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Superbonus 110% e bonus edilizi: confermate le modifiche del D.L. n. 13/2022 – Lavori Pubblici

Con 191 voti favorevoli e 33 contrari l’aula del Senato ha
votato l’emendamento 1.9000, interamente sostitutivo dell’articolo
unico del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter),
sull’approvazione del quale il Governo ha posto la questione di
fiducia.

Sostegni-ter: abrogato il D.L. n. 13/2022

Come accaduto per il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto
antifrode), anche il questo caso il Governo ha scelto di abrogare
il Decreto Legge n. 13/2022, rimettendone integralmente i contenuti
all’interno del disegno di legge di conversione del Sostegni-ter
che, dopo l’approvazione del Senato, passa all’esame della Camera
che, visti i tempi ridotti, lo approverà con un nuovo voto di
fiducia.

E anche in questo caso non si può non sottolineare quanto
stridano le dichiarazioni dei vari Parlamentari, sempre pronti (a
parole) a difendere le misure messe a punto dal Decreto Legge n.
34/2020 (il superbonus e il meccanismo di cessione del credito) e
il portafogli di imprese e professionisti in procinto di fallire a
causa del cambio delle regole in corsa, rispetto all’unico vero
strumento che potrebbero utilizzare all’interno del luogo preposto
all’attività legislativa. Esiste sempre un motivo che porta il
Parlamento a confermare misure messe a punto da Governo che sulla
carta non piacciono mai a deputati e senatori.

L’art. 1 del disegno di legge di conversione, oltre
all’abrogazione del D.L. n. 13/2022, prevede che restano validi gli
atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i
rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. n. 13/2022 stesso.

Superbonus 110% e bonus edilizi: le modifiche del ddl di
conversione

Diversamente dalle bozze di emendamento di pochi giorni fa, il
disegno di legge di conversione del Sostegni-ter rimette
integralmente i contenuti del Sostegni-ter, all’interno dei
seguenti nuovi articoli:

  • art. 28 – Misure di contrasto alle frodi nel settore delle
    agevolazioni fiscali ed economiche;
  • art. 28-bis – Misure sanzionatorie contro le frodi in materia
    di erogazioni pubbliche;
  • art. 28-ter – Termini di utilizzo dei crediti d’imposta
    sottoposti a sequestro penale;
  • art. 28-quater – Disposizioni in materia di benefici normativi
    e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il
    miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il meccanismo delle opzioni alternative

Con l’art. 28 del D.L. n. 4/2022 (nella versione convertita in
legge) si interviene sul meccanismo delle opzioni alternative di
cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)
consentendo esclusivamente:

  • in caso di opzione per lo sconto in fattura, la possibilità per
    i fornitori di cedere a chiunque il credito e successivamente
    prevedere ulteriori 2 cessioni ma solo a favore di banche e
    intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo
    106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
    di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società
    appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui
    all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia
    bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate
    ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
    2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis,
    comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra
    i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
  • la cessione del credito a chiunque da parte del beneficiario
    della detrazione, con possibilità per chi lo acquista di cederlo
    ulteriori 2 volte ma solo a favore di banche e intermediari
    finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo
    unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
    decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti
    a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del
    predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
    ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai
    sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma
    restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del
    presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
    soggetti, anche successiva alla prima.

Stop alla frammentazione

Successivamente allo sconto o alla prima cessione da parte del
beneficiario della detrazione, dal 1° maggio 2022 non sarà più
possibile frammentare ulteriormente il credito a cui sarà associato
un codice identificativo univoco da indicare in tutte le successive
cessioni secondo modalità che saranno stabilite da un nuovo
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Misure sanzionatorie e assicurazione professionale

Con l’art. 28-bis vengono inasprite le misure sanzionatorie in
caso di frodi fiscali, sia per chi ne ha beneficiato che per i
tecnici che si occupano delle asseverazioni e attestazioni. Da
ricordare che le sanzioni penali per i tecnici che con dolo o colpa
espongono informazioni false o ne omettono di rilevanti, sono
sempre esistite e previste all’interno del Codice Penale.

La nuova disposizione stabilisce, in particolare, la reclusione
da due a cinque anni e la multa da 50.000 euro a 100.000 euro per
il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni relative al rispetto
dei requisiti minimi e di congruità delle spese sostenute, espone
informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui
requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva
realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità
delle spese. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un
ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata. Ed è
chiaro che si dovrà fare maggiore chiarezza sulla differenza tra
dolo e colpa, affinché i tecnici non diventino agnelli sacrificali
sull’altare di chi sarà chiamato a giudicare.

In tal senso consiglio ai tecnici di predisporre un vero e
proprio fascicolo relativo ad ogni intervento di superbonus o altro
bonus edilizio in cui si trovano ad operare, relazionando
puntualmente sulle motivazioni che lo hanno condotto a fare questa
o quella scelta, e allegando se possibile risposte dell’Agenzia
delle Entrate, FAQ e tutto il materiale a disposizione che potrà
eventualmente dimostrare non tanto la correttezza del suo operato
quanto il fatto che l’errore è stato commesso senza dolo ma solo
con colpa.

Confermati i contenuti delle modifiche apportate all’art. 119,
comma 14 del Decreto Rilancio relativo all’assicurazione
professionale di cui si devono dotare i tecnici impegnati nelle
attività di asseverazione e attestazione. La norma prevede 3
diverse tipologie di assicurazione:

  1. una “single project” che il professionista stipula per il
    singolo intervento;
  2. la normale RC professionale base a copertura delle attività del
    professionista purché la stessa abbia le seguenti caratteristiche:
    • non deve prevedere esclusioni relative ad attività di
      asseverazione;
    • deve avere un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico
      per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del
      professionista ove si renda necessario;
    • deve garantire, se in operatività di claims made,
      un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di
      attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a
      garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti
  3. una polizza dedicata alle attività di attestazione e
    asseverazione con un massimale adeguato al numero delle
    attestazioni o asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore
    a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità
    civile.

Contratti collettivi e miglioramento dei livelli di sicurezza
nei luoghi di lavoro

L’art. 28-quater inserisce alla Legge 30 dicembre 2021, n. 234
(Legge di Bilancio 2022) il nuovo comma 43-bis che prevede nuovi
obblighi per i alcuni lavori edili di importo superiore a 70.000
euro che vogliono accedere a determinate agevolazioni fiscali.

In particolare, per i seguenti interventi di importo superiore a
70.000 euro:

  • lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
    conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
    trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,
    permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in
    metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti
    strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli
    impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
    marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori
    edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione
    forestale e di sterro.
  • lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi,
    ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati
    utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria
    civile;

nel caso di fruizione delle agevolazioni fiscali previste
per:

  • interventi di riqualificazione energetica e strutturale:
    superbonus 110% – art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020;
  • interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di
    barriere architettoniche: bonus 75% – art. 119-ter del Decreto
    Legge n. 34/2020;
  • interventi necessari per far rispettare le prescrizioni
    sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del
    virus COVID-19: bonus 60% – art. 120 del Decreto Legge n.
    34/2020;
  • recupero del patrimonio edilizio: bonus casa 50% – art. 16-bis,
    comma 1, lettere a), b) e d) d.P.R. n. 917/1986 (TUIR);
  • efficienza energetica: ecobonus 50% – art. 14, comma 1, lettere
    a), b) e d) del D.L. n. 63/2013;
  • adozione di misure antisismiche: sismabonus ordinario – art.
    16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti:
    bonus facciate 90% (fino al 2021) o 60% (2022) – art. 1, commi 219
    e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • installazione di impianti fotovoltaici – 16-bis, comma 1,
    lettera h) d.P.R. n. 917/1986 (TUIR);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
    elettrici – art. 16-ter del D.L. n. 63/2013;
  • acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non
    inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le
    lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per
    i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali
    sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo
    dell’immobile oggetto di ristrutturazione: bonus mobili 50% – art.
    16, comma 2 del D.L. n. 63/2013;
  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici
    esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di
    irrigazione e realizzazione pozzi e realizzazione di coperture a
    verde e di giardini pensili: bonus verde 36% – art. 1, comma 12,
    della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

tali agevolazioni fiscali possono essere riconosciute solo se
nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili
sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti
collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati
dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di
affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse
in relazione all’esecuzione dei lavori. Per rilasciare, ove
previsto, il visto di conformità, i soggetti incaricati dovranno
verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato
nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture
emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle
entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo
applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può
avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle
Casse edili.

Niente proroga per le unifamiliari

Ma, oltre a quello che è stato previsto, è ben visibile anche
ciò che non è stato approvato. Ovvero le diverse richieste dei
parlamentari che, preso atto del blocco di almeno due mesi delle
piattaforme di cessione del credito, chiedevano almeno di prorogare
la data del 30 giugno 2022 per dimostrare di aver realizzato il 30%
dei lavori complessivi necessario per prorogare la data di scadenza
del superbonus al 31 dicembre 2022.

La richiesta era quella di spostare questa data al 30 settembre
2022 ma, come detto, non è stata accolta dal Governo che ha
proceduto per la sua strada dimenticando completamente che dietro
dei numeri ci stanno professionisti, imprese e contribuenti che
hanno messo a rischio i loro patrimoni, piccoli o grandi che siano,
per seguire delle sirene che alla fine si stanno dimostrando dei
mostri.

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