Superbonus 110% e bonus edilizi, arrivano nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su come pagare. Il 25 luglio è stata pubblicata la seconda parte della circolare n. 28, il vademecum per avere detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta in dichiarazione dei redditi.
Il documento affronta in modo specifico i bonus legati ai lavori in casa: dalle spese che rientrano nei vari bonus agli acquisti più specifici, come l’acquisto, installazione e messa in opera dei dispositivi multimediali per il controllo da remoto.
Superbonus e lavori in casa: come pagare?
Per quanto riguarda il superbonus 110%, la seconda parte della circolare n. 28 specifica che il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura, va effettuato mediante bonifico bancario o postale.
Dal bonifico deve risultare:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- il numero e la data della fattura a cui il bonifico si riferisce.
L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa.
Su questi bonifici le banche, Poste Italiane e gli istituti di pagamento applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto. attualmente nella misura dell’8%). A tal fine, possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’Eco bonus o del bonus ristrutturazioni.
Inoltre, è necessario acquisire l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Pagamento superbonus e lavori in casa con bonifico: cosa fare in caso di errori
La non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane dell’obbligo di operare la ritenuta, non consente il riconoscimento della detrazione. L’unica eccezione riguarda l’ipotesi della ripetizione del pagamento fatto con bonifico disposto in modo corretto.
Questo significa che il superbonus non può essere disconosciuto nell’ipotesi in cui si proceda alla ripetizione del pagamento mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale sono riportati, in maniera corretta, i dati necessari per la ritenuta.
La ripetizione del bonifico non si rende, invece, necessaria qualora nel documento di spesa non sia indicato il numero della fattura, perché non viene pregiudicata l’effettuazione della ritenuta.
Tutti i dettagli nella circolare n. 28, che lasciamo in allegato.
- Circolare AdE n. 28 del 25 luglio 2022 (II parte)
- Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 – Parte seconda
Source: money.it
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