Il Decreto-legge cosiddetto “Sostegni-ter” è stato,
definitivamente, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25
recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da
COVID- 19, nonché per il contenimento degli effetti degli
aumentidei prezzi nel settore elettrico” pubblicata sul
Supplemento ordinario n. 13/L alla Gazzetta ufficiale n. 73 del 28
marzo 2022; sullo stesso supplemento ordinario è stato, anche,
pubblicato il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 coordinato con le
modifiche introdotte dalla legge di conversione.
Diventa, quindi, definitivo il nuovo impianto previsto dal
Decreto Rilancio per la cessione del credito.
Indice degli argomenti
Stop alla cessione del credito infinita
Le nuove disposizioni previste all’articolo 28 del Sostegni-ter,
così come modificato dalla legge di conversione, in vigore da oggi
29 marzo 2022, hanno modificato l’art. 121, comma 1 del Decreto
Rilancio il cui testo diventa il seguente:
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022,
2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono
optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato
gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito
d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai
medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva
cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo
se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti
all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione
dell’articolo 122 -bis , comma 4, del presente decreto, per ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva
alla prima»;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,
fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se
effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti
all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
ferma restando l’applicazione dell’articolo 122 -bis , comma 4, del
presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima
L’articolo 28, nella versione definitiva introdotta dalla legge
di conversione contiene al comma 1-bis la riscrittura delle lettere
a) e b) del comma 1 dell’articolo 121 del decreto.legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, intervenendo sulla disciplina dell’utilizzo
delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante
sconto in fattura e cessione del credito. Ove il
contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi
sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero
opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti
d’imposta cedibili, in luogo di consentire una sola
cessione del credito d’imposta, le norme permettono di effettuare
due ulteriori cessioni, ma solo a banche,
intermediari finanziari e società appartenenti a
un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di
assicurazione autorizzate ad operare in
Italia, ferma restando l’applicazione delle norme
in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i
predetti soggetti, anche successiva alla prima. Per le predette
agevolazioni, dunque, in luogo di una sola
cessione viene prevista la possibilità di effettuarne
tre in totale.
Divieto di cessioni parziali
Sempre con il citato comma 1-bis dell’articolo 28, è introdotto
nelll’articolo 121 del dl. n. 34/2020 convertito dalla legge n.
77/2020 il comma 1-quater con cui è chiarito che i crediti
derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o
per la cessione non possono formare oggetto di cessioni
parziali successivamente alla prima comunicazione
dell’opzione all’Agenzia delle entrate, a partire dalle
comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura
inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.
Il testo del citato comma 1-quater è il seguente “I crediti
derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere
a) e b) , non possono formare oggetto di cessioni parziali
successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia
delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal
fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da
indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni,
secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo
periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle
comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura
inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio
2022”.
Crediti vantati alla data del 7 febbraio 2022
Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022
sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in
fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore
cessione ad altri soggetti (comma 2).
Nullità dei contratti di cessione
Il comma 3 dell’articolo 28 del Sostegni-ter prevede che sono
nulli i contratti di cessione conclusi:
- in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma
1, del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1,
lettera a), del presente articolo; - in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma
1, del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1,
lettera b), del citato articolo 28; - in violazione delle disposizioni di cui al comma 2
dell’articolo 122 del decreto legge n. 34 del 2020.
Sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni
L’articolo 28-bis, introdotto dalla legge di
conversione, riproduce il contenuto dell’articolo 2 del
decreto-legge n. 13 del 2022. Si tratta dunque di modifiche alla
normativa vigente in vigore dal 26 febbraio 2022.
Il comma 2, dell’articolo
28-bis prevede nuove sanzioni per i
tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla
disciplina del superbonus nonché per le asseverazioni della
congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto
in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di
informazioni o attestazioni false nonché di omissione di
informazioni rilevanti.
La norma prevede, inoltre, un nuovo massimale per le
polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a
sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro
attività di attestazione o asseverazione.
Il comma 2, lettera a), dell’articolo
28-bis, che riproduce il testo dell’articolo 2,
comma 2, del decreto legge 13 del 2022, inserendo il comma
13-bis.1 all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020
n. 34 (disciplina superbonus), prevede delle nuove sanzioni
per i professionisti incaricati di funzioni asseverative
nelle ipotesi di applicazione della detrazione del 110 per cento
(superbonus), in particolare:
- per gli interventi di efficientamento
energetico il rispetto dei requisiti richiesti e
la corrispondente congruità delle spese sostenute; - per gli interventi di adozione di misure
antisismici l’efficacia degli stessi interventi nonché la
corrispondente congruità delle spese sostenute; - per alcuni bonus edilizi la congruità delle spese ai fini
dell’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo
sconto in luogo delle detrazioni fiscali.
In particolare, la norma prevede che il tecnico abilitato il
quale, nelle asseverazioni necessarie per beneficiare del
superbonus o per esercitare l’opzione per la cessione o per lo
sconto (rispettivamente comma 13 dell’articolo 119 e comma
1-ter, lettera b) dell’articolo 121, del
richiamato decreto legge n.34), espone informazioni false o
omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti
tecnici del progetto di intervento o sulla
effettiva realizzazione dello stesso ovvero
attesta falsamente la congruità delle spese è
punito con la reclusione da due a cinque anni e con la
multa da 50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto
profitto per sé o per altri la pena è
aumentata.
Le asseverazioni dei tecnici abilitati
Ricordiamo che il sopra citato comma 13 prevede che, ai fini
della detrazione del 110 per cento e dell’opzione per la cessione o
per lo sconto della medesima detrazione, è necessario:
- per gli interventi di efficientamento
energetico, che i tecnici abilitati
asseverino il rispetto dei requisiti
richiesti e la corrispondente congruità delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati; - per gli interventi di adozione di misure
antisismiche, che i professionisti incaricati della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze
professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di
appartenenza, asseverino l’efficacia degli stessi
interventi nonché la corrispondente congruità delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Segnaliamo che restando l’applicazione delle sanzioni
penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000
euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa.
Congruità delle spese
Si rammenta, infine, che il comma 1-ter, lettera
b), dell’articolo 121, ai fini dell’opzione per la
cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali,
stabilisce che i tecnici abilitati sono tenuti ad
asseverare la congruità delle spese sostenute relative
agli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio (di cui
all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e
b), del TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle
parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari; - efficienza energetica (di cui all’articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020); - adozione di misure antisismiche (di cui
all’articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a
1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui
al comma 4 del richiamato articolo 119); - recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219,
della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi
compresi i lavori di rifacimento della facciata, che non
siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che
riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o
interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie
disperdente lorda complessiva dell’edificio; - installazione di impianti fotovoltaici, di cui
al già richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera
h) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del
decreto legge 34 del 2020); - installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici (di cui all’articolo 16-ter del
richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 sempre
dell’articolo 119). - superamento ed eliminazione di barriere
architettoniche di cui all’articolo 119-ter del
decreto legge 34 del 2020).
Source: lavoripubblici.it
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