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Superbonus 110% e bonus edilizi: cosa succede in caso di cessione del credito a parenti? – Lavori Pubblici

Superbonus 110% e bonus edilizi: cosa succede in caso di cessione del credito a parenti? - Lavori Pubblici

Nel caso di cessione dei crediti di imposta
a parenti, come possono essere utilizzati? Essi
possono essere usati sotto forma
di detrazioni nel
modello
 730, oppure vanno solo
in compensazione con F24? Sulla questione ha
risposto l’Agenzia delle Entrate tramite la
rivista telematica Fisco Oggi.

Cessione dei crediti a parenti: chiarimenti dal Fisco

Il richiamo è naturalmente all’articolo 121 del
D.L. n 34/2020 (Decreto Rilancio), il quale al
comma 1 dispone che i soggetti che sostengono, negli anni 2020,
2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma
2 (tra cui Superbonus 110%, Bonus
ristrutturazione edilizia
, Ecobonus e
Sismabonus) possono optare, in luogo dell’utilizzo
diretto della detrazione spettante, alternativamente: 

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul
    corrispettivo dovuto
    , fino a un importo massimo pari al
    corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato
    gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito
    d’imposta (cd. “sconto in fattura“);
  • per la cessione di un credito d’imposta di
    pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito
    e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva
    cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo
    se effettuate da banche e intermediari finanziari, società
    appartenenti a un gruppo bancario o assicurazioni, che possono poi
    a loro volta cedere esclusivamente ai propri correntisti.

Utilizzo dei crediti: le opzioni previste dal Decreto
Rilancio

Lo stesso art. 121, al comma 3, in merito alla
possibilità di esercitare le opzioni per la cessione o per lo
sconto in luogo delle detrazioni fiscali dispone che i crediti
d’imposta derivanti dagli interventi che danno diritto al
Superbonus 110% e da quelli indicati nel comma 2 dello stesso
articolo (tra i quali, gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, quelli di efficienza energetica, etc.) “sono
utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di
detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la
stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata
utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non
utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni
successivi, e non può essere richiesta a rimborso”.

Ciò significa che i crediti che i parenti riceveranno dovranno
essere utilizzati in compensazione, attraverso il
modello F24, per il pagamento di imposte e contributi che si
versano con tale modello (imposte sui redditi, Iva, Irap,
contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione
assicurativa, contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai
datori dei lavori, premi per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, tasse sulle concessioni
governative, tasse scolastiche, imposte sostitutive delle imposte
sui redditi e dell’Iva, eccetera), mentre non vanno inseriti nel
modello 730 come detrazione Irpef.

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