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Superbonus 110% e bonus edilizi: nel Milleproroghe confermata la detraibilità delle asseverazioni – Lavori Pubblici

Con il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Decreto
Milleproroghe) convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15 viene sanato il vuoto normativo nato a seguito delle
misure antifrode prima previste dal D.L. n. 157/2021 (Decreto
antifrode) e poi confluite all’interno della Legge n. 234/2021
(Legge di Bilancio 2022).

Superbonus 110% e bonus edilizi: la detraibilità delle
asseverazioni

Ricordiamo, infatti, che con il D.L. n. 157/2021 erano stati
estesi alcuni degli obblighi previsti per il superbonus 110% anche
agli altri bonus edilizi utilizzati con una delle opzioni
alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

In particolare, dal 12 novembre 2021 è stato previsto che per
tutte le spese relative agli interventi elencati all’art. 121,
comma 2 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), nel caso il
contribuente scelga una delle opzioni alternative, fosse necessario
dotarsi:

  • del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
    che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
    detrazione d’imposta;
  • dell’asseverazione la congruità delle spese sostenute.

Fino al 31 dicembre 2021, però, nulla era stato normativamente
previsto in merito alla detraibilità delle spese sostenute per
il rilascio dei due documenti. La normativa prevedeva, infatti, la
detraibilità di queste spese unicamente per gli interventi di cui
all’art. 119 del Decreto Rilancio, ovvero quelli che accedono alle
detrazioni fiscali del 110% (superbonus). Nulla veniva
stabilito per tutti gli altri bonus fiscali utilizzati trami sconto
in fattura o cessione del credito che, almeno fino all’11 novembre
2021, non richiedevano alcun adempimento.

Visto di conformità e asseverazione di congruità dopo la Legge
di Bilancio 2022

Le misure antifrode del D.L. n. 157/2021 sono poi confluite
all’interno della Legge di Bilancio 2022 ha espressamente previsto
che rientrano tra le spese detraibili per gli interventi che hanno
accesso alle opzioni alternative anche quelle sostenute per il
rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle
asseverazioni, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole
detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti
interventi.

La disposizione, però, entra in vigore l’1 gennaio 2022 con la
conseguenza che i visti e le asseverazioni non potevano essere
portate in detrazione se rilasciate tra il 12 novembre e il 31
dicembre 2021.

Visto di conformità e asseverazione di congruità dopo il
Milleproroghe

Proprio per questo motivo si è intervenuti con il Decreto
Milleproroghe che all’art. 3-sexies (Efficacia di disposizioni in
materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni
e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio
edilizio) ha previsto:

Le disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1-ter,
lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano
anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre
2021.

Confermata, dunque, la detraibilità di tutte le spese sostenute
per visti e asseverazioni relativi anche agli altri bonus
edilizi.

Source: lavoripubblici.it

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