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Superbonus 110%: dal MEF chiarimenti sulle barriere architettoniche – Lavori Pubblici

In risposta ad una interrogazione a risposta scritta, il
Ministero dell’Economia e delle Finanza (MEF) ha fornito alcuni
chiarimenti in merito all’applicazione del superbonus 110%
all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Indice degli argomenti

Superbonus 110% e Legge di Bilancio 2021

Ricordiamo, infatti, che dall’1 gennaio 2021, in virtù delle
modifiche apportate all’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 (Decreto Rilancio) dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d.
Legge di Bilancio 2021), entrano nella detrazione fiscale del 110%
come interventi trainati anche quelli di cui all’articolo 16-bis,
comma 1, lettera e), del TUIR, anche ove effettuati in favore di
persone di età superiore a sessantacinque anni. Stiamo parlando
degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione,
la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia
adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per
le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104.

Superbonus 110%: l’interrogazione

In VI Commissione Finanze è stato chiesto al MEF di
chiarire:

  • se sia confermata la facoltà di fruizione indiretta delle
    agevolazioni per gli interventi di eliminazione delle barriere
    architettoniche;
  • quale sia la circostanza del dato anagrafico dei
    sessantacinquenni in riferimento al momento di effettuazione dei
    lavori;
  • quale sia il limite di spesa da considerare per questa
    fattispecie;
  • se si debba intendere disapplicato per questa fattispecie il
    comma 3 del citato articolo 119 che richiede il miglioramento di
    almeno due classi energetiche dell’edificio.

Speciale Superbonus

Superbonus 110% e barriere architettoniche: fruizione indiretta
e limite di spesa

In riferimento alla prima richiesta di chiarimento, come
chiarito anche nella Guida al
Superbonus 110%
pubblicata dall’Agenzia delle entrate nel 2021,
è prevista la possibilità di accedere alle opzioni alternative di
cui all’art. 121 del Decreto Rilancio. Quindi è possibile
esercitare l’opzione per un contributo sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori (cosiddetto sconto
in fattura), o per la cessione del credito corrispondente alla
predetta detrazione che, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica su un
ammontare massimo di spesa attualmente pari a
96.000 euro.

Superbonus 110% e barriere architettoniche: il dato anagrafico
dei sessantacinquenni

Il MEF ha chiarito che è irrilevante la presenza di persone di
età superiore a sessantacinque anni. Come chiarito dalla circolare
dell’Agenzia delle entrate n. 19/E dell’8 luglio 2020
, la
detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del
Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che
presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di
settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere
architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità
immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi. Tale
detrazione, dunque, spetta qualora l’intervento presenti le
caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a
prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra
gli altri, la presenza nell’immobile o nell’edificio di persone di
età superiore a sessantacinque anni.

Lo stesso principio si applica anche alla detrazione del 110%,
in considerazione dell’esplicito richiamo nell’articolo 119, comma
2, del decreto-legge n. 34 del 2020 agli interventi di cui
all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir.

Superbonus 110% e barriere architettoniche: il doppio salto di
classe energetica

In riferimento all’ultima domanda, è stato confermato che gli
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche fanno
parte di quei cosiddetti interventi cosiddetti trainati da quelli
di efficienza energetica di cui all’art. 119, comma 1, lettere a),
b) e c) del Decreto Rilancio. Tra i requisiti previsti vi è il
doppio salto di prestazione energetica che consente di accedere
anche ai vari interventi trainati tra cui quello di abbattimento
delle barriere architettoniche.

Ricordiamo che il doppio salto di classe di può ottenere anche
realizzando più interventi tra trainanti e trainati.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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