

Il 2022 è un anno molto particolare che nei soli primi 5 mesi ha
completamente stravolto il progetto di rilancio del comparto delle
costruzioni, avviato nel 2020 con il noto Decreto Rilancio.
Superbonus 110: cosa è cambiato nel 2022
Mentre i primi due anni di applicazione degli articoli 119 e 121
del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è stato vissuto
nell’ottica della modifica, miglioramento, completamento e
semplificazione, il 2022 si è aperto con il Decreto Sostegni-ter
che ha avviato un percorso di involuzione non tanto dell’articolo
che riguarda la detrazione fiscale del 110% (il superbonus), quanto
del funzionamento del meccanismo delle opzioni alternative (sconto
in fattura e cessione del credito).
Sull’utilizzo delle opzioni alternative, Governo e Parlamento
sono intervenuti 5 volte modificando 4 volte l’art. 121 del Decreto
Rilancio. In particolare, sono arrivati i seguenti
provvedimenti:
- il Decreto-Legge 27 gennaio
2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) che ha eliminato la cessione
del credito infinita e prevista un’unica possibilità di
cessione; - il Decreto-Legge 25 febbraio
2022, n.13 (Decreto Frodi) che ha previsto la possibilità dopo
lo sconto o la prima cessione effettuata dal contribuente, di
ulteriori 2 cessioni ma solo in favore di determinati soggetti
(banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo
bancario, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in
Italia); - la Legge 28 marzo
2022, n. 25 di conversione del Decreto Sostegni-ter che ha
abrogato il Decreto Frodi rimettendone integralmente i contenuti a
suo interno; - la Legge 27 aprile
2022, n. 34 che convertendo il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n.
17 (Decreto Bollette) ha previsto: prima cessione libera + 2
cessioni in favore di determinati soggetti (banche e intermediari
finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia); - il Decreto
Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), in attesa di
conversione in legge, che al momento consente alle banche la
cessione a favore dei
clienti professionali privati, che abbiano stipulato un
contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la
banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Opzione alternativa: per quali crediti
L’art. 121 del Decreto Rilancio prevede questo meccanismo
alternativo alla detrazione che si applica non solo al superbonus
110% ma anche ai principali altri bonus edilizi:
- bonus ristrutturazione edilizia – art. 16-bis, comma 1, lettere
a), b) e d), del d.P.R. n. 917/1976 (TUIR) o anche art. 16, comma 1
del D.L. n. 63/2013; - ecobonus – art. 14 del D.L. n. 43/2013;
- sismabonus – art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n.
63/2013; - bonus facciate – art. 1, commi 219 e 220, della legge 27
dicembre 2019, n. 160; - bonus fotovoltaico – art. 16-bis, comma 1, lettera h) del
TUIR; - bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici – art.
16-ter del D.L. n. 63/2013; - bonus barriere architettoniche – art. 119-ter del D.L. n.
34/2020.
Opzione alternativa: l’attuale formulazione
L’attuale formulazione dell’art. 121, comma 1, lettere a) e b)
del Decreto Rilancio prevede:
I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023
e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono
optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da
questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,
fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se
effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti
all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione
dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva
alla prima ; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un
gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita
la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui
all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza
facoltà di ulteriore cessione; - per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare
ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,
fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se
effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti
all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del
presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle
società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui
all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali
privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un
contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la
banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Cessione del credito: lo stato dell’arte
Ricostruire lo stato dell’arte della cessione del credito non è
semplice perché influenzato dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di modifica e dalla data della comunicazione
dell’utilizzo dell’opzione sulla piattaforma dell’Agenzia delle
Entrate.
Ha provato a fare ordine su questo argomento l’Agenzia delle
Entrate che con la recente Circolare
27 maggio 2022, n. 19/E ha fornito utili informazioni a
contribuenti, professionisti e imprese.
Per chiarire il funzionamento, l’Agenzia delle Entrate suddivide
i due casi:
- di prime comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o
la cessione del credito; - di comunicazioni, successive alla prima, delle opzioni per la
cessione del credito.
A questo punto la data spartiacque è il 16 febbraio 2022 e
quindi, per le prime comunicazioni delle opzioni per lo sconto in
fattura o la cessione del credito:
- se trasmesse entro il 16 febbraio 2022, è possibile effettuare
una cessione a qualsiasi soggetto (jolly), più due ulteriori
cessioni a soggetti “qualificati”; - se trasmesse dal 17 febbraio 2022:
- in caso di cessione del credito, è possibile effettuare
soltanto due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati”; ciò in
quanto la comunicazione della cessione effettuata dal 17 febbraio
2022 va intesa come la prima cessione effettuata a qualsiasi
soggetto (jolly); - in caso di sconto in fattura, è possibile effettuare una
cessione a qualsiasi soggetto (jolly), più due ulteriori cessioni a
soggetti “qualificati”.
- in caso di cessione del credito, è possibile effettuare
Nel caso, invece, di comunicazioni, successive alla prima, delle
opzioni per la cessione del credito:
- se trasmesse entro il 16 febbraio 2022, è possibile effettuare
una cessione a qualsiasi soggetto (jolly), più due ulteriori
cessioni a soggetti “qualificati”; - se trasmesse dal 17 febbraio 2022, è possibile effettuare
soltanto due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati”; ciò in
quanto la comunicazione della cessione effettuata dal 17 febbraio
2022 va intesa come cessione effettuata a qualsiasi soggetto
(jolly).
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che, per quanto
riguarda le comunicazioni, prime o successive alla prima, trasmesse
entro il 16 febbraio 2022, si ritiene opportuno – al fine di
tutelare l’affidamento e di evitare disparità di trattamento tra
contribuenti – estendere la disciplina più favorevole, in termini
di numero di cessioni consentite, prevista “a regime” dal decreto
Frodi.
Di seguito l’utilissimo quadro sinottico che riassume quanto
appena scritto.
Evento | Tipo | Ulteriori cessioni |
Prime cessioni o sconti |
Prime cessioni o sconti comunicati entro il 16 febbraio 2022 |
I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti “qualificati” |
Prime cessioni comunicate dal 17 febbraio 2022 |
I crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati” |
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Sconti comunicati dal 17 febbraio 2022 | I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti “qualificati” |
|
Cessioni successive |
Cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022 |
I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti “qualificati” |
Cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata dal 17 febbraio 2022 |
I crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati” |
Chiaro anche che dopo l’ultima modifica normativa alle banche è
sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali
privati, senza facoltà di ulteriore cessione
Source: lavoripubblici.it
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