L’1 maggio 2022 entra in vigore il nuovo divieto previsto dal
Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), recentemente
convertito in Legge n. 25/2022, a seguito del quale si pone fine
alla frammentazione dei crediti fiscali edilizi.
Codice univoco e stop alla frammentazione del credito
La nuova disposizione è stata prevista dall’art. 28, comma
1-bis, lettera a)3 che ha inserito all’art. 121 del Decreto Legge
n. 34/2020 (Decreto Rilancio) il nuovo comma 1-quater che
sostanzialmente prevede:
- l’attribuzione di un codice univoco al credito fiscale inserito
sulla Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate di comunicazione
dell’esercizio delle opzioni alternative, dal contribuente e dal
fornitore dei beni e servizi; - il divieto di cedere parzialmente i crediti derivanti
dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la
cessione.
Entrata in vigore
Come detto, è stata prevista un’entrata in vigore dalle
comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura
inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. In
questo modo sarà consentito all’Agenzia delle Entrate di emanare un
nuovo provvedimento attuativo e l’aggiornamento della Piattaforma
di comunicazione delle opzioni alternative.
Bonus fiscali interessati
Ricordiamo che il divieto vale per i bonus fiscali indicati
all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio che utilizzano le
opzioni alternative alla detrazione diretta in dichiarazione dei
redditi, quindi:
- superbonus 110% (trainanti e trainati), art. 119 del Decreto
Rilancio; - recupero del patrimonio edilizio, art. 16-bis, comma 1, lettere
a), b) e d), del d.P.R. n. 917/1986; - efficienza energetica, art. 14 del D.L. n. 63/2013;
- adozione di misure antisismiche, art. 16, commi da 1-bis a
1-septies del D.L. n. 63/2013; - recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, art. 1,
commi 219 e 220, della Legge n. 160/2019; - installazione di impianti fotovoltaici, art. 16-bis, comma 1,
lettera h) del d.P.R. n. 917/1986; - installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici, art. 16-ter del D.L. n. 63/2013; - superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, art.
119-ter del Decreto Rilancio.
Source: lavoripubblici.it
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