguenti norme:
È chiaro che mentre con la Legge di Bilancio 2021 le modifiche
sono state immediate, con gli altri 3 Decreti Legge abbiamo
assistito a dei cambiamenti immediatamente in vigore, alcuni dei
quali successivamente integrati o cambiati dalla legge di
conversione. Non è raro che il Parlamento intervenga copiosamente
nel processo di conversione in legge. Sostanzialmente in questi “primi” 16 mesi di applicazione, il Decreto Rilancio ha subito 7
modifiche. Da considerare pure che quelle relative alla proroghe
dell’orizzonte temporale contenute nella Legge di Bilancio 2021
hanno dovuto attendere la
conferma dell’Eurofin.
La coibentazione del tetto dopo la Legge di Bilancio 2021
A seguito della modifica introdotta dall’articolo 1, comma 66,
lettera a2) della Legge di bilancio 2021, all’art.
119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio è stato aggiunto il
seguente periodo:
“…Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano
nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente
esistente.…”
Coibentazione del tetto che sin dal primo momento ha fatto
sollevare più di una domanda: il tetto deve coprire un ambiente
riscaldato? Va bene in caso di sottotetto non abitabile?
Sconto in fattura e cessione del credito per stati di
avanzamento
Qualche dubbio anche in merito a quanto previsto all’art. 121,
comma 1-bis del Decreto Rilancio che ha offerto la possibilità di
optare per le opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto
in fattura e cessione del credito). Ad esempio: come allocare al
relativo SAL le spese relative a lavori parzialmente conclusi?
Lavori parziali e coibentazione del tetto
A questi dubbi ha risposto recentemente Enea che, a seguito di
alcuni chiarimenti interpretativi avuti con il Ministero della
Transizione Ecologica, ha comunicato che:
- le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti
private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite
negli stati avanzamento lavori; - le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura
(tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue
contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.
Source: lavoripubblici.it
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