Il Superbonus 110% può essere la soluzione per
intervenire su edifici collabenti.
trasformandoli in unità residenziali tramite
demolizione, ricostruzione e
aumento volumetria? E il beneficio può essere
utilizzato da un eventuale acquirente degli immobili
realizzati?
Superbonus 110%, demolizione, ricostruzione, aumento di
volumetria ed edifici collabenti
L’Agenzia delle Entrate ha dato il suo parere con la risposta
n. 593/2021, inerente la possibilità di utilizzare il
Superbonus per la realizzazione di un intervento
di ristrutturazione edilizia ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 su da due
unità immobiliari di categoria F/2 (c.d. “collabenti“), sprovviste di APE.
Nello specifico, l’intervento prevede la demolizione e la
ricostruzione, con contestuale incremento volumetrico del
fabbricato e realizzazione di due immobili residenziali.
Superbonus 110%: la normativa di riferimento
L’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “decreto Rilancio”)
disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle
spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di:
- interventi finalizzati all’efficienza
energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti
fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici), c.d. Ecobonus 110% o
SuperEcobonus; - interventi finalizzati al consolidamento
statico o alla riduzione del rischio sismico degli
edifici, c.d. Sismabonus 110% o
SuperSismabonus.
Le disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che
disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici (c.d.
Ecobonus) nonché per quelli di recupero del
patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici
(cd. Sismabonus), attualmente disciplinate,
rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno
2013, n. 63.
Superbonus: nuove costruzioni e aumento volumetrico
Rispondendo al quesito se il Superbonus si applica a nuove
costruzioni e/o ad aumenti volumetrici, l’AdE fa presente che:
- gli interventi edilizi da eseguire devono essere inquadrabili
nella categoria della “ristrutturazione edilizia”
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (TU
dell’Edilizia); - dal titolo abilitativo risulti che non si
tratta di un intervento di nuova costruzione; - “a differenza del ‘Supersismabonus’ la detrazione fiscale
legata al ‘Super ecobonus’ non si applica alla parte
eccedente il volume ante-operam; - il contribuente deve mantenere distinte, in
termini di fatturazione, le due tipologie di intervento
(ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, di essere in
possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi
riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata
dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore
dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri
oggettivi.
Superbonus e cambio di destinazione d’uso
Facendo riferimento alla circolare n. 30/E del 2020 e in linea
con la prassi in materia di detrazioni per interventi di
riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico,
(artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013), sono ammesse al Superbonus
anche le spese sostenute per interventi con cambio di
destinazione d’uso, a condizione che:
- nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti
chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in
origine non abitativo; - sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma;
- siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla
norma agevolativa.
Superbonus senza APE
Nel caso in esame, l’edificio possiede un impianto di
riscaldamento (focolaio a legna) ma non l’Attestato di
Prestazione Energetica (APE): da qui il dubbio
dell’istante nella possibilità di accedere al Superbonus.
Il Fisco ha quindi fatto riferimento al comma 1-quater del
Decreto Rilancio, che ha compreso fra gli edifici che accedono al
Superbonus anche quelli privi di attestato di prestazione
energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri
perimetrali, o di entrambi, a condizione che:
- al termine degli interventi, raggiungano una classe
energetica in fascia A; - per gli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione
dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua
calda e dei generatori alimentati a biomassa) si dimostri tramite
relazione tecnica che era presente un impianto
idoneo a riscaldare gli ambienti. In tale ipotesi, non sarà
necessario produrre l’A.P.E. iniziale.
Superbonus e interventi collegati
Sempre citando la circolare n. 30/E del 2020, l’Agenzia delle
Entrate ha specificato che il Superbonus spetta anche per gli
altri eventuali costi strettamente collegati alla
realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia,
che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente
realizzato.
È compito del tecnico asseveratore indicare le
spese connesse agli interventi che godono dei benefici
fiscali.
Superbonus: la detrazione riguarda il soggetto
Infine, AdE precisa anche che il beneficio esplica i suoi
effetti sul contribuente: va riferito quindi
soltanto alla posizione dell’istante e non anche a soggetti terzi
eventualmente richiamati come eventuale futuro acquirente, a meno
che non sia presente un’apposita procura allegata
all’istanza.
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