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Superbonus 110% e beneficiari: nuovi chiarimenti del Fisco – Lavori Pubblici

Superbonus 110%: per usufruirne è necessario
non solo che gli edifici abbiano i requisiti utili alla
realizzazione di interventi trainanti e
interventi trainati, ma che siano presenti anche
quelli soggettivi, ossia quelli dei beneficiari
delle detrazioni fiscali.

Superbonus 110% e beneficiari: nuova risposta dell’Agenzia
delle Entrate

Ed è proprio di beneficiari di cui si parla nella nuova risposta
n. 615 del 20 settembre 2021
. Entrando nel dettaglio, stiamo
parlando dei soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera d-bis)
del Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. “decreto
Rilancio
”), per il quale il superbonus 110% si applica,
tra l’altro, agli interventi effettuati:

  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
    (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto
    legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • dalle organizzazioni di volontariato (OdV)
    iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
    266;
  • dalle associazioni di promozione sociale (APS)
    iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie
    autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7
    dicembre 2000, n. 383.

Superbonus: agevolazioni per Onlus

Nel caso in esame, l’istante è un Ente religioso iscritto al
registro Onlus come Onlus parziaria, che desidera
effettuare degli interventi rientranti nel Superbonus
110%
su alcuni immobili, di proprietà dell’Ente e
utilizzati dallo stesso come Onlus per gli scopi sociali.

Inoltre, lo stesso Ente:

  • per l’esercizio della propria attività, come richiesto
    dall’articolo 10, comma 9 del d.lgs. n. 460 del 1997, tiene una
    contabilità separata dal resto delle altre
    attività svolte, ai sensi dell’articolo 20-bis del decreto del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  • per l’esercizio delle proprie attività di assistenza sociale e
    socio-sanitaria e beneficienza, utilizza appunto alcuni immobili su
    cui si vogliono effettuare degli interventi di
    riqualificazione energetica e di riduzione
    del rischio sismico
    .

La richiesta riguarda proprio la possibilità, in quanto Onlus
parziaria, di usufruire delle agevolazioni Superbonus
110%
e se invece che della detrazione
ossa fruire della cessione del credito o dello
sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

In riferimento al requisito soggettivo, l’Agenzia delle Entrate,
come chiarito anche nella Circolare n.30/E 2020, ha evidenziato che
il beneficio può essere richiesto anche da ODV,
ONLUS e APS, senza per altro che si applichi altro la limitazione
di intervento su due unità immobiliari ,come previsto per gli altri
soggetti a cui spetta la detrazione: “per le ONLUS, le OdV e le
APS il Superbonus spetta indipendentemente dalla circostanza che
l’edificio sia o meno costituito in condominio e, pertanto, anche
con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche
da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati
soggetti”.

Ai fini della sussistenza del presupposto soggettivo di ONLUS,
l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’articolo 10, comma 9, del
decreto legislativo n.460 del 1997 «Gli enti ecclesiastici
delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e),
della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sono considerati
ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla
lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui
alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si
applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attività siano tenute separatamente le
scritture contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del
Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dall’articolo 25, comma 1»
.

Da qui, il parere positivo di
AdE. Infatti, l’accesso agli
interventi Superbonus è
consentito, considerato che:

  • l’Ente Istante è iscritto nell’anagrafe delle
    Onlus;
  • utilizza gli immobili oggetto di intervento nell’ambito del
    ramo Onlus per il perseguimento delle finalità
    sociali
    e nei settori espressamente indicati dal citato
    articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997
  • tiene una contabilità separata ai sensi
    dell’articolo 20-bis del del d.P.R. n. 600 del 1973.

Superbonus: sconto in fattura o cessione del credito per
Onlus

Infine, facendo riferimento all’art. 121 del
medesimo decreto Rilancio, il
Fisco ha confermato che i soggetti che sostengono,
negli anni 2020, 2021 e 2022, delle spese per gli interventi
individuati al comma 2 dello stesso articolo possono optare, in
luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
    dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
    anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
    quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con
    facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (c.d. “sconto in fattura“);
  • per la cessione di un credito d’imposta di importo
    corrispondente alla detrazione fiscale spettante ad altri soggetti
    (cd. “cessione del credito”).

Il calcolo dei limiti di spesa

Appare utile ricordare che a seguito del Decreto-Legge 31 maggio 2021,
n. 77
, convertito con modificazioni dalla Legge 29
luglio 2021, n. 108
, è stato aggiunto all’art. 119 del Decreto
Rilancio il comma 10-bis che prevede un particolare limite di spesa
per gli interventi di superbonus realizzati su unità immobiliari
(con accesso autonomo e indipendenza funzionale) realizzati proprio
dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis) che siano in
possesso dei seguenti requisiti:

  • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e
    assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non
    percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie
    catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà,
    usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di co-modato d’uso
    gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente
    articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato
    in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della
    presente disposizione.

Nel suddetto caso, Il limite di spesa ammesso al superbonus, è
moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva
dell’immobile oggetto degli interventi di incremento
dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento
antisismico (trainanti e trainati) e la superficie media di una
unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto
Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare
dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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