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Superbonus 110% e bonus edilizi: nuovi chiarimenti alla Camera – Lavori Pubblici

Mentre si continua a parlare di proroga e di nuove modifiche al
meccanismo di cessione del credito (sconto in fattura e cessione)
ecco che dalla VI Commissione della Camera dei deputati arrivano
nuovi interessanti chiarimenti che riguardano il superbonus 110% e
gli altri bonus edilizi.

Indice degli argomenti

Superbonus 110% e bonus edilizi: l’interrogazione in
Commissione Finanze

È stata presentata dal Deputato Gian Mario Fragomeli al
Ministero delle Finanze l’interrogazione n. 5/07813 che pone alcuni
interessanti interrogativi che riguardano:

  • l’orizzonte temporale per la fruizione del sismabonus-acquisti
    (art. 16, comma 1-septies del Decreto Legge n. 63/2013);
  • la composizione dei costi indicati alla Tabella A del Decreto
    MiTE 14 febbraio 2022 sul quale sono state recentemente pubblicate
    sei
    utili FAQ
    ;
  • l’applicazione dello split payment alle cessioni di beni e
    prestazioni di servizi relative a interventi, tra cui quelli
    ammessi al superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case
    popolari (IACP);
  • il versamento dell’IVA al fornitore, qualora si proceda con lo
    sconto in fattura, nel caso di applicazione del meccanismo Iva
    pro-rata;
  • il trasferimento delle quote di detrazione all’acquirente di
    una unità in condominio;
  • l’utilizzo del superbonus per interventi su immobili
    fiscalizzati.

In particolare, l’interrogazione chiede di chiarire:

  1. se la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di
    ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione disposta
    dall’articolo 1, comma 28, lettera e), della legge n. 234 del 2021,
    che ha modificato il comma 8-bis, dell’articolo 119, del
    decreto-legge n. 34 del 2020, si applica anche agli edifici
    condominiali, ante e post intervento, oggetto di «sisma bonus
    acquisti» di cui all’articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge
    n. 63 del 2013;
  2. se i valori in tabella A, allegata al decreto del Ministero
    della transizione ecologica 14 febbraio 2022, recante i costi
    massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni,
    nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici, riportati al
    netto di Iva, prestazioni professionali, opere relative alla
    installazione e manodopera per la messa in opera dei beni, si
    intendono al netto anche dei costi delle opere provvisionali quali
    l’allestimento del cantiere e la messa in sicurezza in quanto
    ricomprese tra le opere di installazione e manodopera e se i citati
    costi accessori devono essere comunque esplicitati nel computo
    metrico ai fini dell’asseverazione specificando ad esempio quante
    uomo-ore sono necessarie per la posa in opera di serramenti, i
    trasporti e gli eventuali ponteggi;
  3. con circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, l’Amministrazione
    finanziaria ha chiarito che nel caso di sconto in fattura non si
    applica lo split payment alle cessioni di beni e prestazioni di
    servizi relative a interventi, tra cui quelli ammessi al
    superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (Iacp);
    al fine di evitare la necessità di anticipazione del versamento Iva
    da parte dei soggetti passivi, sarebbe utile chiarire, in caso di
    sconto in fattura, l’esonero dall’applicazione anche del meccanismo
    del reverse charge per le operazioni di cui all’articolo 17, comma
    6, lettera a-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n.
    633 del 1972 che rientrano nell’ambito della disciplina del
    Superbonus rese nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 119,
    comma 9, lettera c), del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
  4. se, al fine di evitare il versamento Iva al fornitore, qualora
    si proceda con lo sconto in fattura, nel caso di applicazione del
    meccanismo Iva pro-rata, alla luce della risposta fornita
    dall’Amministrazione finanziaria con interpello n. 118 del 2022 che
    limita lo sconto in fattura al solo imponibile (essendo al momento
    di emissione della fattura il pro-rata provvisorio), sia possibile
    prevedere che la società possa dichiarare al fornitore la
    percentuale di detrazione Iva che è tenuta ad applicare in via
    provvisoria, così che il fornitore conceda lo sconto per l’importo
    dell’imponibile e dell’Iva indetraibile sulla base della
    dichiarazione ricevuta e la società possa pagare al fornitore
    soltanto l’Iva provvisoriamente detraibile, con l’eventuale
    successivo conguaglio, da parte della committente, in sede di
    dichiarazione dei redditi allorquando sarà determinata la misura
    definitiva del pro-rata di detrazione Iva;
  5. se nel caso di vendita di unità in condominio, nel corso di
    lavori condominiali, con bonus edilizio ordinario al 50 per cento,
    il nuovo acquirente goda della detrazione per le residue rate poste
    a carico della sua proprietà dallo stesso pagate;
  6. se il superbonus si applica anche sugli immobili cosiddetti
    fiscalizzati, già assoggettati all’Imu, nel caso i beneficiari
    abbiano provveduto al pagamento delle sanzioni di cui all’articolo
    34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
    2001, alternative alla demolizione, quando questa non può avvenire
    senza pregiudicare la parte conforme dell’edificio.

1. Sismabonus acquisti

In linea con i diversi chiarimenti
forniti dall’Agenzia delle Entrate
, nel merito dell’orizzonte
temporale del sismabonus-acquisti, il MEF ha separato l’ambito
oggettivo e soggettivo per utilizzare la detrazione fiscale
concessa agli acquirenti di antisismiche realizzate a seguito di
demolizione e ricostruzione da parte di una impresa di costruzioni.
Viene ricordato l’art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio che
prevede le eccezioni alla scadenza del 30 giugno 2022. Eccezioni
che valgono unicamente per i soggetti indicati nel comma 8-bis
stessi.

Il perimetro soggettivo della detrazione di cui sensi
dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013
si riferisce, invece, agli acquirenti delle unità immobiliari che
fanno parte di edifici demoliti e ricostruiti dalle imprese. Tale
detrazione è disciplinata, ai fini dell’applicazione dell’aliquota
più elevata del 110 per cento, dal comma 4 del medesimo articolo
119 del Decreto Rilancio, che fissa al 30 giugno 2022 il termine di
fruizione con riferimento agli interventi antisismici che siano
effettuati da soggetti diversi da quelli richiamati nel comma 8-bis
dello stesso articolo 119.

La conclusione è che il sismabonus-acquisti 110% termina il 30
giugno 2022.

2. Costi massimi tabella A

In questo caso il MEF, con riferimento alle FAQ pubblicate il 12
aprile 2022 sul sito di ENEA, conferma che i costi di cui
all’Allegato A non contengono i costi delle opere provvisionali
(compresi i ponteggi) e delle opere connesse ai costi della
sicurezza.

Ai fini della corretta determinazione della spesa massima
ammissibile, tutti i costi non compresi nell’Allegato A devono
essere sempre esplicitati nel computo metrico, distinguendo i costi
di installazione (manodopera) da quelli di mera fornitura dei beni,
nonché da quelli delle opere provvisionali e di sicurezza.

3. Split payment

Sul terzo chiarimento il MEF anticipa che sono attualmente in
corso approfondimenti finalizzati ad una valutazione unitaria della
compatibilità del meccanismo dello sconto in fattura sia con
l’istituto dello split payment che con quello del
reverse-charge.

4. IVA al fornitore

Per ciò che concerne l’IVA afferente agli interventi ammessi al
Superbonus, l’articolo 6-bis della legge 21 maggio 2021, n. 69, di
conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ha inserito
nell’articolo 119, il comma 9-ter, ai sensi del quale: «L’imposta
sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi
degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 3 6-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle
spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente
articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo
ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di
rilevazione contabile adottata dal contribuente».

In base a tale disposizione, l’IVA non detraibile, anche
parzialmente, relativa agli interventi ammessi al Superbonus
rientra nel calcolo delle spese agevolabili. Detto importo
costituisce, quindi, una componente di costo da considerare ai fini
dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio.

Pertanto, relativamente all’IVA indetraibile in applicazione del
«pro-rata», devono considerarsi superati i chiarimenti forniti con
la circolare n. 30/E del 2020.

Nella risposta ad istanza di interpello n. 118 del 2022,
richiamata nell’interrogazione, l’Agenzia delle entrate ha
precisato che, ai fini dell’applicazione della disposizione
contenuta nel citato comma 9-ter dell’articolo 119 del DL Rilancio,
occorre tener conto del meccanismo del «pro-rata» (di cui agli
articoli 19, quinto comma, e 19-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633/1972).

Tale meccanismo comporta che la detrazione dell’IVA viene
operata applicando una percentuale di detrazione determinata in
base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto
alla detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare
aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno
medesimo.

Conseguentemente, la soluzione adottata dall’Agenzia delle
entrate nella suddetta risposta ad un’istanza di interpello tiene
conto della peculiarità di tale meccanismo di detrazione dell’IVA e
delle relative modalità di calcolo: la quota di IVA indetraibile
(che rappresenta un costo ammesso al beneficio dal comma 9-ter
dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020), laddove
determinata in applicazione del «pro-rata».

Tale soluzione interpretativa, da un lato, garantisce il
riconoscimento dell’IVA indetraibile come una componente di costo
degli interventi agevolabili di cui tenere conto ai fini
dell’ammontare complessivo ammesso al Superbonus, come previsto dal
comma 9-ter più volte richiamato, e dall’altro, che non vengano
immessi in circolazione crediti solo provvisoriamente determinati
al momento dell’applicazione dello «sconto in fattura» e, come
tali, potenzialmente inesistenti proprio per effetto del peculiare
meccanismo di determinazione dell’IVA detraibile (e
conseguentemente di quella indetraibile) rappresentato dal
«pro-rata».

Sulla base di quanto precede, dunque, non sembra percorribile la
soluzione prospettata dagli interroganti, secondo cui si potrebbe
prevedere che il committente dichiari al fornitore la percentuale
di detrazione che è tenuto ad applicare in via provvisoria, così
che il fornitore conceda lo sconto sulla base della dichiarazione
ricevuta. In ogni caso, considerata la peculiarità della questione
in esame, per la cui soluzione è imprescindibile una valutazione
delle circostanze di fatto che caratterizzano, di volta in volta,
la singola fattispecie concreta, valutazione esperibile solo in
sede di risposta alle istanze di interpello, l’Agenzia si riserva
di fornire ulteriori chiarimenti nei propri documenti di
prassi.

5. Vendita unità in condominio

Con riferimento, poi, alla richiesta finalizzata a chiarire se
nel caso di vendita di unità in condominio, nel corso di lavori
condominiali, con bonus edilizio ordinario al 50 per cento, il
nuovo acquirente goda della detrazione per le residue rate poste a
carico della sua proprietà dallo stesso pagate, si evidenzia che,
così come chiarito in una pluralità di occasioni (si veda, da
ultimo, la circolare n. 7/E del 2021), la detrazione di cui
all’articolo 6-bis del TUIR spetta, tra gli altri, ai proprietari
degli immobili oggetto di intervento che sostengono le relative
spese. I proprietari delle unità immobiliari all’interno di un
edificio in condominio sono proprietari, altresì, delle parti
comuni dell’edificio medesimo. Per tale motivo, pertanto,
nell’ambito della fattispecie rappresentata, il
contribuente/condòmino – proprietario dell’unità immobiliare
facente parte del condominio oggetto degli interventi – che paga le
«residue rate» relative all’esecuzione dei lavori condominiali può
fruire, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla
norma, della detrazione del 50 per cento di cui all’articolo 16-bis
del TUIR.

6. Fiscalizzazione dell’abuso

Infine, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se il
Superbonus si applichi anche sugli immobili cosiddetti
fiscalizzati, già assoggettati all’Imu, nel caso in cui i
beneficiari abbiano provveduto al pagamento delle sanzioni di cui
all’articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, alternative alla demolizione, quando
questa non può avvenire senza pregiudicare la parte conforme
dell’edificio.

Il MEF ricorda che l’istituto della fiscalizzazione dell’abuso
edilizio è disciplinato dall’articolo 34, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico
dell’edilizia), rubricato «Interventi eseguiti in parziale
difformità dal permesso di costruire», afferente al regime
sanzionatorio applicabile in ipotesi di opere ed interventi
eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. Si
tratta, pertanto, di una questione che attiene essenzialmente alla
applicazione della normativa urbanistica non di competenza
dell’Agenzia delle entrate.

Con la circolare n. 4/E del 7 maggio 2021, è stato precisato
che: «Ad esempio, in materia di Superbonus, l’Agenzia non
interpreta la normativa edilizia, sicché alla stessa non può essere
richiesta nessuna valutazione in merito alle situazioni di non
conformità urbanistica dell’immobile sul quale si intendono
eseguire gli interventi agevolabili».

Source: lavoripubblici.it

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