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Superbonus 110% e bonus edilizi: nuovo requisito dal 27 maggio 2022 – Lavori Pubblici – NEWS110

Nuovi requisiti in vigore dal 27 maggio 2022 dovranno essere
verificati per utilizzare molti dei principali bonus edilizi come
il superbonus 110%, ecobonus e sismabonus ordinari, bonus facciate,
bonus verde e persino bonus mobili. Anche se in alcuni casi
dovranno necessariamente arrivare maggiori chiarimenti.

Superbonus 110% e bonus edilizi: il nuovo requisito

Lo prevede l’art. 28-quater del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto
Sostegni-ter) convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25 che ha
previsto nuove misure in materia di benefici normativi e
contributivi che entreranno in vigore per i lavori edili avviati
dopo il 27 maggio 2022. Non per tutti ma solo quelli di cui
all’allegato X al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL)
di importo superiore a 70.000 euro.

Stiamo parlando, quindi, di tutti i lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il
rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o
in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee
elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le
opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche
e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria
civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di
sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria
civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi
prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di
ingegneria civile.

Per i suddetti lavori di importo superiore a 70.000 euro, i
benefici di cui:

  • all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, il superbonus 110%;
  • all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, il bonus per eliminare le
    barriere architettoniche;
  • all’art. 120 del D.L. n. 34/2020, il credito per l’adeguamento
    degli ambienti di lavoro;
  • all’art 121 del D.L. n. 34/2020, quindi tutti quelli indicati
    al comma 2:
    • art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e c) del d.P.R. n.
      917/1986 – recupero del patrimonio edilizio;
    • art. 14 del D.L. n. 63/2013, ecobonus ordinario;
    • art. 16 del D.L. n. 63/2013, sismabonus ordinario;
    • art. 1, commi 219 e 220 della Legge n. 160/2019, bonus
      facciate;
    • art. 16-bis, comma 1, lettera h) del d.P.R. n. 917/1986,
      installazione di impianti fotovoltaici;
    • art. 16-ter del D.L. n. 63/2013, installazione di colonnine per
      la ricarica dei veicoli elettrici;
  • art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, bonus mobili
    (immaginiamo che le spese dei mobili si vadano ad aggiungere a
    quelle della ristrutturazione per determinare l’importo di 70.000
    euro ma la norma è molto poco chiara);
  • art. 1, comma 12, della Legge n. 205/2017, bonus verde;

potranno essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento
dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di
lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile,
nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.

Si ricorda che come previsto all’art. 51 del TUSL per contratti
collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali,
territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i
contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.

Utilizzo con opzioni alternative

Nel casi i suddetti bonus edilizi siano utilizzati mediante
opzione alternativa e quindi ove sia necessario il rilascio del
visto di conformità, i soggetti abilitati avranno il compito di
verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato
nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture
emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle
entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo
applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può
avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle
Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono
alle previste attività di verifica con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

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