Può una società che partecipa ad un consolidato fiscale
realizzare lavori di superbonus 110% ai quali applica lo sconto in
fattura, per poi trasferire il credito indiretto maturato
all’interno del consolidato fiscale stesso per la compensazione del
debito IRES di gruppo? Nel caso sia possibile, il trasferimento del
credito rappresenta una cessione?
Superbonus 110% e consolidato fiscale: nuova risoluzione del
Fisco
Ha risposto a queste domande la risoluzione
n. 45/E del 2 agosto 2022 con la quale l’Agenzia delle Entrate
approfondisce il tema legato all’utilizzo e alla cessione dei
crediti maturati per gli interventi di superbonus in caso di
consolidato fiscale, ovvero un regime per il quale diverse società
si uniscono in un unico soggetto fiscale il cui reddito si calcola
come somma algebrica dei redditi imponibili/perdite di tutte le
Società partecipanti al consolidato fiscale stesso.
Nel caso oggetto della risoluzione, una società che fa parte di
un consolidato fiscale effettua un intervento di superbonus,
applicando al cliente lo sconto in fattura. Il credito maturato
viene poi trasferito al consolidato fiscale. La prima domanda
risulta molto interessante alla luce delle modiche apportate
all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ed in
particolare dal Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) che
nella finestra temporale dal 27 gennaio al 25 febbraio 2022
consente una sola cessione del credito (vincolo che sarà eliminato
con la conversione in legge del Decreto Semplificazioni
fiscali).
Utilizzo dei crediti di imposta all’interno del Consolidato per
la compensazione del debito IRES
Relativamente alla prima domanda, l’Agenzia delle Entrate ha
ammesso che in costanza di consolidato, ciascuna società
partecipante alla tassazione di gruppo (inclusa la stessa
consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti ai fini
della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta
dalla consolidante per un ammontare non superiore all’IRES
risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei
redditi del consolidato.
Il trasferimento dei crediti d’imposta è quindi consentito ai
soli fini della compensazione con l’IRES del gruppo e per la parte
non eventualmente utilizzata dalla società per l’assolvimento di
altri tributi. Detto trasferimento non configura una ipotesi di
cessione a terzi dei crediti d’imposta, ossia un contratto tra un
creditore (cedente) ed un soggetto terzo (cessionario) mediante il
quale il primo trasferisce – a titolo oneroso o gratuito – al
secondo il diritto di credito che vanta nei confronti del proprio
debitore (ceduto). Si è in presenza, invece, di un trasferimento di
una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai soli fini
della liquidazione dell’imposta sul reddito delle società dovuta
dalla consolidante, nell’ambito di un sistema di tassazione
disegnato dal legislatore al fine di consentire la determinazione
di un reddito imponibile unico e di abbattere l’IRES di gruppo
anche attraverso l’utilizzo in compensazione, ex articolo 17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997, dei crediti e delle eccedenza
d’imposta trasferiti dalle imprese che vi aderiscono (c.f.r.
Risposta n.133/2021).
Ne deriva che, non costituendo il trasferimento dei crediti
indicati dall’Istante all’interno del consolidato una ipotesi di
cessione a terzi degli stessi a titolo oneroso, la Società può
legittimamente trasferire i crediti suddetti alla fiscal unit, nei
limiti della quota utilizzabile e dell’IRES dovuta, senza incorrere
nelle limitazioni previste dall’art. 121 del DL 34/2020, come
modificato dall’art. 28 del DL Sostegni-Ter.
Relativamente al credito maturato a seguito di sconto in
fattura, il Fisco ricorda che tali crediti sono cedibili “ad altri
soggetti” (configurando pertanto una ” prima cessione”), nel caso
di specie alla società del consolidato, e da quest’ultima
trasferibili ai fini dell’utilizzazione all’interno del consolidato
fiscale, al pari degli altri crediti maturati in capo alla stessa
in qualità di soggetto fornitore.
Applicazione delle indicazioni fornite per la compensazione di
crediti maturati in capo ad altri soggetti
Relativamente alle modalità operative attraverso le quali una
Società consolidata può trasferire i richiamati crediti di imposta
alla Società consolidante, per l’utilizzo in compensazione degli
stessi con i versamenti IRES risultanti dalla dichiarazione del
consolidato fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la testi
dell’istante.
Secondo il Fisco è condivisibile, in linea di principio, quanto
proposto dall’Istante relativamente all’utilizzo tramite F24 del
credito da parte della consolidante, quanto alle specifiche
modalità operative con cui operare la compensazione, appare utile
richiamare quanto già chiarito con la Risposta n. 240 del 2022,
ossia che, costituendo le posizioni giuridiche attive in argomento
crediti d’imposta di natura agevolativa, affinché possano essere
effettuati i controlli automatizzati per verificare la capienza del
plafond delle agevolazioni disponibili rispetto ai crediti
utilizzati in compensazione, è necessario che nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 siano indicati:
- nel campo “CODICE FISCALE” (c.d. primo codice fiscale), il
codice fiscale della società consolidante che utilizza il credito
in compensazione; - nel campo “CODICE FISCALE” del coobbligato, erede, genitore,
tutore o curatore fallimentare” (c.d. secondo codice fiscale), il
codice fiscale del titolare che ha trasferito il credito d’imposta
nell’ambito del consolidato, unitamente al codice identificativo ’62’.
Sul piano procedurale:
- la società consolidata, cessionaria del credito, compilerà la
sezione III (“Eccedenze d’imposta diverse dall’IRES trasferite al
consolidato”) del quadro GN (“Determinazione del reddito
complessivo ai fini del consolidato”) del modello REDDITI SC,
riportando il codice tributo (in colonna 1) identificativo del
credito (che non rientra tra i crediti d’imposta del quadro RU) e
l’ammontare trasferito al consolidato (in colonna 2); - la società consolidante compilerà la sezione X (“Eccedenze
d’imposta diverse dall’IRES trasferite al gruppo”) del quadro NX
(“Trasferimenti al gruppo”) del modello CNM, riportando il codice
tributo (in colonna 1) identificativo del credito, il codice
fiscale della consolidata che lo trasferisce (in colonna 2) e
l’ammontare ricevuto dal consolidato (in colonna 3); - la consolidante compilerà (anche) la sezione II (“Eccedenze
d’imposta diverse dall’IRES trasferite al gruppo”) del quadro CC
(“Utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo”) del
modello CNM, al fine di rendicontare gli utilizzi del credito,
riportando il relativo codice tributo (in colonna 1) e le altre
informazioni richieste nelle colonne da 2 a 5. Al fine
dell’utilizzo del credito in compensazione, come anticipato, la
consolidante compilerà il modello F24 indicando quale codice
fiscale del contribuente - quello della consolidante e nei campi “CODICE FISCALE del
coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e “codice identificativo”, rispettivamente, il codice fiscale della
consolidata che trasferisce il credito al consolidato e il “valore”
62.
Compensazione del credito d’imposta nell’ambito del consolidato
fiscale
Il Fisco ricorda l’art. 121, comma 3 del Decreto Rilancio per il
quale:
“I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono
utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di
detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la
stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata
utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non
utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni
successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano
i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244“.
Il punto 5.2, lettera d), del Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate n. 2022/35873 del 03/02/2022 (integrato
con le modifiche apportate dal Provvedimento n. 202205 del 10
giugno 2022), chiarisce, inoltre, che “(…) non si applicano i
limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
pro tempore vigenti (…)“.
Per quanto riguarda l’operatività di specifici limiti di
trasferibilità e/o utilizzabilità connessi alla disciplina del
consolidato, la Circolare 53/E del 20 dicembre 2004, recante
disposizioni in merito al consolidato fiscale nazionale, dopo aver
chiarito, in linea generale, che, nel rispetto di quanto disposto
dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 1°
marzo 2018 “non possono essere trasferiti crediti utilizzabili
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del
1997 di importo superiore al limite indicato dall’articolo 25
citato” (limite ora contenuto nell’articolo 34 della legge n. 388
del 2000)”, ha altresì specificato che, in ossequio a quanto
previsto dalla Risoluzione n. 86 del 1999, “nessun limite è
[invece] stabilito per il trasferimento dei crediti d’imposta
indicati nel quadro RU del modello Unico Società di Capitali, dal
momento che l’importo complessivamente utilizzabile degli stessi è
predeterminato e già stanziato sui singoli capitoli di spesa delle
amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio
indicato“.
Nel caso di specie, i crediti edilizi oggetto della presente
istanza, sebbene non rientranti nel novero dei crediti indicabili
nel quadro RU, ne conservano, dal punto di vista sostanziale, le
medesime caratteristiche, trattandosi di crediti di imposta
previsti da specifiche disposizioni di natura “agevolativa”, il cui
importo complessivamente utilizzabile è predeterminato e stanziato
in appositi capitoli di spesa del bilancio dello Stato.
Ne deriva che, in ossequio a quanto previsto dalla citata
Circolare, per ragioni di coerenza sistematica, deve essere
riconosciuta, anche con riguardo a quest’ultimi, la possibilità di
trasferirne il relativo importo al consolidato fiscale senza
l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
Source: lavoripubblici.it
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