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Superbonus 110% e bonus edilizi: pronto il nuovo modello di cessione del credito – Lavori Pubblici

Pronto il nuovo modello per comunicare l’opzione per la cessione
o lo sconto in fattura per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio. A seguito delle modifiche arrivate dal
Decreto-legge 11
novembre 2021, n. 157
 recante “Misure urgenti
per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali
ed economiche
” (Decreto anti-frode), l’Agenzia delle Entrate
ha pubblicato il nuovo modello di comunicazione della cessione del
credito.

Superbonus 110% e bonus edilizi: nuovo modello di cessione del
credito

A comunicarlo è stata l’Agenzia delle Entrate stessa che, dopo
aver chiuso la piattaforma
di cessione del credito
, ha pubblicato il Provvedimento 12
novembre 2021, prot. 312528
recante “Comunicazione dell’opzione
relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e
colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e modifiche al
modello di comunicazione approvato con il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle
relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione
telematica del modello di comunicazione approvate con il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20
luglio 2021”.

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate n. 283847 dell’8 agosto 2020

Tra le modifiche più interessanti si segnala:

Dopo il punto 2.1 è inserito il seguente punto: “2.2. Per
tutti gli interventi di cui al punto 1.2, è necessario richiedere
il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è
rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del
comma 3 dell’articolo 3 del 2 regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai
soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n.
241 del 1997. Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di
conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano
rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a)
e b) del punto 2.1, e che gli stessi abbiano stipulato una polizza
di assicurazione della responsabilità civile, come previsto
dall’articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del
2020
”.

Il punto 4.2 è sostituito dal seguente: “4.2. La
Comunicazione relativa agli interventi sulle unità immobiliari è
inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di
conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure
mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate
”.

Il punto 4.3 è sostituito dal seguente: “4.3. La
Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni
degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali
telematici dell’Agenzia delle entrate: a) dal soggetto che rilascia
il visto di conformità; b) dall’amministratore del condominio,
direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo
1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare
l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano
provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal
fine incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto,
mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata del
sito internet dell’Agenzia delle entrate, è tenuto a verificare e
validare i dati relativi alle asseverazioni e attestazioni di cui
al punto 2.1 e al visto di conformità di cui al punto
2.2
”.

Il punto 4.4 è sostituito dal seguente: “4.4. La comunicazione
della cessione del credito nei casi di cui al punto 1.4, sia per
gli interventi eseguiti sulle 3 unità immobiliari sia per gli
interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, è inviata
esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità,
mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali
telematici dell’Agenzia delle entrate”.

Modifiche al modello di comunicazione approvato con
provvedimento del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni
modificate con provvedimento del 21 luglio 2021

Al modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza
energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di
ricarica”, approvato con il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 326047 del 12 ottobre 2020, è
eliminato il testo: “Da compilare solo in presenza di Superbonus”
presente prima della sezione “Visto di conformità”.

Alle istruzioni per la compilazione del modello denominato
“Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico,
impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, modificate con il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n.
196548 del 20 luglio 2021, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) a pagina 1, nella “Premessa”, dopo il secondo capoverso è
aggiunto il seguente: “L’articolo 121, comma 1-ter, introdotto dal
decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, prevede che per tutti gli
interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo, in caso di
opzione per la cessione del credito o per lo sconto, il
contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato
dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti
commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF”

b) a pagina 1, il testo presente nella sezione “Soggetti
interessati alla presentazione della comunicazione” è interamente
sostituito dal seguente: “La comunicazione relativa agli interventi
eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal
soggetto che rilascia il visto di conformità. La comunicazione
relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici
è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure
dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di
un intermediario. In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il
visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di
conformità nonché quelli relativi alle asseverazioni e attestazioni
per gli interventi che danno diritto al Superbonus. La
comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue
non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari
sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un
edificio, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il
visto di conformità.”

c) a pagina 2, nella sezione “Come si compila” sono effettuate
le seguenti modifiche:

(i) nel primo capoverso il punto 4 è sostituito con il seguente:
“Visto di conformità”: la compilazione di questa sezione è sempre
obbligatoria”;

(ii)sempre nel primo capoverso è aggiunto il seguente punto 5:
“Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio
sismico”: tali sezioni devono essere compilate, solo nel caso di
interventi ammessi al Superbonus, dal responsabile del CAF o dal
professionista che rilascia il visto di conformità.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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