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Superbonus 110% e bonus edilizi: interventi chiavi in mano – Lavori Pubblici

Sarà pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale in Decreto del
Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) che il mondo delle
costruzioni aspettava dal 9 febbraio 2022, data prevista dalla
Legge di Bilancio 2022 per la definizione dei costi per asseverare
la congruità delle spese per “talune categorie di beni”.

AGGIORNAMENTO

Superbonus 110% e bonus edilizi: il testo ufficiale in pdf del
Decreto MiTE

La struttura del nuovo decreto del MiTE

Un decreto che in via non ufficiosa è già girato in rete e che
dovrebbe essere costituito da 5 articoli e un allegato:

  • l’articolo 1 definisce la finalità del decreto, ovvero che lo
    stesso individua i costi massimi specifici omnicomprensivi
    agevolabili, per alcune tipologie di beni, ai fini
    dell’asseverazione della congruità delle spese per l’accesso ai
    benefici fiscali, in attuazione del comma 13-bis, articolo 119 del
    Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio);
  • l’articolo 2 circoscrive il perimetro di applicazione del
    decreto ai soli casi di accesso alle opzioni di cessione del
    credito e sconto in fattura per gli interventi di cui al comma 2
    dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, qualora non sia già stato
    presentato il titolo edilizio alla data di entrata in vigore del
    decreto stesso;
  • l’articolo 3 prevede che per tutti gli interventi di cui
    all’articolo 2, l’asseverazione sulla congruità della spesa sia
    redatta dal tecnico abilitato sulla base dei costi massimi
    specifici omnicomprensivi riportati nell’Allegato A. In tutti gli
    altri casi, la verifica della congruità della spesa è effettuata
    con riferimento ai prezziari sopra indicati, così come disposto dal
    comma 13-bis, articolo 119 del Decreto Rilancio;
  • l’articolo 4 coordina le nuove disposizioni e quanto previsto
    dalla Legge di Bilancio 2022 con il Decreto 6 agosto 2020 (c.d. DM
    Requisiti tecnici). In particolare:
    • considera ammissibili le spese per il rilascio del visto di
      conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni per l’accesso
      alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, in
      attuazione dell’art.121 della Legge di Bilancio 2022;
    • chiarisce che la verifica della congruità dei costi tenga conto
      anche di quanto previsto dal nuovo decreto del MiTE;
    • prevede che l’asseverazione della congruità delle spese sia
      effettuata esclusivamente con riferimento ai costi massimi
      specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento di cui
      all’Allegato I. Inoltre, il decreto coordina le nuove disposizioni
      con le seguenti previsioni:
      • quella secondo cui l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali
        o della spesa massima ammissibile per gli interventi non soggetti
        ad asseverazione sia calcolato con riferimento ai costi massimi
        specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento di cui
        all’Allegato I;
      • quella secondo cui i costi professionali massimi sono calcolati
        con riferimento al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno
        2016, ma solo casi non già regolati dal presente decreto, ovvero
        nei casi di utilizzo dei prezziari di cui all’articolo 3;
    • sostituisce l’Allegato I con l’Allegato A del presente
      decreto.
    • l’articolo 5 dispone che, al fine di tutelare gli investimenti
      già avviati e quelli in via di realizzazione, il decreto entri in
      vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale
      dello stesso e che i valori dei costi massimi sono rivisti
      periodicamente in base agli esiti del monitoraggio condotto da
      ENEA.

Costi massimi omnicomprensivi o “chiavi in mano”

L’Allegato A indicata i costi massimi specifici omnicomprensivi
per i soli interventi di efficienza energetica, integrando e
sostituendo quelli già definiti dall’Allegato I del DM Requisiti
tecnici (Decreto MiSE 6 agosto 2020).

L’Allegato chiarisce che i costi indicati sono omnicomprensivi
di qualunque ulteriore costo e rappresentano quindi il costo
“chiavi in mano” al cittadino; questo permette una significativa
semplificazione dell’intera procedura di asseverazione. I costi di
cui al citato Allegato A sono stati definiti:

a) in base ai costi massimi direttamente previsti dalla norma
primaria per gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo
dell’energia elettrica e le colonnine di ricarica dei veicoli
elettrici;

b) per gli altri interventi direttamente connessi all’efficienza
energetica, tenendo conto delle spese omnicomprensive
auto-dichiarate dai contribuenti per gli interventi. In
particolare, è stata effettuata un’analisi che tiene conto dei
costi omnicomprensivi forniti da ENEA relativamente all’Ecobonus
2021 ( 65% o 50%) e al Superbonus 2021 (110%).

I costi proposti nell’Allegato A tengono conto dei valori
registrati nell’ambito delle suddette misure, ovvero in maniera
residuale a quelli del citato Allegato I qualora i dati non siano
stati rilevati o non siano stati ritenuti significativi.

Inoltre, per tener conto del maggiore spessore del materiale
isolante per gli interventi di isolamento delle superfici opache
disperdenti verticali realizzati in zone climatiche fredde, si è
proposta una differenziazione di prezzo tra le zone climatiche
fredde e calde, analogamente a quanto avviene per gli infissi.

In generale, rispetto all’Allegato I vigente e alla best
practice costituita dal più “consolidato” Ecobonus, gli incrementi
dei costi specifici proposti appaiono correlabili all’aumento dei
prezzi delle materie prime e all’eterogeneità, in termini di
complessità realizzativa, delle lavorazioni possibili.

L’Allegato A

Da rilevare che i costi indicati nell’allegato A risultano
comprensivi dei costi di fornitura, installazione, messa in opera
dei prodotti e beni, inclusa, ove applicabile, la loro dismissione,
nonché dell’IVA, delle prestazioni professionali e di qualunque
altra opera complementare necessaria alla messa in opera degli
stessi.

Source: lavoripubblici.it

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