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Superbonus 110% e bonus edilizi: i casi di esonero dal visto di conformità e dall’attestazione di congruità – Lavori Pubblici

Sconto in fattura e cessione del credito a parte, le ultime
importanti modifiche che riguardano il superbonus 110% e gli altri
bonus edilizi sono contenute all’interno della Legge n. 234/2021
(Legge di Bilancio 2022).

Superbonus 110% e bonus edilizi: il primo pacchetto
antifrode

In particolare, anticipando la conversione in legge del Decreto
Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode), la Legge di Bilancio 2022 ne
ha rimesso al suo interno i contenuti che riguardano, in
particolare, l’estensione dei meccanismi di controllo (visto di
conformità e asseverazione di congruità delle spese) anche nei
casi:

  • di superbonus 110% utilizzato in dichiarazione dei redditi ma
    senza precompilata;
  • a tutti gli altri bonus edilizi che utilizzano le opzioni
    alternative.

Si parla anche di queste novità all’interno della nuova Circolare
dell’Agenzia delle Entrate 27 maggio 2022, n. 19/E
che fa il
punto sulla normativa legata al superbonus 110% e agli altri bonus
edilizi, con specifico riferimento al secondo pacchetto di misure
antifrode e alla modifiche alla disciplina della cessione dei
crediti.

Proroga e orizzonte temporale per l’obbligo di visto e
asseverazione

Il Fisco ricorda che a seguito delle modifiche introdotte con la
Legge di Bilancio 2022, con l’inserimento del comma 1-ter all’art.
121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), per gli
interventi di cui al comma 2 è previsto:

  • l’obbligo di apposizione del visto di conformità, anche per i
    Bonus diversi dal Superbonus, in caso di opzione per lo sconto in
    fattura o la cessione del credito;
  • che i tecnici abilitati attestano la congruità dei prezzi,
    secondo le disposizioni del modificato comma 13-bis dell’articolo
    119, facendo riferimento, oltre ai prezzari individuati dal D.M. 6
    agosto del 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune
    categorie di beni, con il decreto
    del Ministero della transizione ecologica n. 75/2022
    . Per i
    Bonus diversi dal Superbonus, tale decreto si applica:
  • agli interventi per i quali è prevista la presentazione di un
    titolo abilitativo, se la richiesta di tale titolo è presentata
    successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022);
  • agli interventi per i quali non è prevista la presentazione di
    un titolo abilitativo iniziati successivamente al 15 aprile 2022
    (ossia dal 16 aprile 2022).

Esonero dal visto di conformità e dall’attestazione di
congruità della spesa

Molto interessante il paragrafo 2.2.3 della nuova circolare che
definisce i casi di esonero dal visto di conformità e
dall’attestazione di congruità della spesa.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, fatta eccezione per gli
interventi che accedono al Bonus facciate, il comma 1-ter non si
applica, e dunque non vi è l’obbligo del rilascio del visto di
conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa,
ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione
del credito:

  • per le opere, già classificate come “attività di edilizia
    libera”;
  • per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di
    importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle
    singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.

Ma attenzione. Secondo il Fisco, sebbene tra gli interventi
previsti dal comma 2 dell’articolo 121 siano inclusi anche quelli
ammessi al Superbonus, l’esonero dal visto di conformità e
dall’attestazione di congruità della spesa riguarda esclusivamente
gli interventi ammessi alle detrazioni “cedibili o scontabili”
diversi dal Superbonus.

Ciò in quanto per il Superbonus gli adempimenti necessari ai
fini della fruizione diretta dello stesso o dell’esercizio
dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito
restano disciplinati dai commi 11 e 13 dell’articolo 119 del
Decreto Rilancio.

L’esonero riguarda, quindi, gli interventi “minori” di edilizia
libera, a prescindere dal relativo importo, e tutti gli altri
interventi, non in edilizia libera, di importo complessivo non
superiore a 10.000 euro.

Fanno eccezione, per espressa previsione normativa, gli
interventi rientranti nel Bonus facciate di cui alla legge di
bilancio 2020, per i quali è sempre previsto l’obbligo
dell’attestazione di congruità della spesa in caso di cessione del
credito o di sconto in fattura, a nulla rilevando che si tratti di
un intervento di edilizia libera o di un intervento di importo
complessivo non superiore a 10.000 euro.

L’attestazione della congruità delle spese

In conclusione, gli adempimenti richiesti dalle discipline
agevolative riguardanti i Bonus diversi dal Superbonus, quale ad
esempio l’attestazione della congruità delle spese – laddove
prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al D.M. 6 agosto
2020, nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione
energetica effettuati a partire dal 6 ottobre 2020 – rimangono
necessari, sia in caso di fruizione diretta della detrazione sia in
caso di cessione del credito d’imposta, in quanto disciplinati da
normative specifiche, a nulla rilevando gli esoneri previsti dal
citato articolo 121 in commento nel caso di interventi di edilizia
libera e di interventi di valore non superiore a 10.000 euro.

Ma io queste cose le avevo già scritte in tempi non sospetti
nell’approfondimento “Bonus
facciate: tutto su visto di conformità e asseverazione di
congruità
“.

Nelle ipotesi di esonero sopra descritte, l’invio della
comunicazione dell’opzione relativa allo sconto in fattura o alla
cessione del credito, priva di visto di conformità e
dell’attestazione della congruità della spesa, può essere
effettuato direttamente dal contribuente o da un intermediario
delegato. Con la sottoscrizione della comunicazione, il
contribuente attesta che gli interventi rientrano fra quelli di
edilizia libera ovvero che sono di importo complessivo non
superiore a 10.000 euro.

Modalità di calcolo dell’importo complessivo di 10.000
euro

Con riferimento alle modalità di calcolo dell’importo
complessivo di 10.000 euro per gli interventi diversi da quelli di
edilizia libera «eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle
parti comuni dell’edificio», si precisa che occorre avere riguardo
al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il
titolo abilitativo.

Ne deriva che, ai fini della verifica del limite di importo di
10.000 euro, occorre considerare tutte le spese agevolabili
riferite agli interventi oggetto del titolo abilitativo, in
relazione alla medesima unità immobiliare, a prescindere da quanti
sono i beneficiari della detrazione. Se nell’ambito dei suddetti
interventi sono effettuati anche quelli di edilizia libera
necessari per il completamento dello stesso, occorre avere riguardo
anche al valore di tali interventi, atteso che gli stessi sono
oggetto di agevolazione.

Il valore di 10.000 euro va calcolato in relazione
all’intervento complessivamente considerato, non rilevando la
circostanza che si tratti di un intervento realizzato in periodi
d’imposta diversi.

Inoltre, con particolare riferimento ai lavori effettuati sulle
parti comuni dell’edificio, si precisa che va considerato l’importo
complessivo agevolabile e non la parte di spesa imputata al singolo
condomino

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