A seguito della pubblicazione della super
circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022, n. 23/E si
è cominciato ad insinuare il dubbio sulla legittimità dei crediti
edilizi ceduti e acquistati attraverso il meccanismo di cui
all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) oltre
che sui profili di responsabilità.
La responsabilità dei crediti edilizi
Benché l’art. 122-bis del Decreto Rilancio definisce le misure
di controllo preventive da parte dell’Agenzia delle Entrate, il
precedente art. 121, comma 6 parla di responsabilità in solido del
fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari. Una
responsabilità sulla quale la recente super circolare del Fisco ha
aperto dubbi sui quali la stessa Associazione Bancaria Italiana
(ABI) ha espresso
forti preoccupazioni e chiesto chiarimenti.
L’inserimento del credito nella piattaforma cessioni e i
controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate non eliminerebbero le
possibilità di frode, per cui secondo il Fisco è sempre compito del
fornitore che ha praticato lo sconto o di chi ha acquistato il
credito, verificare opportunamente tutte le condizioni che hanno
portato alla formazione della detrazione fiscale.
Sulla legittimità della cessione dei crediti edilizi si è
recentemente espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta n.
435/2022 con un chiarimento che riguarda la compensazione
orizzontale dei crediti di imposta agevolativi derivanti dalla
trasformazione delle detrazioni fiscali in credito d’imposta con
tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del Modello F24
è previsto da disposizioni normative primarie o da decreti
ministeriali, a meno che la compensazione non venga espressamente
preclusa.
Il caso di specie
Nel caso oggetto dell’interpello, l’istante, società operante
nel settore assicurativo, intende acquisire, a mezzo di “cessione
del credito”, una serie di crediti di imposta agevolativi derivanti
dagli interventi elencati all’articolo 121 del Decreto Rilancio e
per questo chiede di sapere se sia possibile compensare i predetti
crediti con le entrate di seguito elencate:
- codice tributo 2501 – Imposta di bollo su libri, registri ed
altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del
decreto 17 giugno 2014 - codice tributo 3354 – Imposta sulle assicurazioni – erario –
articolo 4-bis, comma 5 e articolo 9, comma 1, legge 1216/1961 - codice tributo 3355 – Imposta sulle assicurazioni – erario –
acconto – articolo 9, comma 1-bis, legge 1216/1961 - codice tributo 3356 – Imposta sulle assicurazioni RC auto –
province – articolo 60 Dlgs 446/1997 - codice tributo 3357 – Contributo al SSN sui premi di
assicurazione per RC auto – articolo 334 Dlgs 209/2005 - codice tributo 3360 – Contributo al SSN sui premi di
assicurazione per RC auto – Bolzano – articolo 2, comma 110 legge
191/2009 - codice tributo 3361 – Contributo al fondo di solidarietà per le
vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota –
articolo 18, comma 1 legge 44/1999 - codice tributo 3358 – Contributo al SSN sui premi di
assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia – articolo 52,
commi 4 e 5, legge 448/2001 - codice tributo 3359 – Contributo al SSN sui premi di
assicurazione per RC auto – Trento – articolo 2, comma 110 legge
191/2009 - codice tributo 3363 – Contributo al SSN sui premi di
assicurazione per RC auto – Valle d’Aosta – articolo 10, legge
690/1981 e successive modificazioni.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Dopo aver ricordato la normativa di riferimento richiamata
all’interno dell’art. 121 del Decreto Rilancio, il Fisco ha ammesso
che se una somma può essere riscossa tramite Modello F24
perché:
- è inclusa nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997; - è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della
lettera h-ter del citato comma 2; - è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche
secondaria/attuativa), con una formulazione che richiama
l’applicazione dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del
1997;
allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in
compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura
agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che,
ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento
tramite compensazione.
Quando la riscossione di una entrata avviene tramite la sezione “accise” del modello F24, i crediti ad essa relativi non possono
essere utilizzati in compensazione, mentre i debiti ivi esposti
possono comunque essere pagati utilizzando in compensazione i
crediti relativi ad imposte e contributi da esporre nelle altre
sezioni del modello F24.
Peraltro, versare i debiti della sezione “accise” utilizzando in
compensazione i crediti esposti in altre sezioni del modello F24,
configura sempre una compensazione orizzontale, soggetta al limite
annuale di compensabilità prescritto dall’articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 – attualmente pari a 2 milioni di euro,
per effetto, da ultimo, della previsione di cui all’articolo 1,
comma 72, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234 – a meno che i
crediti non siano esclusi espressamente dal computo del limite,
come accade per i crediti oggetto di interpello.
La legittimità del credito e la responsabilità solidale
Interessante è la parte finale della risposta dove, dopo aver
chiarito che l’istante può compensare i crediti di imposta
agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121
del decreto-legge n. 34 del 2020 acquisiti a mezzo di “cessione del
credito” con tutte le entrate oggetto dell’interpello in esame, il
cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto,
direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o
da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, il
Fisco ha anche ammesso di non potersi esprimere sulla legittimità
dell’operazione di cessione sulla quale resta fermo il potere di
controllo da parte degli organi competenti. Un po’ come dire che il
credito presente in piattaforma cessioni, superato il periodo dei
controlli preventivi, resta sempre soggetto a possibilità di frode
sulla quale resta la responsabilità solidale del fornitore che ha
fatto lo sconto e del cessionario.
Source: lavoripubblici.it
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