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Superbonus 110% e bonus edilizi: l’Agenzia delle Entrate sull’obbligo di CCNL – Lavori Pubblici

È entrato in vigore lo scorso 27 maggio l’obbligo di
applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro edilizia
in caso di lavori che accedono ai principali bonus edilizi di
importo superiore a 70.000 euro.

Superbonus 110% e bonus edilizi: nuovo obbligo in vigore

Il nuovo obbligo è stato inserito nella Legge n.
51/2022
di conversione del D.L. n. 21/2022 (Decreto Energia)
che con l’art. 23-bis ha modificato l’articolo 1, comma 43 -bis,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la cui versione definitiva
diventa:

Per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 i benefici previsti dagli articoli
119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, dall’articolo 1, comma 12, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 219, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se
nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili
sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti
collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati
dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La previsione di
cui al periodo precedente si applica con riferimento alle opere il
cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo
restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del
settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, è riferito esclusivamente ai
lavori edili come definiti dall’allegato X al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
Il contratto collettivo applicato,
indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato
nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I
soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell’assistenza fiscale dei
centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il
visto di conformità, ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto
collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei
lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione
dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica
dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di
affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse
edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle
previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.

Superbonus 110% e bonus edilizi: l’Agenzia delle Entrate sul
CCNL

Sul tema abbiamo ricevuto parecchie richieste di chiarimento che
hanno trovato risposta solo nella nuova Circolare
dell’Agenzia delle Entrate 27 maggio 2022, n. 19/E
che fa il
punto sulla normativa legata al superbonus 110% e agli altri bonus
edilizi, con specifico riferimento al secondo pacchetto di misure
antifrode e alla modifiche alla disciplina della cessione dei
crediti.

Come specificato dal Fisco, il soggetto-datore di lavoro che
esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare
nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene
l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili, di cui
all’allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008 (Testo Unico Sicurezza
Lavoro, TUSL), sono eseguiti in applicazione dei contratti
collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati
dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del
TUSL stesso.

Requisiti dei contratti collettivi di lavoro: i codici del
CNEL

L’Agenzia delle Entrate specifica che per adeguarsi al nuovo
obbligo, le imprese devono essere in possesso dei richiamati
requisiti i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore
edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), che hanno, a tutti gli
effetti, sostituito i codici utilizzati in precedenza
dall’INPS:

  • F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti
    collettivi F011 e F016);
  • F015;
  • F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto
    collettivo F017).

È, comunque, onere del committente dei lavori richiedere
l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero
verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto
di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici
fiscali normativamente previsti.

I general contractor

L’Agenzia delle Entrate specifica che tale obbligo deve essere
rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei
lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero
nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto.

In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un
general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i
lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi
che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono
affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con
tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato
il contratto effettivamente applicato.

Esclusioni

I commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina
sono unicamente quelli che, in relazione all’esecuzione degli
interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti. La
norma, infatti, riferendosi a «datori di lavoro», esclude
dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza
l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche
avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società
di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa
nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

La congruità della manodopera

Il Fisco ricorda pure che per finalità diverse dalla
detraibilità delle spese, resta fermo, in ogni caso, il rispetto
delle previsioni in materia di verifica della congruità
dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei
lavori edili, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, nonché l’obbligo della
verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo
26, comma 1, lettera a), del TUSL.

Per quanto attiene alla verifica della congruità della
manodopera impiegata, va richiamato l’obbligo per il committente,
pubblico o privato, di richiedere all’impresa affidataria
l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei
lavori, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del citato
d.m. n. 143 del 2021.

Le fatture

Il citato comma 43-bis stabilisce, altresì, che il contratto
collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori,
deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione
all’esecuzione dei lavori stessi.

La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture
emesse in relazione all’esecuzione dei lavori – comunque
obbligatoria ai sensi del richiamato comma 43-bis – non comporta
tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché
tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.

Per quali detrazioni si applica?

Tali disposizioni si applicano ai contribuenti che fruiscono
direttamente in dichiarazione dei redditi o che optano per le
alternative alla fruizione diretta delle seguenti agevolazioni:

  • Superbonus, previsto dall’articolo 119;
  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis,
    comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR;
  • efficienza energetica di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del
    2013;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi
    da 1-bis a 1-septies del d.l. n. 63 del 2013;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi
    inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui
    all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge di bilancio 2020;
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo
    16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi
    di cui all’articolo 119, commi 5 e 6;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
    elettrici di cui all’articolo 16-ter del d.l. n. 63 del 2013;
  • detrazione per le spese sostenute per il superamento e
    l’eliminazione delle barriere architettoniche, prevista
    dall’articolo 119-ter del d.l. n. 34 del 2020;
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro,
    previsto dall’articolo 120 del d.l. n. 34 del 2020;
  • Bonus mobili, previsto dall’articolo 16, comma 2, del d.l. n.
    63 del 2013, con riferimento ai presupposti interventi di recupero
    del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR46;
  • Bonus verde, previsto dall’articolo 1, comma 12, della legge 27
    dicembre 2017, n. 205.

Al fine di rafforzare i controlli sul rispetto di tali
adempimenti già in una fase antecedente alla fruizione del
beneficio fiscale ad essi collegato, l’articolo 43-bis prevede che
i soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo
3 del citato DPR n. 322 del 1998 e i responsabili dell’assistenza
fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32
del d.lgs. n. 241 del 1997, per rilasciare – nei casi in cui tale
adempimento sia prescritto dalla legge – il visto di conformità, ai
sensi dell’articolo 35 del citato d.lgs. n. 241 del 1997,
verificano, tra l’altro, che il contratto collettivo applicato sia
indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle
fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il
contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di
richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà47, rilasciata
dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto
collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi
alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal
contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di
conformità o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione
finanziaria.

I controlli

Sul piano dei controlli, la disposizione prevede che l’Agenzia
delle Entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto
collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle
fatture, «può avvalersi» dell’Ispettorato nazionale del lavoro,
dell’INPS e delle Casse edili.

L’Agenzia delle entrate riscontra la sussistenza del requisito
(indicazione del contratto collettivo applicato), mentre sono
rimessi all’Ispettorato del lavoro i controlli secondo le ordinarie
procedure.

Entrata in vigore

Il citato comma 43-bis «acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e
si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a
tale data». In applicazione di tale disposizione, nell’ottica di
semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e della tutela
dell’affidamento degli stessi, le prescrizioni di cui al citato
comma 43-bis operano con riferimento agli atti di affidamento
stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati
successivamente a tale data.

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