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Superbonus 110% e bonus edilizi: la composizione e l’utilizzo dei nuovi costi massimi – Lavori Pubblici

Tutte le pratiche edilizie attivate a partire dal 16 aprile
2022, nel caso di utilizzo di superbonus 110% o di altri bonus
edilizi che prevedono l’asseverazione di congruità delle spese
sostenute, dovranno seguire le nuove procedure stabilite con il

Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio
2022
, cosiddetto Decreto Costi Massimi.

L’ambito di applicazione dei nuovi costi

I nuovi costi massimi indicati all’Allegato A del Decreto MiTE
dovranno essere applicati per l’asseverazione di congruità delle
spese per gli interventi:

  • di ecobonus trainanti e trainati – art. 119, commi 1 e 2 del
    Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)
  • indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio utilizzati
    tramite le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del
    credito).

L’Allegato A al Decreto MiTE indica gli interventi sui quali
andrà effettuato il
doppio controllo per la congruità delle spese
:

  • riqualificazione energetica;
  • strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
  • strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
  • strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
  • sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di
    infissi;
  • installazione di sistemi di schermatura solari e/o
    ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di
    automatici di regolazione;
  • impianti a collettori solari;
  • impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione
    e/o generatori di aria calda a condensazione;
  • impianti con micro-cogeneratori;
  • impianti con pompe di calore;
  • impianti con sistemi ibridi;
  • impianti con generatori di calore alimentati a biomasse
    combustibili;
  • impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua
    a pompa di calore;
  • installazione di tecnologie di building automation.

Il doppio controllo

Nel recenti FAQ pubblicate da Enea e dal MiTE, è stato chiarito
che il professionista dovrà effettuare due controlli:

  • il primo sull’opera compiuta utilizzando uno dei prezzari
    indicati dal Decreto del MiTE stesso;
  • il secondo da effettuarsi analiticamente con specifico
    riferimento:
    • ai costi dei beni indicati nell’allegato (solo fornitura),
      secondo l’Allegato A;
    • alle opere relative all’installazione, utilizzando i
      prezzari;
    • alla manodopera per l’istallazione, utilizzando i
      prezzari.

A questo punto il tecnico dovrà verificare che i valori indicati
in fattura siano inferiori al minore dei due controlli.

La composizione del costo: esempi esemplificativi

Tra le FAQ pubblicate, Enea e il MiTE hanno specificato che per
i beni individuati all’Allegato A, i costi esposti sono riferiti
all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle
tipologie di intervento elencate in tabella.

A titolo meramente esemplificativo, Enea e MiTE riportano alcune
casistiche:

  • nel caso di isolamento di pareti disperdenti, la fornitura
    dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio, tutti i materiali
    che concorrono alla realizzazione dell’intonaco esterno di
    copertura dell’isolante, etc. Inoltre, per le superfici orizzontali
    o inclinate, la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il
    controsoffitto della sola porzione isolata, etc.;
  • nel caso di infissi, la fornitura di infisso, telaio,
    controtelaio, celetto, cassonetto, tapparella, rullo avvolgibile,
    avvolgitore, persiane e, ove previsto, componentistica
    dell’impianto elettrico, etc.;
  • nel caso di schermature solari e/o ombreggiamenti mobili la
    fornita della schermatura solare e/o ombreggiante, il sistema di
    montaggio e, ove previsto, la componentistica dell’impianto
    elettrico, etc.;
  • nel caso di impianti solari termici, la fornitura del pannello
    solare, sistema di montaggio, serbatoio di accumulo,
    componentistica dell’impianto idraulico e, ove previsto,
    dell’impianto elettrico, i sistemi di pompaggio, etc.;
  • nel caso di caldaie a condensazione, la fornitura della
    caldaia, canna fumaria e, ove previsto, sistema di termoregolazione
    evoluti, sistema di pompaggio, sistema di trattamento dell’acqua,
    componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi
    serbatoi di accumulo, etc.;
  • nel caso di impianti con micro-cogeneratori, la fornitura del
    cogeneratore, canna fumaria, componentistica dell’impianto
    idraulico (compreso i serbatoi di accumulo), elettrico e di
    adduzione del combustibile, etc.;
  • nel caso di impianti a pompe di calore, la fornitura della
    pompa di calore, la componentistica comprensiva del circuito del
    gas frigorigeno, dell’impianto idraulico o aeraulico (compreso i
    serbatoi di accumulo), elettrico e, ove previsto, di adduzione del
    gas, etc.;
  • nel caso di impianti ibridi, quanto indicato per le caldaie a
    condensazione e per le pompe di calore, etc.;
  • nel caso di caldaie a biomasse, la fornitura della caldaia,
    canna fumaria, sistema di abbattimento delle emissioni in
    atmosfera, sistema di stoccaggio della biomassa, sistema di
    caricamento della biomassa e, ove previsto, sistema di
    termoregolazione evoluti, sistema di pompaggio, sistema di
    trattamento dell’acqua, componentistica dell’impianto idraulico ed
    elettrico, compresi serbatoi di accumulo, etc.;
  • nel caso di sistemi di building automation, la fornitura del
    sistema e la componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico,
    etc.
  • I costi di cui alla Tabella A del DM costi massimi non
    comprendono l’IVA, i costi delle prestazioni professionali, i costi
    connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi
    della manodopera. Rientrano tra le “opere relative alla
    installazione” unicamente quelle relative alle opere provvisionali
    (compresi i ponteggi) ed alle opere connesse ai costi della
    sicurezza.

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