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Superbonus 110% e bonus edilizi: in vigore le strette sulla cessione del credito – Lavori Pubblici

Superbonus 110% e bonus edilizi: in vigore le strette sulla cessione del credito - Lavori Pubblici

Inizialmente era stata prevista l’entrata in vigore il 7
febbraio 2022, poi però l’Agenzia delle Entrate ne ha prorogato il
transitorio. Fatto sta che, nonostante le proteste e le
dichiarazioni delle forze parlamentari, entra ufficialmente in
vigore oggi la stretta operata dal Decreto Sostegni-ter al
meccanismo di cessione del credito previsto per i principali bonus
edilizi, tra cui superbonus 110% e bonus facciate.

La stretta sulla cessione del credito

Ricordiamo, infatti, che l’art. 28 del D.L. n. 4/2022 ha
modificato il meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione
fiscale previsto all’art. 121, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio). La nuova versione prevede:

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022,
2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono
optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da
questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
importo pari alla detrazione spettante, cedibile
dai medesimi
 ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari senza facoltà di successiva
cessione
;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari senza facoltà di successiva
cessione
.

Il primo transitorio

L’art. 28 del Sostegni-ter, al comma 2, aveva anche previsto un
mini periodo di transizione per l’entrata in vigore delle nuove
regole sulla cessione del credito. Era stato, infatti, stabilito
che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati
precedentemente oggetto di una delle opzioni alternative possono
costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. Oltre la nullità
dei contratti stipulati in violazione della suddetta norma.

La proroga del transitorio

Considerate le difficoltà operative per l’aggiornamento della
piattaforma di cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate, con
un provvedimento
del direttore
, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha
prorogato il termine del 7 febbraio 2022 al 17 febbraio 2022.

Il medesimo termine del 7 febbraio è prorogato al 7 marzo 2022
con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi
finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere
architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del Decreto
Rilancio.

Source: lavoripubblici.it

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