Nella seduta di giovedì 24 marzo 2022 la Camera ha approvato, in
via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d.
Sostegni-ter) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico”.
Indice degli argomenti
Sostegni-ter: il decreto dopo la conversione in legge
L’approvazione definitiva avviene con un nuovo voto di fiducia
ad un testo proposto dal Governo e approvato dal Senato e su cui,
ancora una volta, il Parlamento ha potuto incidere poco,
dichiarazioni a parte. Con la legge di conversione del Sostegni-ter
vengono rimessi integralmente i contenuti del Decreto Legge n.
13/2022 (Decreto Frodi) che viene abrogato ma i cui atti,
provvedimenti, effetti e rapporti giuridici sorti sulla base dello
stesso restano validi.
Post conversione in legge, il Sostegni-ter è costituito dai
seguenti articoli:
TITOLO I SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA IN
RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19
- Articolo 1. (Misure di sostegno per le attività chiuse)
- Articolo 2. (Fondo per il rilancio delle attività economiche di
commercio al dettaglio) - Articolo 3. (Ulteriori misure di sostegno per attività
economiche particolarmente colpite dall’emergenza
epidemiologica) - Articolo 4. (Fondo unico nazionale per il turismo)
- Articolo 4-bis. (Riconoscimento degli incentivi di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152) - Articolo 5. (Credito d’imposta in favore di imprese turistiche
per canoni di locazione di immobili) - Articolo 5-bis. (Disposizioni in materia di sospensione
temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni
materiali e immateriali) - Articolo 6. (Buoni per servizi termali)
- Articolo 6-bis. (Organizzazione dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali Milano Cortina 2026) - Articolo 6-ter. (Estensione del regime fiscale dei pensionati
neoresidenti) - Articolo 6-quater. (Acquisizione dei dati di cui al
decretolegge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) - Articolo 6-quinquies. (Ingresso in Italia per lavoro dei nomadi
digitali e lavoratori da remoto) - Articolo 7. (Disposizioni in materia di trattamenti di
integrazione salariale nonché in materia di accesso al lavoro delle
persone con disturbi specifici di apprendimento) - Articolo 8. (Misure urgenti di sostegno per il settore della
cultura) - Articolo 8-bis. (Disposizioni per la conservazione del
patrimonio archivistico) - Articolo 9. (Disposizioni urgenti in materia di sport)
- Articolo 9-bis. (Incremento delle risorse per impianti
ippici) - Articolo 10. (Piano transizione 4.0)
- Articolo 10-bis. (Misure per il rafforzamento dell’azione dei
confidi in favore delle PMI) - Articolo 10-ter. (Disposizioni in materia di perizie
tecniche) - Articolo 10-quater. (Proroga del termine di comunicazione
dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del
termine per la messa a disposizione della dichiarazione
precompilata 2022) - Articolo 10-quinquies. (Rimessione in termini per la
Rottamazioneter e saldo e stralcio)
TITOLO II REGIONI ED ENTI TERRITORIALI
- Articolo 11. (Contributo statale alle spese sanitarie collegate
all’emergenza COVID –19 sostenute dalle regioni e dalle province
autonome) - Articolo 11-bis. (Disposizioni in materia di piani di rientro
dal disavanzo sanitario, di enti e aziende del Servizio sanitario
nazionale e di per- sonale non dirigenziale della Giustizia
amministrativa e del Ministero dell’economia e delle finanze) - Articolo 11-ter. (Ulteriori misure urgenti in materia di
regioni e province autonome) - Articolo 12. (Incremento del contributo per il mancato incasso
dell’imposta di soggiorno) - Articolo 12-bis. (Disposizioni sulle procedure di reclutamento
dei segretari comunali e provinciali) - Articolo 13. (Utilizzo nell’anno 2022 delle risorse assegnate
agli Enti locali negli anni 2020 e 2021) - Articolo 13-bis. (Disposizioni finalizzate allo sblocco degli
avanzi di amministrazione per rilanciare l’economia cittadina nelle
aree urbane più disagiate) - Articolo 13-ter. (Inconferibilità di incarichi a componenti di
organo politico di livello regionale e locale) - Articolo 13-quater. (Modifica all’articolo 1, comma 555, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147) - Articolo 13-quinquies. (Canone unico per infrastrutture di
comunicazione elettronica) - Articolo 13-sexies. (Disposizioni urgenti in materia di
utilizzo delle risorse per la rigenerazione ur- bana nei
comuni) - Articolo 13-septies. (Ulteriori misure urgenti in materia di
enti territoriali) - Articolo 13-octies. (Disposizioni urgenti in materia di
Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare)
TITOLO III MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI
DELL’ENERGIA ELETTRICA
- Articolo 14. (Riduzione degli oneri di sistema per il primo
trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o
superiore a 16,5 kW) - Articolo 14-bis. (Contributo per la riduzione dei costi
dell’energia elettrica per apparecchiature necessarie al
mantenimento in vita) - Articolo 15. (Contributo straordinario, sotto forma di credito
d’imposta, a favore delle imprese energivore) - Articolo 15-bis. (Ulteriori interventi sull’elettricità
prodotta da impianti a fonti rinnovabili) - Articolo 16. (Interventi sull’elettricità prodotta da impianti
a fonti rinnovabili) - Articolo 17. (Modifiche alla disciplina della Commissione
Tecnica PNRR-PNIEC) - Articolo 18. (Riduzione dei sussidi ambientalmente
dannosi) - Articolo 18-bis. (Misure temporanee per la raccolta e il
trattamento dei RAEE del raggruppamento 3 di cui all’allegato 1 al
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185)
TITOLO IV ALTRE MISURE URGENTI
- Articolo 19. (Misure urgenti per la scuola, l’università e la
famiglia) - Articolo 19-bis. (Potenziamento delle strutture e delle ar-
ticolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali) - Articolo 19-ter. (Disposizioni in materia di concorsi per il
personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena
del Friuli Venezia Giulia) - Articolo 19-quater. (Disposizioni in materia di mobilità
straordinaria dei dirigenti scolastici) - Articolo 19-quinquies. (Misure urgenti per il rafforzamento
della qualità della formazione universitaria specialistica del
settore sanitario) - Articolo 20. (Disposizioni in materia di vaccini anti SARS-
CoV-2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni
connesse alla diagnostica molecolare) - Articolo 20-bis. (Misure per assicurare la continuità delle
attività di sequenziamento del SARS-CoV-2 e delle relative varianti
genetiche) - Articolo 20-ter. (Misure urgenti in materia di personale
sanitario) - Articolo 20-quater. (Misure per il potenziamento delle risorse
umane dell’INAIL) - Articolo 21. (Misure in materia di fascicolo sanitario
elettronico e governo della sanità digitale) - Articolo 21-bis. (Misure urgenti per i dirigenti sanitari del
Ministero della salute e per il Ministero dell’economia e delle
finanze) - Articolo 22. (Proroga del trattamento di integrazione salariale
in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e
della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro
Italia) - Articolo 22-bis. (Proroga delle esenzioni dal pagamento
dell’IMU per gli immobili inagibili) - Articolo 22-ter. (Misure urgenti di sostegno per la
sistemazione dei soggetti evacuati delle regioni colpite da eventi
calamitosi di particolare gravità) - Articolo 23. (Modifiche al decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro) - Articolo 23-bis. (Avvalimento del Comando Carabinieri per la
tutela del lavoro) - Articolo 23-ter. (Indennità supplementare di comando
riconosciuta ai Comandanti delle stazioni dei carabinieri) - Articolo 23-quater. (Disposizioni in materia di
somministrazione di lavoro) - Articolo 23-quinquies. (Inabilità di ormeggiatori e
barcaioli) - Articolo 24. (Disposizioni urgenti in materia di trasporto
pubblico locale e di trasporto di persone su strada) - Articolo 25. (Misure urgenti per il settore ferroviario e per
il settore autostradale) - Articolo 25-bis. (Misure a sostegno del settore della
navigazione marittima) - Articolo 25-ter. (Misure urgenti in materia di mobilità
sostenibile) - Articolo 26. (Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo e
vitivinicolo) - Articolo 26-bis. (Disciplina dell’attività di turismo
lattierocaseario o vie del formaggio) - Articolo 26-ter. (Misure a sostegno dei produttori e contrasto
allo spreco) - Articolo 26-quater. (Misure urgenti a sostegno del settore
avicolo) - Articolo 26-quinquies. (Gestione del fondo per lo svolgimento
di attività di monitoraggio dell’insetto nocivo Coreabus
undatus) - Articolo 27. (Disposizioni urgenti di adeguamento alla
normativa europea) - Articolo 27-bis. (Istituzione della categoria dei sommozzatori
che operano in impianti di acquacoltura) - Articolo 28. (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle
agevolazioni fiscali ed economiche) - Articolo 28-bis. (Misure sanzionatorie contro le frodi in
materia di erogazioni pubbliche) - Articolo 28-ter. (Termini di utilizzo dei crediti d’imposta
sottoposti a sequestro penale) - Articolo 28-quater. (Disposizioni in materia di benefìci nor-
mativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per
il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di
lavoro) - Articolo 28-quinquies. (Disposizioni urgenti in materia di
collaborazione e scambio di informazioni tra autorità
nazionali) - Articolo 29. (Disposizioni urgenti in materia di contratti
pubblici) - Articolo 29-bis. (Assunzione di allievi agenti della Polizia di
Stato) - Articolo 30. (Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione
dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola) - Articolo 31. (Commissario straordinario per le celebrazioni del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di
Roma)
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
- Articolo 32. (Disposizioni finanziarie)
- Articolo 32-bis. (Clausola di salvaguardia)
- Articolo 33. (Entrata in vigore)
Superbonus 110% e bonus edilizi: le nuove disposizioni
Si dovrà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
legge di conversione ma sono già confermate le modifiche che vanno
ad incidere sulla fruizione delle detrazioni fiscali del 110% e
degli altri bonus edilizi, con specifico riferimento:
- al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e
cessione del credito); - al divieto di frazionamento dei crediti fiscali;
- alle sanzioni penali per chi commette frodi fiscali e per i
tecnici che espongono informazioni false o omettono di riferire
informazioni rilevanti sui requisiti tecnici o attestano falsamente
la congruità delle spese sostenute; - alle caratteristiche dell’assicurazione professionale;
- ai termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a
sequestro penale; - al CCNL delle imprese che eseguono interventi che beneficiano
di detrazioni fiscali.
Modifiche racchiuse all’interno dei seguenti articoli del
Sostegni-ter:
- art. 28 – Misure di contrasto alle frodi nel settore delle
agevolazioni fiscali ed economiche; - art. 28-bis – Misure sanzionatorie contro le frodi in materia
di erogazioni pubbliche; - art. 28-ter – Termini di utilizzo dei crediti d’imposta
sottoposti a sequestro penale; - art. 28-quater – Disposizioni in materia di benefici normativi
e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il
miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le modifiche al meccanismo delle opzioni alternative
Entrando nel dettaglio, confermando le misure previste nel D.L.
n. 13/2022, si interviene sul meccanismo delle opzioni alternative
di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)
consentendo:
- in caso di opzione per lo sconto in fattura, la possibilità per
i fornitori di cedere a chiunque il credito e successivamente
prevedere ulteriori 2 cessioni ma solo a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo
106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui
all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis,
comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra
i predetti soggetti, anche successiva alla prima; - la cessione del credito a chiunque da parte del beneficiario
della detrazione, con possibilità per chi lo acquista di cederlo
ulteriori 2 volte ma solo a favore di banche e intermediari
finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti
a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del
predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai
sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma
restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del
presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima.
Complessivamente, si avranno a disposizione:
- una cessione a chiunque da parte del contribuente o dei
fornitori di lavori e servizi; - ulteriori due cessioni ma solo a soggetti qualificati (banche,
assicurazioni).
Stop alla frammentazione
I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni, non possono
formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima
comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine,
al credito è attribuito un codice identificativo univoco da
indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni,
secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo
periodo. Tale disposizione si applica alle comunicazioni della
prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle
entrate a partire dal 1° maggio 2022 secondo modalità per le quali
si dovrà attendere un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate stessa.
Misure sanzionatorie
Con l’art. 28-bis vengono inasprite le misure sanzionatorie in
caso di frodi fiscali, sia per chi ne ha beneficiato che per i
tecnici che si occupano delle asseverazioni e attestazioni. Da
ricordare che le sanzioni penali per i tecnici che con dolo o colpa
espongono informazioni false o ne omettono di rilevanti, sono
sempre esistite e previste all’interno del Codice Penale.
La nuova disposizione stabilisce, in particolare, la reclusione
da due a cinque anni e la multa da 50.000 euro a 100.000 euro per
il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni relative al rispetto
dei requisiti minimi e di congruità delle spese sostenute, espone
informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui
requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva
realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità
delle spese. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un
ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
Assicurazione professionale
Confermati i contenuti delle modifiche apportate all’art. 119,
comma 14 del Decreto Rilancio relativo all’assicurazione
professionale di cui si devono dotare i tecnici impegnati nelle
attività di asseverazione e attestazione. La norma prevede 3
diverse tipologie di assicurazione:
- una “single project” che il professionista stipula per il
singolo intervento; - la normale RC professionale base a copertura delle attività del
professionista purché la stessa abbia le seguenti caratteristiche:- non deve prevedere esclusioni relative ad attività di
asseverazione; - deve avere un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico
per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del
professionista ove si renda necessario; - deve garantire, se in operatività di claims made,
un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di
attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a
garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti
- non deve prevedere esclusioni relative ad attività di
- una polizza dedicata alle attività di attestazione e
asseverazione con un massimale adeguato al numero delle
attestazioni o asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore
a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità
civile.
Imprese, bonus e CCNL
L’art. 28-quater inserisce alla Legge 30 dicembre 2021, n. 234
(Legge di Bilancio 2022) il nuovo comma 43-bis che prevede nuovi
obblighi per i alcuni lavori edili di importo superiore a 70.000
euro che vogliono accedere a determinate agevolazioni fiscali.
In particolare, per i seguenti interventi di importo superiore a
70.000 euro:
- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in
metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti
strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli
impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori
edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro. - lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi,
ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria
civile;
nel caso di fruizione delle agevolazioni fiscali previste
per:
- interventi di riqualificazione energetica e strutturale:
superbonus 110% – art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020; - interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di
barriere architettoniche: bonus 75% – art. 119-ter del Decreto
Legge n. 34/2020; - interventi necessari per far rispettare le prescrizioni
sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del
virus COVID-19: bonus 60% – art. 120 del Decreto Legge n.
34/2020; - recupero del patrimonio edilizio: bonus casa 50% – art. 16-bis,
comma 1, lettere a), b) e d) d.P.R. n. 917/1986 (TUIR); - efficienza energetica: ecobonus 50% – art. 14, comma 1, lettere
a), b) e d) del D.L. n. 63/2013; - adozione di misure antisismiche: sismabonus ordinario – art.
16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013; - recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti:
bonus facciate 90% (fino al 2021) o 60% (2022) – art. 1, commi 219
e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; - installazione di impianti fotovoltaici – 16-bis, comma 1,
lettera h) d.P.R. n. 917/1986 (TUIR); - installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici – art. 16-ter del D.L. n. 63/2013; - acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non
inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le
lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per
i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali
sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione: bonus mobili 50% – art.
16, comma 2 del D.L. n. 63/2013; - sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici
esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di
irrigazione e realizzazione pozzi e realizzazione di coperture a
verde e di giardini pensili: bonus verde 36% – art. 1, comma 12,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
tali agevolazioni fiscali possono essere riconosciute solo se
nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili
sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti
collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati
dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di
affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse
in relazione all’esecuzione dei lavori. Per rilasciare, ove
previsto, il visto di conformità, i soggetti incaricati dovranno
verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato
nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture
emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle
entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo
applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può
avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle
Casse edili.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.
I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.