Tenendo conto le modifiche apportate dal “Sostegni-ter” convertito e dal decreto “Aiuti” alle modalità di cessione dei crediti connessi agli interventi edilizi, il nuovo provvedimento n. 202205 del 10 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate prevede modifiche al provvedimento del 3 febbraio che, nell’approvare il modello di cessione, aveva fornito indicazioni non più in linea con le attuali norme.
Da tenere conto però che entro il 16 luglio 2022 il Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti) sarà convertito in legge e conseguentemente il meccanismo di cessione del credito sarà nuovamente modificato con la conseguenza che si renderà necessario un nuovo provvedimento di “adeguamento” da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’articolo 28 del decreto legge n. 4/2022 (il “Sostegni-ter”), modificato in sede di conversione in legge, è intervenuto sull’articolo 121 del decreto “Rilancio” e ha previsto quanto segue:
- La possibilità di effettuare, dopo la prima, due ulteriori cessioni dei crediti, ma solo a favore di banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato” e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia
- i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura), comunicate all’Agenzia a partire dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive (a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni).
L’articolo 14 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), ha nuovamente modificato l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati (di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.
Il documento dell’Agenzia adegua completamente il funzionamento delle opzioni di cessione e sconto alle novità normative di questi ultimi mesi.
Alla luce di quanto sopra il nuovo provvedimento cancella dal precedente provvedimento le parole “senza facoltà di successiva cessione“.
Aggiornata anche la piattaforma telematica per comunicare le cessioni dei crediti per gestire la tracciabilità.
Le funzionalità della piattaforma cessione crediti che consentiranno di comunicare le predette cessioni saranno però disponibili a partire dal 15 luglio del 2022.
Per quanto riguarda l’invio delle comunicazioni con cui si opta per la cessione o lo sconto in fattura, il termine rimane il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di opzione per le rate residue non fruite, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Si tenga conto però che le comunicazioni da inviare entro il termine di cui sopra, trasmesse nel mese di marzo, possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile e le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.
Il provvedimento interviene pure sulle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta.
Così i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (d’ora in poi definite “Piattaforma cessione crediti”).
Inoltre, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente tramite la Piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni.
Scarica Provv. Agenzia Entrate 10 giugno 2022 n. 202205
Source: condominioweb.com
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