Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieBonus MobiliSuperbonus 110% e bonus edilizi: cosa cambia dal 16 aprile 2022? – Lavori Pubblici

Superbonus 110% e bonus edilizi: cosa cambia dal 16 aprile 2022? – Lavori Pubblici

È questa la settimana in cui cambieranno le procedure da seguire
per l’asseverazione di congruità delle spese sostenute per gli
interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 110%
(superbonus) e agli altri bonus edilizi.

Superbonus 110% e bonus edilizi: l’entrata in vigore del
decreto del MiTE

Con un forte ritardo rispetto alle aspettative, il 15 aprile
2022 entra in vigore il
Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio
2022
le cui disposizioni potranno essere applicate agli
interventi i cui titoli edilizi o comunicazioni (Permesso di
Costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attività,
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata ordinaria o superbonus
110%) siano stati presentati successivamente alla data di entrata
in vigore del decreto stesso (quindi dal 16 aprile 2022).

Entrata in vigore post-datata che ha concesso a professionisti e
imprese il tempo per interrogarsi sulle nuove procedure che
sostanzialmente modificano gli allegati A, punto 13 e I al Decreto
MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici), oltre che nuove
disposizioni applicabili solo a determinati interventi.

Allegato A: cosa cambia dopo il Decreto del MiTE?

Per comprendere cosa cambia dopo il 15 aprile 2022, è opportuno
per prima cosa visionare le differenze tra l’allegato A, punto 13
del Decreto Requisiti tecnici prima e dopo il Decreto del MiTE 14
febbraio 2022:

Allegato A Decreto MiSE 6 agosto 2020
(Decreto requisiti tecnici)

PRE Decreto MiTE 14 febbraio 2022, n. 75

POST Decreto MiTE 14 febbraio 2022, n. 75

Punto 13 – Limiti delle agevolazioni

Punto 13 – Limiti delle agevolazioni

13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del
Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del
presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai
sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il
tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo
metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per
tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il
tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano
rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di
cui all’Allegato I per gli interventi di seguito indicati:

a) i costi per tipologia di intervento sono
inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati
nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto
dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico
abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi
informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI –
Tipografia del Genio Civile;
a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e
2, del Decreto Rilancio;
b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera
a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli
interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi
prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un
procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono
nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può
anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione
firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è
allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8;
b) interventi che ai sensi del presente Allegato
prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;
c) sono ammessi alla detrazione di cui
all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali
connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione
dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per
l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori
massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno
2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016.
c) interventi di efficienza energetica di cui
all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli
di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui
all’articolo 121 del Decreto Rilancio.
13.2 Per gli interventi di cui al presente
allegato A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da
una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare
massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile
è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola
tipologia di intervento di cui all’allegato I al presente
decreto.
13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui
al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della
spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei
costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui
all’Allegato I.
13.3 Qualora la verifica ai sensi dei punti 13.1 o
13.2 evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi
ivi indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la
detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal presente
decreto.
13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei
punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi specifici omnicomprensivi
per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli
massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è
applicata entro i predetti limiti massimi.
  13.4 Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del
Decreto Rilancio sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo
1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse
alla realizzazione degli interventi, per la redazione
dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per
l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori
massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno
2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016.

Cosa prevede il decreto del MiTE?

A questo punto è necessario comprendere le nuove disposizioni
presenti nel Decreto del MiTE stesso facendo una analisi
dell’articolato:

– All’art. 1 è definita la finalità del nuovo Decreto che è
quella di prevedere dei costi massimi specifici agevolabili ai fini
dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’art. 119,
comma 13, lettera a) e all’art. 121, comma 1 -ter, lettera b) del
Decreto Rilancio, conformemente a quanto previsto all’art. 2.

In questo articolo viene stabilito che i nuovi costi massimi
siano da applicare per l’asseverazione della congruità delle spese
per gli interventi:

  • di ecobonus trainanti e trainati
  • indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020
    (Decreto Rilancio) utilizzati tramite le opzioni alternative
    (sconto in fattura e cessione del credito).

– L’art. 2 definisce l’ambito di applicazione e l’entrata in
vigore del nuovo decreto, le cui disposizioni si applicano alla
tipologia di beni individuata dall’allegato A per la realizzazione
degli interventi elencati all’art. 121, comma 2, del decreto-legge
n. 34 del 2020, ai fini dell’asseverazione della congruità delle
spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione sia di
esercizio delle opzioni alternative.

Entrando nel dettaglio, è qui che si parla dell’entrata in
vigore delle nuove disposizioni ed è qui che viene stabilita
l’applicazione per gli interventi definiti all’Allegato A:

  • riqualificazione energetica;
  • strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
  • strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
  • strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
  • sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di
    infissi;
  • installazione di sistemi di schermatura solari e/o
    ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di
    automatici di regolazione;
  • impianti a collettori solari;
  • impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione
    e/o generatori di aria calda a condensazione;
  • impianti con micro-cogeneratori;
  • impianti con pompe di calore;
  • impianti con sistemi ibridi;
  • impianti con generatori di calore alimentati a biomasse
    combustibili;
  • impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua
    a pompa di calore;
  • installazione di tecnologie di building automation.

– Con l’art. 3 si conferma che i nuovi costi nulla hanno a che
vedere con la spesa massima ammissibile che è quella definita dalle
rispettive norme agevolative. Viene previsto che per gli interventi
di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo
dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici occorre rispettare i limiti di spesa specifici
previsti dall’art. 119, commi 5, 6 e 8 del Decreto Rilancio:

  • fotovoltaico: ammontare complessivo delle spese pari a
    ammontare euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400
    per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico
    (nel caso di intervento edilizio qualificato come art. 3, comma 1,
    lettere d), e) e f), del testo unico edilizia, il predetto limite
    di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza
    nominale;
  • sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
    fotovoltaici agevolati: stesso limite di importo del fotovoltaico e
    limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di
    accumulo;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
    elettrici negli edifici (una sola colonnina di ricarica per unità
    immobiliare):
    • euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità
      immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
      funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi
      autonomi dall’esterno;
    • euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che
      installino un numero massimo di 8 colonnine;
    • euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che
      installino un numero superiore a 8 colonnine.

Sempre l’art. 3, al comma 3 ammette a detrazione gli oneri per
le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli
interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione
energetica (APE), nonché per l’asseverazione di congruità
conformemente a quanto previsto dal punto 13.4 dell’allegato A al
decreto ministeriale Requisiti tecnici (utilizzando, quindi, le
tabelle allegate al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno
2016, c.d. Decreto Parametri).

Al comma 4 viene stabilito che per le tipologie di intervento
non ricomprese nell’allegato A, l’asseverazione certifica il
rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i
prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i
listini delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio
o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI. Anche in questo
caso, come previsto prima, i due prezzari potranno essere
utilizzati alternativamente.

– L’art. 4 definisce le modifiche all’allegato A al Decreto
Requisiti tecnici.

– Con l’art. 5 viene stabilita l’entrata in vigore del Decreto e
gli aggiornamenti annuali dei costi massimi.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

Per richiedere la consulenza professionale, clicca sul banner.

Rate This Article:
No comments

leave a comment