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Superbonus 110% e bonus edilizi: dal Fisco i codici tributo per la compensazione – Lavori Pubblici

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la
risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022
, con la quale ha
istituito i codici tributo per l’utilizzo in
compensazione, tramite F24, dei
crediti relativi alle detrazioni cedute e agli
sconti praticati per ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio). Parliamo quindi di tutti
gli interventi per i quali sonoi stati utilizzati benefici fiscali
come Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus e
bonus edilizi in generale.

Attenzione però: i codici fanno riferimento alle comunicazioni
delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 17
febbraio 2022,
quindi dall’entrata in vigore del
D.L. n. 13/2022. Per i crediti derivanti
dalle opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022, restano
utilizzabili i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 83/E
del 28 dicembre 2020.

Compensazione crediti Superbonus 110%: i nuovi codici
tributo

Ricordiamo che con l’art. 121, comma 1 del D.L. n. 34/2020,
modificato recentemente dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n.
13/2022, prevede che i soggetti che sostengono spese per gli
interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo 121 possono
optare, al posto della detrazione diretta spettante,
alternativamente:

  • a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
    dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
    anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi (c.d. “sconto in fattura“) e da questi ultimi
    recuperato sotto forma di credito d’imposta
    cedibile
    ad altri soggetti, compresi gli istituti di
    credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di
    successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori
    cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti);
  • b) per la cessione di un credito d’imposta di pari
    ammontare
    ad altri soggetti, compresi gli istituti di
    credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di
    successiva cessione, fatta salva anche in questo caso la
    possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore
    di determinati soggetti.

Interventi ammessi

Le opzioni possono essere esercitate in relazione alle spese
sostenute per interventi di:

  • 1) recupero del patrimonio edilizio, di cui
    all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del D.P.R. n.
    917/1986 (Testo Uinco delle imposte sui Redditi – TUIR);
  • 2) efficienza energetica, di cui all’articolo
    14 del D.L. n. 63/2013 (c.d. ecobonus) e di cui ai
    commi 1 e 2 dell’articolo 119 del D.L. n.34/2020 (c.d.
    superbonus);
  • 3) adozione di misure antisismiche, di cui
    all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013
     (c.d. sismabonus) e di cui al comma 4
    dell’articolo 119 del D.L. n.34/2020 (c.d. superbonus);
  • 4) recupero o restauro della facciata degli edifici
    esistenti,
    ivi inclusi quelli di sola pulitura o
    tinteggiatura esterna (c.d. bonus facciate), di
    cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160/2019 (Legge
    di Bilancio 2020);
  • 5) installazione di impianti fotovoltaici, di
    cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, compresi
    gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del D.L.
    n.34/2020 (c.d. superbonus);
  • 6) installazione di colonnine per la ricarica dei
    veicoli elettrici
    , di cui all’articolo 16-ter del
    decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell’articolo 119
    del D.L. n.34/2020 (c.d. superbonus);
  • 7) superamento ed eliminazione di barriere
    architettoniche
    , di cui all’articolo 119-ter del D.L.
    n.34/2020;

Dopo il D.L. n. 13/2022: i nuovi codici da utilizzare

Con il D.L. n. 13/2022 è stata modificata la disciplina
applicabile in caso di prima opzione per la cessione del credito
rispetto allo sconto in fattura, in modo da distinguere le due
fattispecie nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo
in compensazione del credito tramite modello F24.

Per questo motivo sono stati istituiti i seguenti codici
tributo:

  • “7701” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n.
    34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7702” denominato “CESSIONE CREDITO – ECOBONUS art. 14 DL n.
    63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del
    TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7703” denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n.
    63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7704” denominato “CESSIONE CREDITO – COLONNINE RICARICA art.
    16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7705” denominato “CESSIONE CREDITO – BONUS FACCIATE art. 1,
    commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7706” denominato “CESSIONE CREDITO – RECUPERO PATRIMONIO
    EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art.
    121 DL n. 34/2020”;
  • “7707” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE
    ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n.
    34/2020”;
  • “7711” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 –
    art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7712” denominato “SCONTO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e
    IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR –
    art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7713” denominato “SCONTO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 –
    art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7714” denominato “SCONTO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL
    n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7715” denominato “SCONTO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e
    220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7716” denominato “SCONTO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art.
    16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n.
    34/2020”;
  • “7717” denominato “SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE
    ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n.
    34/2020”.

Per potere utilizzare i crediti in compensazione oppure per
cederli ulteriormente, è necessario che il fornitore o il
cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le
funzionalità della “Piattaforma cessione crediti
disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
delle Entrate, dove le varie tipologie di crediti sono identificate
dai codici tributo istituiti con la risoluzione.

Sempre attraverso la piattaforma, i fornitori e i cessionari
possono cedere, in alternativa all’utilizzo in compensazione
tramite modello F24, i crediti ad altri soggetti. I successivi
cessionari utilizzano i crediti in compensazione secondo gli stessi
termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo
l’accettazione della cessione da comunicare tramite la Piattaforma
stessa.

Il Fisco ricorda che eventuali eccedenze nella
compensazione determinano lo scarto del modello F24, che viene
comunicato al contribuente attraverso apposita ricevuta.

Infine, nella risoluzione viene precisato che nel campo
anno di riferimento” del modello F24 deve essere
indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la
quota annuale del credito.
Ad esempio, per le spese
sostenute nel 2021, in caso di utilizzo in compensazione della
prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato
l’anno di riferimento “2022”; per l’utilizzo in compensazione della
seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”, e
così via.

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