Obiettivo “formazione e sicurezza” per la nuova prescrizione
prevista dall’ultimo Decreto Legge che modifica alcune disposizioni
previste per la fruizione dei principali bonus fiscali in materia
edilizia.
Superbonus 110% e bonus edilizi: gli interventi
Lo prevede l’art. 4 del Decreto Legge n.
13/2022 che questa volta modifica l’art. 1 della Legge 30
dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) inserendo il nuovo
comma 43 -bis che prevede nuovi obblighi per i alcuni lavori edili
di importo superiore a 70.000 euro che vogliono accedere a
determinate agevolazioni fiscali.
In particolare, vengono citati gli interventi di importo
superiore a 70.000 euro indicati nell’allegato X al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL), ovvero:
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri
materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e
le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la
parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di
bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria
civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi
prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di
ingegneria civile.
Superbonus 110% e bonus edilizi: detrazione e rispetto del
CCNL
Per i suddetti interventi, nel caso di fruizione delle
agevolazioni fiscali previste per:
- interventi di riqualificazione energetica e strutturale:
superbonus 110% – art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020; - interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di
barriere architettoniche: bonus 75% – art. 119-ter del Decreto
Legge n. 34/2020; - interventi necessari per far rispettare le prescrizioni
sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del
virus COVID-19: bonus 60% – art. 120 del Decreto Legge n.
34/2020; - recupero del patrimonio edilizio: bonus casa 50% – art. 16-bis,
comma 1, lettere a), b) e d) d.P.R. n. 917/1986 (TUIR); - efficienza energetica: ecobonus 50% – art. 14, comma 1, lettere
a), b) e d) del D.L. n. 63/2013; - adozione di misure antisismiche: sismabonus ordinario – art.
16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013; - recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti:
bonus facciate 90% (fino al 2021) o 60% (2022) – art. 1, commi 219
e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; - installazione di impianti fotovoltaici – 16-bis, comma 1,
lettera h) d.P.R. n. 917/1986 (TUIR); - installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici – art. 16-ter del D.L. n. 63/2013; - acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non
inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le
lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per
i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali
sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione: bonus mobili 50% – art.
16, comma 2 del D.L. n. 63/2013; - sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici
esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di
irrigazione e realizzazione pozzi e realizzazione di coperture a
verde e di giardini pensili: bonus verde 36% – art. 1, comma 12,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Per i lavori indicati nell’allegato X del TUSL di importo
superiore a 70.000 euro, le suddette agevolazioni fiscali possono
essere riconosciute solo se nell’atto di affidamento dei lavori è
indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che
applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e
territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Superbonus 110% e bonus edilizi: CCNL in fattura e visto di
conformità
Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di
affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse
in relazione all’esecuzione dei lavori.
Per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, i soggetti
incaricati dovranno verificare che il contratto collettivo
applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e
riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei
lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione
del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei
lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale
del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
CCNL in fattura e visto di conformità: entrata in vigore
L’art. 4 del D.L. n. 13/2022 prevede che il suddetto obbligo
entri in vigore decorsi novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto stesso e si applica ai lavori edili ivi indicati
avviati successivamente a tale data.
Considerato che il D.L. n. 13/2022 è entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale (quindi entrata in vigore: 26/02/2022), i 90 giorni
scattano il 27 maggio 2022 e le nuove disposizioni si applicheranno
ai lavori edili avviati successivamente a tale data. Entrata in
vigore dal 28 maggio 2022 incluso.
Parlando di avvio dei lavori, farà fede non tanto il titolo
edilizio presentato ma la comunicazione di avvio dei lavori.
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