Mentre il Parlamento studia le mosse in merito alle disposizioni
previste dal D.L. n. 4/2022 (Sostegni-ter) emanato dal Governo,
l’Agenzia delle Entrate aggiunge un nuovo tassello al meccanismo di
cessione del credito previsto per il superbonus 110%, per il bonus
facciate e per gli altri bonus edilizi.
Superbonus 110% e altri bonus edilizi: nuovo provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 3
febbraio 2022, prot. 35873 recante “Disposizioni di
attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni
spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero
o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione
energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di
impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici”.
Un provvedimento che adegua il meccanismo di cessione del
credito alle ultime strette previste dal Decreto Sostegni-ter che
ha limitato le cessioni ad una e che pubblica il nuovo modello, con
le relative istruzioni e specifiche tecniche, che i contribuenti
potranno utilizzare da domani per comunicare le opzioni di cessione
o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle
modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n.
234/2021) e del decreto Sostegni Ter (Dl n. 4/2022).
Piattaforma di cessione del credito aggiornata il 4 febbraio
2022
A partire dal 4 febbraio 2022, una volta esaurite le operazioni
di aggiornamento del software, il nuovo modello potrà essere
utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore
a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità
del visto di conformità. Inoltre, con una Faq pubblicata oggi,
l’Agenzia rende noto che ci sono 10 giorni in più per trasmettere
la comunicazione di cessione per i crediti interessati dalla
disciplina transitoria prevista dal decreto Sostegni-ter. Non più
entro il 6 febbraio, dunque, ma fino al 16 dello stesso mese.
Considerati i tempi tecnici necessari per adeguare il software che
consente la trasmissione telematica, infatti, il termine entro il
quale i contribuenti potranno inviare la comunicazione dell’opzione
viene prorogato al 16 febbraio (ossia prima del 17 febbraio)
anziché il 6 febbraio (ossia precedentemente al 7 febbraio 2022)
come previsto dal decreto Sostegni ter. La proroga, anticipata
nella Faq di oggi, sarà oggetto di un successivo Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia.
Il nuovo modello di cessione del credito
Il modello aggiornato, insieme alle istruzioni e alle specifiche
tecniche, è stato approvato il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate, che sostituisce il precedente
provvedimento dell’8 agosto 2020. In particolare, il modello tiene
conto delle novità introdotte per gli interventi oggetto di opzione
e sull’obbligo di apporre il visto di conformità alla
comunicazione. Inoltre, il modello di comunicazione e le specifiche
tecniche sono stati adeguati per gestire tutte le fattispecie di
cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione
agli interventi sulle parti comuni degli edifici. Come
preannunciato con il comunicato stampa del 28 gennaio 2022, gli
aggiornamenti saranno progressivamente resi disponibili a decorrere
dalle comunicazioni delle opzioni inviate dal 4 e dal 24 febbraio
2022 per gli interventi finalizzati al superamento e
all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già
esistenti. Infine, considerato che la dichiarazione dei redditi
precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022,
per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di
un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle
opzioni, con il provvedimento viene previsto che per le spese
sostenute nel 2021, e per le rate residue non fruite delle
detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione
dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16
marzo.
10 giorni in più per la comunicazione di cessione dei crediti
del “periodo transitorio”
L’articolo 28 del decreto Sostegni-ter (decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4) ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni
del credito successive alla prima per il Superbonus e gli altri
bonus cedibili. In pratica dal 27 gennaio 2022, è possibile
effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori
cessioni “a catena”.
È previsto, tuttavia, un periodo transitorio, per il quale i
crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati già
oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere
oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari. Tutto ciò a patto che, prima del 7 febbraio 2022, sia
stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle entrate, a
prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data.
Ora, in considerazione dei tempi tecnici necessari per
l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica
della comunicazione delle opzioni, un provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, di prossima emanazione, prorogherà dal
7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine prima del quale devono
essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli
interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022. Pertanto, la
disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la
relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente
trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio
2022).
Source: lavoripubblici.it
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