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Superbonus 110% e bonus edilizi: stop alla frammentazione del credito – Lavori Pubblici

Prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto
Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), una delle maggiori
problematiche riscontrate dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito
della cessione dei crediti edilizi è stata certamente la
possibilità di suddividere il credito fiscale maturato.

La cessione del credito prima del Sostegni-ter

La versione precedente il D.L. n. 4/2022, infatti, oltre alla
cessione multipla dei crediti non poneva alcun limite alla
possibilità di dividere il credito fiscale cedendo le singole quote
a più soggetti che a loro volta avrebbero potuto suddividere e
cedere ancora. Modalità che ha “acceso” il meccanismo di cessione
del credito, rendendolo il vero motore che ha spinto tutti i bonus
edilizi.

Il Decreto
Sostegni-ter
, però, ha completamente rivoluzionato la filosofia
del meccanismo delle opzioni alternative, modificando l’art. 121,
comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che nella
attuale versione prevede:

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022,
2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono
optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da
questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai
medesimi
ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e
gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva
cessione
;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari senza facoltà di successiva
cessione
.

Dal
17 febbraio 2022
(dopo la proroga prevista all’originaria
entrata in vigore della disposizione in commento) i crediti già
oggetto di cessione e tutti i nuovi potranno cedere il credito una
sola volta. Limitazione che ha già inciso fortemente sul meccanismo
delle opzioni alternative che, a seguito del blocco di alcune delle
principali piattaforme di cessione, si è ritrovato a non supportare
il settore dell’edilizia.

Il nuovo provvedimento d’urgenza

È così che, a seguito delle proteste dei principali attori del
settore (professionisti e costruttori) e con il supporto del
Parlamento (che avrebbe potuto “consigliare” meglio le scelte del
Governo), dovrebbe approdare a giorni in Gazzetta Ufficiale un
nuovo provvedimento d’urgenza che rappresenterà la tredicesima
modifica al sistema delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus)
e al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e
cessione del credito).

Tra le modifiche previste nella nuova misura è stato inserito
all’art. 121 del Decreto Rilancio il comma 1-quater:

I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al
comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni
parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione
all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al
comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice
identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle
eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal
provvedimento di cui al periodo precedente. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima
cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle
entrate a partire dal 1° maggio 2022
.

Una modifica che ha l’obiettivo di evitare la frammentazione del
credito fiscale che, mediante l’attribuzione di un codice univoco,
diventerà facilmente tracciabile dall’Agenzia delle Entrate.

Anche questa modifica, dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, avrà un’entrata in vigore con transitorio (avrà deroga
dall’1 maggio 2022) e necessiterà di un nuovo provvedimento di
modifica da parte dell’Agenzia delle Entrate e poi, naturalmente,
una nuova modifica alla piattaforma per la comunicazione della
scelta delle opzioni alternative.

Serve una proroga per le unifamiliari

Le ultime e prossime modifiche alle detrazioni fiscali del 110%
e al meccanismo di cessione impongono una riflessione sulla
necessità di una nuova proroga dei bonus edilizi. A seguito delle
modifiche apportate dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio
2022), gli interventi sugli edifici unifamiliari potranno essere
portati in detrazione con il superbonus fino al 31 dicembre 2022 ma
solo a patto che entro il 30 giugno 2022 siano stati realizzati
almeno il 30% dei lavori complessivi.

È chiaro che queste modifiche e la prossima pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del
Decreto del MiTE
ritarderanno l’avvio di molti cantieri.
Pensare ad una nuova proroga dovrebbe essere un atto di
consapevolezza e onestà intellettuale della politica nei confronti
del settore edile e dell’economia reale. Nella speranza che questa
consapevolezza sia accompagnata dall’urgenza di non ridursi
all’ultimo momento.

Source: lavoripubblici.it

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