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Superbonus 110% e adempimenti: occhio alla sicurezza – Lavori Pubblici

Quando si parla delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus)
messe a punto dal D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è ormai chiaro
a tutti che una condizione necessaria per valutare qualsiasi tipo
di intervento è la conformità
urbanistica-edilizia
. Un aspetto su cui si è dibattuto
tanto alla luce degli articoli 49 e 50 del DPR n.
380/2001
(Testo Unico Edilizia).

Speciale Superbonus

Sicurezza Cantieri: gli adempimenti del committente

L’argomento è certamente importante e grazie all’avvento di
questa nuova e potente detrazione fiscale, si è cominciato a
parlare di stato legittimo, titoli edilizi, accertamento di
conformità. Aspetti che fino a non poco tempo fa erano
completamente sconosciuti da chi voleva avviare un cantiere. Ma è
sufficiente?

La domanda è pertinente e mette in evidenza alcune criticità su
cui finora non si è parlato a sufficienza: le norme sulla sicurezza
dei cantieri di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008,
n. 81
conosciuto come Testo Unico Sicurezza Lavoro
(TUSL).

Qualsiasi cantiere temporaneo o mobile è soggetto alle norme di
cui al Titolo IV del TUSL che all’art. 90 definisce gli obblighi
del committente o del responsabile dei lavori. In particolare, il
committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di
progettazione dell’opera, deve rispettare le misure generali di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro (definite all’art. 15 del TUSL):

  • al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed
    organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che
    si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
  • all’atto della previsione della durata di realizzazione di
    questi vari lavori o fasi di lavoro.

Ma non solo…nei cantieri in cui è prevista la presenza di più
imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche
nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile
dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di
progettazione, deve designare il coordinatore per la
progettazione
(obbligo non previsto per lavori privati non
soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore ad
euro 100.000. In tal caso, le funzioni sono svolte dal coordinatore
per la esecuzione dei lavori) e il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori
, in possesso dei requisiti e delle
abilitazioni previste. Deve comunicare alle imprese ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e
quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, e indicarli
nel cartello di cantiere.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o
ad un lavoratore autonomo:

  • verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese
    affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in
    relazione alle funzioni o ai lavori da affidare;
  • chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico
    medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
    denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della
    previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione
    infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
    dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
    organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
    applicato ai lavoratori dipendenti;
  • trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei
    lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio
    attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di
    regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e
    una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore
    documentazione di cui ai due punti precedenti.

Speciale Testo Unico Edilizia

Sicurezza cantieri e detrazioni fiscali

Perché queste norme sono importanti ai fini del Superbonus 110%?
In realtà, sono importanti per la fruizione di qualsiasi detrazione
fiscale per le spese di ristrutturazione edilizia. L’art. 4, comma
1, lettera d) del Decreto MEF 18 febbraio 1998, n. 41 prevede,
infatti, che le detrazioni fiscali non possono essere fruite nel
caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di
obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e
comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente
competente.

Quindi, oltre alla verifica di conformità urbanistica-edilizia,
affidare sempre i lavori ad un professionista che faccia
correttamente attenzione a tutti gli adempimenti (compresi quelli
previsti dal TUSL) è l’unica soluzione che mette al riparo da
brutte sorprese…soprattutto quando si parla di detrazioni fiscali
e di superbonus 110%.

Source: lavoripubblici.it

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