

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore
del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti frode) molte cose sono
cambiate mentre alcune sono rimaste tali. Mi riferisco al visto di
conformità e all’asseverazione di congruità delle spese sostenute
per gli interventi di superbonus 110% e degli altri bonus edilizi
(bonus facciate incluso).
Superbonus 110%: la ricostruzione normativa
Per comprendere il funzionamento della norma occorre prendere
come riferimento il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e
nello specifico:
- l’art. 119, commi 13 (lettere a e b) e 13-bis;
- l’art. 121, commi 1, 1-ter e 2.
Oltre che l’Allegato A al Decreto MiSE 6 agosto 2020, il decreto
Requisiti tecnici ecobonus (non il decreto Asseverazioni che
riporta la stessa data).
L’art. 121 del Decreto Rilancio
Cominciamo l’analisi dall’art. 121:
- il comma 1 ha previsto per il superbonus 110% le ormai
conosciutissime opzioni alternative (sconto in fattura e cessione
del credito); - il comma 2 ha esteso queste opzioni agli altri bonus edilizi
(ecobonus e sismabonus ordinari, bonus casa, bonus
facciate,…); - il comma 1-ter, inserito dal Decreto anti-frode, ha esteso il
visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese
anche agli altri bonus edilizi rimandando quest’ultima all’art.
119, comma 13-bis.
L’art. 119 del Decreto Rilancio
Mentre, l’art. 119:
- al comma 13, lettera a) dispone “per gli interventi di cui
ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati
asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai
decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le
relative modalità attuative“;
in questo comma viene detto sostanzialmente che per gli interventi
di ecobonus 110% è necessario:- il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al
comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. n 63/2013, che sono i due decreti
del MiSE 26 gennaio 2010 (per gli interventi precedenti il 6
ottobre 2020) e 6 agosto 2020 (per gli interventi successivi il 6
ottobre 2020), quest’ultimo conosciuto come DECRETO REQUISITI
TECNICI ECOBONUS; - la congruità delle spese sostenute;
- la pubblicazione di un decreto del MiSE per stabilire le
modalità di trasmissione dell’asseverazione (ovvero il Decreto MiSE
ASSEVERAZIONI non REQUISITI TECNICI).
- il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al
- al comma 13, lettera b) dispone “per gli interventi di cui
al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del
rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze
professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di
appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I
professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui
al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati“; in
questo comma si parla degli interventi di sismabonus 110% per i
quali è necessario:- rispettare i requisiti di cui al DM n. 58/2017;
- asseverare la congruità delle spese sostenute.
- al comma 13-ter, modificato dal Decreto anti frode, viene
previsto “L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b),
del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni
stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei
limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal
tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del
progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini
dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai
prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a),
nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni,
con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more
dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è
determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari
predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini
ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli
interventi“; in questo comma quello che ci interessa
è la parte in grassetto che:- per l’asseverazione di congruità rimanda ai prezzari
individuati al comma 13, lettera a) (che vi invito a rileggere
perché in realtà non sono previsti prezzari in questa lettera)
nonché ad un decreto del MiTE da emanare e nelle more ai prezzari
regionali e provinciali, ai listini ufficiali e a quelli delle
camere di commercio, mentre in difetto si possono utilizzare i
prezzi di mercato.
- per l’asseverazione di congruità rimanda ai prezzari
Il Decreto requisiti tecnici ecobonus
Andiamo adesso all’Allegato A al Decreto MiSE 6 agosto 2020 che
al punto 13 stabilisce che per la congruità delle spese relative
agli interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 2 (ecobonus 110%) è
possibile utilizzare:
- i prezzari regionali o in alternativa i prezzi riportati nelle
guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa
editrice (privata) DEI – Tipografia del Genio Civile; - in mancanza le analisi dei prezzi.
I prezzari da utilizzare per la congruità delle spese
sostenute
Dal combinato disposto ne viene fuori la seguente lettura
normativa:
- per l’ecobonus 110% il Decreto requisiti tecnici specifica che
la verifica di congruità si può fare sui prezzari regionali, su
quelli della DEI e in mancanza facendo le analisi dei prezzi; - per il sismabonus 110% e tutti gli altri bonus
edilizi, la verifica di congruità si può fare utilizzando
i prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, i listini ufficiali o i listini
delle locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in
base al luogo di effettuazione degli interventi.
Ho messo in grassetto listini ufficiali perché
qualcuno potrebbe obiettare che tra i listini ufficiali si possono
ricomprendere anche quelli delle DEI perché è la “tipografia del
Genio Civile”. Senza nulla togliere a questa casa editrice e alla
qualità dei loro prezzari, faccio notare che la stessa è una
società privata (potete fare una visura o andare sul loro sito
nella sezione “Chi siamo” per verificarlo) che di pubblico e
ufficiale non ha nulla a parte un nome che potrebbe rimandare ad un
rapporto con il Genio Civile che non esiste.
Allo stato attuale, per superare l’impasse l’unica potrebbe
essere una circolare congiunta del MiTE e del MEF che diano una
valenza ufficiale ai prezzari della DEI…ma, molto onestamente, la
vedo dura.
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