Con la risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici di tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni – Superbonus 110% e bonus edilizi – cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
L’articolo 121 del Decreto Rilancio dispone che per alcuni lavori in ambito edile la detrazione maturata può essere fruita anche:
– sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, con possibilità di ulteriore cessione dello stesso credito
– tramite la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Le possibilità sopra elencate sono ammesse per i bonus relativi al recupero del patrimonio edilizio, per l’efficientamento energetico, l’adozione di misure antisismiche, il restauro delle facciate, le installazioni di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici e di impianti fotovoltaici e per i lavori tesi al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Tenuto conto dei recenti interventi normativi che hanno modificato la disciplina, nel caso della cessione del credito rispetto allo sconto in fattura, e alla necessità sorta di distinguere le due fattispecie, con la risoluzione n. 12 sono istituiti i codici di tributo:
– “7701” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”
– “7702” denominato “CESSIONE CREDITO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”
– “7703” denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”
– “7704” denominato “CESSIONE CREDITO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”
– “7705” denominato “CESSIONE CREDITO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”
– “7706” denominato “CESSIONE CREDITO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”
– “7707” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”
– “7711” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”
– “7712” denominato “SCONTO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”
– “7713” denominato “SCONTO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”
– “7714” denominato “SCONTO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”
– “7715” denominato “SCONTO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”
– “7716” denominato “SCONTO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”
– “7717” denominato “SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”.
In sede di compilazione del modello F24 i codici vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, in caso di riversamento del credito già compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”; per esempio per le spese sostenute nel 2021, quando si utilizzerà la prima quota spettante del credito, dovrà essere indicato l’anno 2022, per la seconda quota il 2023 e così via.
Gli importi utilizzabili sono quelli che risultano a seguito delle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate con i termini e le modalità stabilite dai provvedimenti dall’Agenzia delle entrate in attuazione dello stesso articolo 121 del Rilancio, da ultimo il provvedimento del 3 febbraio scorso.
I codici di tributo varati ieri, specifica la risoluzione n. 12, vanno utilizzati per identificare i crediti che derivano dalle opzioni, per la prima cessione o per lo sconto, comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022. I codici tributo che erano già stati istituiti con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020 restano utilizzabili per identificare i crediti relativi alle opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022.
IN ALLEGATO la risoluzione.
Source: casaeclima.com
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