Superbonus 110 per cento, per interventi di demolizione e ricostruzione si ha diritto all’agevolazione se nel provvedimento amministrativo risulta che è un lavoro di conservazione del patrimonio edilizio esistente. A spiegarlo è la risposta all’interpello numero 210 del 25 marzo 2021: non si deve trattare di un intervento di nuova costruzione.
Superbonus 110 per cento, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio, l’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio spetta a condizione che nel provvedimento amministrativo risulti che è un lavoro di conservazione del patrimonio edilizio esistente.
Lo spiega la risposta all’interpello numero 210 del 25 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Il documento di prassi specifica che non si deve trattare di un intervento di nuova costruzione.
Deve infine risultare il cambio d’uso degli immobili in residenziale.
In conclusione l’Agenzia delle Entrate riporta i limiti di spesa a cui gli interventi dell’istante devono fare riferimento.
Superbonus 110, demolizione e ricostruzione: spetta per la conservazione del patrimonio edilizio
Continuano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul superbonus 110 per cento, l’agevolazione sugli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico introdotta dal decreto Rilancio.
Per quanto riguarda i lavori di demolizione e ricostruzione, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che sono agevolabili a condizione che nel provvedimento amministrativo risulti che è un lavoro di conservazione del patrimonio edilizio esistente.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 210 del 25 marzo 2021.
- Agenzia delle Entrate – Risposta all’interpello numero 210 del 25 marzo 2021
- Superbonus – interventi antisismici attuati mediante demolizione di tre unità immobiliari non residenziali e ricostruzione di due unità abitative unifamiliari – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Il caso concreto nasce dallo spunto presentato dall’istante, che intende fruire del superbonus in caso di interventi antisismici da effettuare su pertinenze di categoria catastale F/2, ovvero ruderi, di categoria C/2 e di categoria C/6.
Tali interventi precedono l’aumento della volumetria esistente entro il limite del 35 per cento e cambi di destinazione d’uso.
A riguardo l’Agenzia delle Entrate spiega che:
“Sotto il profilo fiscale, si ritiene che, fermo restando il rispetto delle condizioni e degli adempimenti normativamente previsti, l’Istante possa fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico, purché nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione nonché risulti il cambio d’uso degli immobili in “residenziale”.”
In altre parole, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dalla legge, devono risultare soddisfatte le seguenti condizioni:
- dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori deve risultare che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in una nuova costruzione;
- deve risultare il cambio di destinazione d’uso degli immobili.
A riguardo l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’agevolazione spetta anche per gli interventi sui ruderi, dal momento che, anche se si tratta di una categoria di fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito possono essere considerati come edifici esistenti.
Sono, infatti edifici già costruiti e individuati a livello catastale.
Superbonus 110: i limiti delle spese agevolabili
Un altro aspetto di chiarimento del documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate riguarda i limiti relativi alle spese agevolabili.
In merito il documento di prassi fa il punto sulle soglie di riferimento per gli interventi prospettati dall’istante.
Tali limiti restano gli stessi anche dopo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, che allunga il periodo dell’agevolazione.
Ai fini del calcolo del limite delle spese ammissibili, si deve considerare il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori.
Nel caso specifico:
- per gli interventi antisismici è pari a 288.000 euro: 96.000 euro per 3, il numero di unità;
- per l’installazione degli impianti fotovoltaici è pari a 144.000 euro: 48.000 euro per 3. Resta inoltre il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
- per l’istallazione dei sistemi di accumulo: 144.000 euro, ovvero 48.000 euro per 3. In questo caso resta anche il limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
Ad ulteriore chiarimento sugli interventi relativi agli impianti solari fotovoltaici e di accumulo, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare numero 24/E del 2020.
Nel recente documento di prassi viene spiegato quanto segue:
“L’Istante potrà fruire del Superbonus solo per l’istallazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo, per i quali il limite di spesa massimo ammissibile deve essere distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.”
Sul tema del superbonus 110 per cento, ed in particolare sul visto di conformità, è in programma un webinar che inaugura un ciclo annuale di incontri di formazione organizzati da Informazione Fiscale e TeamSystem.
Il primo evento formativo, destinato ai professionisti che si occupano delle pratiche relative alle agevolazioni fiscali in ambito edilizio, sarà il 29 marzo 2021 alle ore 15.00.
Source: informazionefiscale.it
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