Ho abbattuto una parete interna non portante che divideva la
cucina dal corridoio. Posso aspettare che venga presentato il
progetto per il bonus110% o è bene sanare prima?
Superbonus 110% e abusi edilizi: la domanda alla posta di
LavoriPubblici.it
È questa la domanda di Vincenzo C. alla posta di
LavoriPubblici.it a cui rispondiamo oggi. La risposta parte prima
da un presupposto: siamo certi che la parete abbattuta sia in
effetti un muro non portante o non coinvolga parti strutturali che
devono essere configurate come parti comuni (se in condominio)?
Spesso, purtroppo, non ci si rende conto dell’importanza di
coinvolgere un professionista anche in un semplicissimo intervento
di ristrutturazione di un immobile. Mi auguro, quindi, che
l’intervento di cui parla il nostro lettore sia in effetti una
semplicissima riconfigurazione degli spazi interni che non
coinvolge parti strutturali.
Opere interne: la mancata CILA è abuso edilizio?
Ciò premesso, è bene chiarire subito che il d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia) prevede:
- interventi di edilizia libera (art. 6) –
ovvero quelli realizzabili senza alcun titolo abilitativo, fatte
salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica,
di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio; - interventi soggetti a CILA (art. 6-bis) –
rientrano nel regime della CILA gli interventi che non sono non
riconducibili a quelli previsti per l’edilizia libera, ma neanche
al permesso di costruire e alla SCIA; - interventi soggetti a permesso di costruire
(art. 10) – sono gli interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio (nuova costruzione, ristrutturazione
urbanistica, ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino
mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che
comportino modificazioni della sagoma o della volumetria
complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a
tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio) - interventi soggetti a SCIA (art. 22) e
SCIA alternativa (art. 23).
Gli unici interventi che possono configurare un abuso edilizio
(formale o sostanziale) sono quelli realizzati in assenza di
permesso di costruire o di segnalazione certificata di inizio
attività. Gli interventi realizzati in assenza di CILA non possono
essere configurati come “abuso edilizio” anche perché la normativa
prevede in questo caso la regolarizzazione postuma (CILA tardiva)
dietro pagamento di una sanzione amministrativa di 1.000 euro che
può essere ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata
spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
Superbonus 110% e opere interne: la risposta di
LavoriPubblici.it
Volendo rispondere al nostro lettore è anche bene chiarire un
aspetto importante relativo al rapporto tra superbonus e abuso
edilizio. Diversamente da tutti gli altri bonus fiscali per
l’edilizia, nel superbonus 110% il legislatore ha previsto un
regime edilizio e fiscale completamente diverso. A seguito della
pubblicazione del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto
Semplificazioni-bis), tutti gli interventi di superbonus senza
demolizione e ricostruzione:
- rientrano nella definizione di manutenzione straordinaria;
- necessitano di una particolare CILA (la CILA Superbonus) che
non richiede più l’attestazione dello stato legittimo ma solo il
titolo che ha legittimato la costruzione dell’edificio oggetto
dell’intervento; - non ricorrono più nelle cause di decadenza previste all’art. 49
del Testo Unico Edilizia.
Sull’argomento ho scritto l’articolo “Superbonus
110% e stato legittimo: la CILAS su abusi edilizi?” che vi
invito a leggere attentamente perché pur essendo vero che
l’eventuale presenza di un abuso non fa più decadere il superbonus,
occorre fare molta attenzione alle sanzioni penali connesse alla
realizzazione di un intervento su un immobile che presenta degli
abusi.
La risposta al nostro lettore è, quindi, che può tranquillamente
procedere con l’intervento di superbonus 110% e, contestualmente,
gli consigliamo di regolarizzare il suo immobile a seguito di
presentazione di CILA tardiva e il pagamento della sanzione
prevista. Lo stato legittimo è sempre meglio mantenerlo.
Source: lavoripubblici.it
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