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Superbonus 110% e bonus edilizi: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Sostegni ter – Lavori Pubblici

Il Decreto-legge cosiddetto “Sostegni-ter” è stato,
definitivamente, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25
recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da
COVID- 19, nonché per il contenimento degli effetti degli
aumentidei prezzi nel settore elettrico
” pubblicata sul
Supplemento ordinario n. 13/L alla Gazzetta ufficiale n. 73 del 28
marzo 2022; sullo stesso supplemento ordinario è stato, anche,
pubblicato il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 coordinato con le
modifiche introdotte dalla legge di conversione.

Diventa, quindi, definitivo il nuovo impianto previsto dal
Decreto Rilancio per la cessione del credito.

Indice degli argomenti

Stop alla cessione del credito infinita

Le nuove disposizioni previste all’articolo 28 del Sostegni-ter,
così come modificato dalla legge di conversione, in vigore da oggi
29 marzo 2022, hanno modificato l’art. 121, comma 1 del Decreto
Rilancio il cui testo diventa il seguente:

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022,
2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono
optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato
gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito
d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai
medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva
cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo
se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti
all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione
dell’articolo 122 -bis , comma 4, del presente decreto, per ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva
alla prima»;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,
fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se
effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti
all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
ferma restando l’applicazione dell’articolo 122 -bis , comma 4, del
presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima

L’articolo 28, nella versione definitiva introdotta dalla legge
di conversione contiene al comma 1-bis la riscrittura delle lettere
a) e b) del comma 1 dell’articolo 121 del decreto.legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, intervenendo sulla disciplina dell’utilizzo
delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante
sconto in fattura e cessione del credito.
Ove il
contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi
sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero
opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti
d’imposta cedibili,
in luogo di consentire una sola
cessione del credito d’imposta, le norme permettono di effettuare
due ulteriori cessioni, ma solo a banche,
intermediari finanziari
e società appartenenti a
un gruppo bancario
vigilati, ovvero a imprese di
assicurazione
autorizzate ad operare in
Italia, ferma restando l’applicazione delle norme
in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i
predetti soggetti, anche successiva alla prima. Per le predette
agevolazioni, dunque, in luogo di una sola
cessione
viene prevista la possibilità di effettuarne
tre in totale.

Divieto di cessioni parziali

Sempre con il citato comma 1-bis dell’articolo 28, è introdotto
nelll’articolo 121 del dl. n. 34/2020 convertito dalla legge n.
77/2020 il comma 1-quater con cui è chiarito che i crediti
derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o
per la cessione non possono formare oggetto di cessioni
parziali
successivamente alla prima comunicazione
dell’opzione all’Agenzia delle entrate, a partire dalle
comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura
inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.

Il testo del citato comma 1-quater è il seguente “I crediti
derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere
a) e b) , non possono formare oggetto di cessioni parziali
successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia
delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal
fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da
indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni,
secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo
periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle
comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura
inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio
2022
”.

Crediti vantati alla data del 7 febbraio 2022

Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022
sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in
fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore
cessione
ad altri soggetti (comma 2).

Nullità dei contratti di cessione

Il comma 3 dell’articolo 28 del Sostegni-ter prevede che sono
nulli i contratti di cessione conclusi:

  • in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma
    1, del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1,
    lettera a), del presente articolo;
  • in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma
    1, del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1,
    lettera b), del citato articolo 28;
  • in violazione delle disposizioni di cui al comma 2
    dell’articolo 122 del decreto legge n. 34 del 2020.

Sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni

L’articolo 28-bis, introdotto dalla legge di
conversione, riproduce il contenuto dell’articolo 2 del
decreto-legge n. 13 del 2022. Si tratta dunque di modifiche alla
normativa vigente in vigore dal 26 febbraio 2022.

Il comma 2, dell’articolo
28-bis
prevede nuove sanzioni per i
tecnici abilitati alle asseverazioni
previste dalla
disciplina del superbonus nonché per le asseverazioni della
congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto
in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di
informazioni o attestazioni false nonché di omissione di
informazioni rilevanti
.

La norma prevede, inoltre, un nuovo massimale per le
polizze assicurative
che i citati tecnici sono tenuti a
sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro
attività di attestazione o asseverazione.

Il comma 2, lettera a), dell’articolo
28-bis
, che riproduce il testo dell’articolo 2,
comma 2, del decreto legge 13 del 2022, inserendo il comma
13-bis.1 all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020
n. 34 (disciplina superbonus), prevede delle nuove sanzioni
per i professionisti incaricati di funzioni asseverative

nelle ipotesi di applicazione della detrazione del 110 per cento
(superbonus), in particolare:

  • per gli interventi di efficientamento
    energetico
    il rispetto dei requisiti richiesti e
    la corrispondente congruità delle spese
    sostenute;
  • per gli interventi di adozione di misure
    antisismici
    l’efficacia degli stessi interventi nonché la
    corrispondente congruità delle spese sostenute;
  • per alcuni bonus edilizi la congruità delle spese ai fini
    dell’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo
    sconto
    in luogo delle detrazioni fiscali.

In particolare, la norma prevede che il tecnico abilitato il
quale, nelle asseverazioni necessarie per beneficiare del
superbonus o per esercitare l’opzione per la cessione o per lo
sconto (rispettivamente comma 13 dell’articolo 119 e comma
1-ter, lettera b) dell’articolo 121, del
richiamato decreto legge n.34), espone informazioni false o
omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti
tecnici
del progetto di intervento o sulla
effettiva realizzazione dello stesso ovvero
attesta falsamente la congruità delle spese è
punito con la reclusione da due a cinque anni e con la
multa da 50.000 a 100.000 euro
.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto
profitto per sé o per altri la pena è
aumentata
.

Le asseverazioni dei tecnici abilitati

Ricordiamo che il sopra citato comma 13 prevede che, ai fini
della detrazione del 110 per cento e dell’opzione per la cessione o
per lo sconto della medesima detrazione, è necessario:

  • per gli interventi di efficientamento
    energetico
    , che i tecnici abilitati
    asseverino il rispetto dei requisiti
    richiesti e la corrispondente congruità delle spese

    sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  • per gli interventi di adozione di misure
    antisismiche
    , che i professionisti incaricati della
    progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
    strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze
    professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di
    appartenenza, asseverino l’efficacia degli stessi
    interventi nonché la corrispondente congruità delle spese
    sostenute in relazione agli interventi agevolati
    .

Segnaliamo che restando l’applicazione delle sanzioni
penali
ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000
euro
per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa.

Congruità delle spese

Si rammenta, infine, che il comma 1-ter, lettera
b), dell’articolo 121, ai fini dell’opzione per la
cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali,
stabilisce che i tecnici abilitati sono tenuti ad
asseverare la congruità delle spese
sostenute relative
agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio (di cui
    all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e
    b), del TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi, di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
    917): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle
    parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari;
  • efficienza energetica (di cui all’articolo 14
    del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2
    dell’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020);
  • adozione di misure antisismiche (di cui
    all’articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a
    1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui
    al comma 4 del richiamato articolo 119);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici
    esistenti
    (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola
    pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219,
    della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi
    compresi i lavori di rifacimento della facciata, che non
    siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna,
    e che
    riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o
    interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie
    disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • installazione di impianti fotovoltaici, di cui
    al già richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera
    h) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del
    decreto legge 34 del 2020);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
    elettrici
    (di cui all’articolo 16-ter del
    richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 sempre
    dell’articolo 119).
  • superamento ed eliminazione di barriere
    architettoniche
    di cui all’articolo 119-ter del
    decreto legge 34 del 2020).

Source: lavoripubblici.it

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