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Superbonus 110% e abusi edilizi: arriva l’OK del MEF – Lavori Pubblici

Superbonus 110% e abusi edilizi: ne avevamo già parlato
la scorsa settimana, quando due deputati della Camera hanno
presentato un’interrogazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze per ricevere alcuni chiarimenti sulle opportunità di
usufruire dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 119 del D.L.
34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

Le domande degli interroganti

In particolare, nell’interrogazione venivano posti quesiti
relativamente ai seguenti argomenti:

  • Superbonus e abusi edilizi nei condomini
  • Superbonus e limite massimo di unità immobiliari
  • Superbonus e barriere architettoniche
  • Superbonus: acquisto pannelli solari

Vediamo nel dettaglio le risposte ricevute dalla VI Commissione
Permanente (Finanze) nella seduta del 15 settembre scorso.

Speciale Superbonus

Superbonus 110% e abusi edilizi nei condomini

Nell’interrogazione, i deputati chiedevano chiarimenti in merito
alla possibilità di accedere al beneficio del Superbonus per un
condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo,
costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un
punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento
dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal
comune di appartenenza.

Gli onorevoli istanti facevano riferimento all’art. 206-bis
della Legge della Regione Toscana n. 65/2014 mediante la quale “Per le opere ed interventi edilizi su immobili con
destinazione d’uso residenziale, eseguiti ed ultimati in data
anteriore al 17 marzo 1985, data di entrata in vigore della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere abusive), in parziale difformità dal titolo
abilitativo, qualora, sulla base di motivato accertamento
dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi
non sia possibile, il comune irroga una sanzione pecuniaria pari al
doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27
luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani)
della parte dell’opera realizzata in difformità dal titolo
abilitativo
“.

Il MEF non poteva rispondere diversamente, ricordando il comma
13-ter dell’articolo 119 del citato decreto legge n. 34 del 2020,
(modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), con il quale è
stato previsto che gli interventi oggetto del Superbonus sono
realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA) e che la presentazione della CILA non richiede
l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis,
comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni in materia edilizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2021, n.
380.

In buona sostanza, in presenza di un edificio legittimamente
edificato e quindi provvisto di concessione edilizia o titolo
abilitativo, la presenza di eventuali abusi e quindi lo stato
legittimo non solo non devono essere indicati all’interno della
CILA ma non costituiscono neanche causa di decadenza del beneficio
fiscale.

Superbonus e limite massimo di unità immobiliari

Un altro quesito riguardava la possibilità di usufruire del
Superbonus per la riqualificazione energetica per un edificio in
comproprietà al 50%, dopo avere già usufruito dell’agevolazione per
un’altra unità immobiliare e, in caso negativo, se almeno l’altro
comproprietario ne potesse usufruire.

Facendo riferimento al comma 10 dell’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevede che per le persone
fisiche il Superbonus si applichi limitatamente agli interventi di
efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità
immobiliari, il Mef ha precisato che la limitazione:

  • non opera per spese sostenute per gli interventi finalizzati al
    risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio,
    nonché per gli interventi antisismici;
  • non è correlata agli immobili oggetto degli interventi, bensì
    ai contribuenti interessati dall’agevolazione.

Pertanto, un soggetto che ha già utilizzato l’agevolazione per
la riqualificazione energetica di due immobili, non potrà fruire
del Superbonus con riferimento ad interventi di riqualificazione
energetica realizzati su un altro immobile di cui è comproprietario
al 50 per cento. L’altro comproprietario potrà fruire del
Superbonus, in relazione alle spese sostenute, qualora non abbia, a
sua volta, già fruito dell’agevolazione per interventi di
efficienza energetica realizzati su altre due unità
immobiliari.

Superbonus e barriere architettoniche

Come previsto dai commi 2 e 4 dell’art. 119 D.L. n.34/2020, il
Superbonus si applica anche all’eliminazione di barriere
architettoniche. Nell’interrogazione, è stato richiesto se tale
normativa riguarda anche ascensori e montascale.

La Commissione ha richiamato l’articolo 16-bis, comma 1, lettera
e), del Testo Unico delle imposte dirette, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR),
inerente interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi e
affermato che essi sono ammessi al Superbonus 110%, a condizione
che rispettino le caratteristiche tecniche previste dalla specifica
normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle
barriere architettoniche.

Superbonus: acquisto pannelli solari

Infine, in merito al quesito se l’acquisto di sonde geotermiche
possa essere ricompreso nei massimali di spesa previsti per i
pannelli solari, il MEF ha dato risposta positiva.

Infatti, tra gli interventi cosiddetti “trainanti” del
Superbonus rientrano anche quelli di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati
dotati di pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica
anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati
all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di
accumulo.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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