Non è servito il venticello di protesta che si è alzato
nell’ultima settimana contro il nuovo provvedimento d’urgenza che
modifica nuovamente le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) ma
soprattutto il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in
fattura e cessione del credito).
Superbonus 110%: in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 23/2022
Un venticello fatto di lettere e comunicati stampa a cui
evidentemente il legislatore non fa più caso. Una volta la piazza
era il luogo preposto a manifestare i propri diritti oltre che il
mezzo per farsi ascoltare da chi scrive le norme. Oggi, purtroppo,
la piazza è stata sostituita da smartphone e computer, dietro cui
siamo tutti bravi a formulare i pensieri più arguti e interessanti
ma che, in fin de conti, servono quanto masticare un chewingum per
risolvere un’equazione algebrica.
Ma, andiamo al dunque. Che il Governo non sia mai stato
simpatizzante del superbonus 110% è fatto noto a tutti, ma che non
voglia prendersi la responsabilità di porre fine a questa
detrazione lo stiamo scoprendo negli ultimi mesi in cui l’obiettivo
è solo quello di rendere il percorso un vero e proprio labirinto
pieno di insidie per tutti.
Dopo avere bloccato il meccanismo di cessione del credito, una
protesta in piazza ha obbligato l’Esecutivo ad intervenire
immediatamente con una nuova modifica che stemperasse gli effetti
funesti del Decreto Legge n. 4/2022 (Sostegni-ter).
Nell’immaginario collettivo ci saremmo aspettati una modifica
urgente e puntuale, invece è arrivato un nuovo Decreto Legge che se
da una parte amplia le possibilità di cessione, dall’altra
interviene su uno dei punti chiave relativi alla fruizione del
bonus 110%: il tecnico asseveratore.
Arriva in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 25 febbraio
2022, n. 13 che, tra le altre cose, prevede un inasprimento
delle sanzioni amministrative e penali verso i tecnici che si
occupano delle asseverazioni relative al rispetto dei requisiti
minimi e della congruità delle spese sostenute.
Superbonus 110%: carcere da 2 a 5 anni
All’articolo 119 del Decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto
Rilancio), dopo il comma 13 -bis, è inserito il seguente:
13-bis .1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di
cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter , lettera b),
espone informazioni false o omette di riferire informazioni
rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla
effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la
congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque
anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è
commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per
altri la pena è aumentata.
Una disposizione giusta per chi commette un falso per conseguire
un ingiusto profitto, poco chiara quando parla di omissioni
informative rilevanti. Una formulazione che, come spesso accade,
potrebbe essere recepita diversamente a seconda di chi la legge,
lasciando ampi (troppi) margini di discrezionalità a discapito
della serenità di chi si occupa delle asseverazioni.
L’assicurazione professionale
Viene modificata anche l’assicurazione professionale per i
tecnici che si occupano delle asseverazioni. Dovrà essere una
assicurazione dedicata per ogni intervento e con massimale
adeguato. In questo caso i professionisti dovranno attendere che le
compagnie assicurative aggiornino i loro prodotti.
La conversione in Legge
Si sa già che, come accaduto per il Decreto antifrode (DL n.
157/2021), il nuovo Decreto Legge non sarà convertito in legge ma
sarà rimesso integralmente all’interno della legge di conversione
del Sostegni-ter. Il tempo per incidere nel percorso di conversione
c’è tutto anche se nel frattempo assisteremo ad un nuovo blocco
delle operazioni.
Source: lavoripubblici.it
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