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Superbonus 110% e bonus edilizi: via libera alla cessione multipla – Lavori Pubblici

Immaginate di stare componendo un puzzle ma dopo qualche mossa
qualcuno lo smonta e abbassa la luce. Questo puzzle è il superbonus
110% e le mosse sono gli adempimenti dei professionisti e delle
imprese che da maggio 2020 vivono costantemente con l’ansia che
mentre loro progettano, attestano, asseverano o eseguono dei
lavori, qualche regola possa cambiare.

Superbonus 110% e bonus edilizi: il clima di incertezza

Un clima di totale incertezza che dal 12 novembre 2021 coinvolge
anche i bonus edilizi minori che accedono al meccanismo delle
opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito)
previsto all’art. 121 del D.L. n.34/2020 (Decreto Rilancio).

Dalla pubblicazione del primo decreto antifrode, il D.L. n.
157/2021, professionisti e imprese hanno dovuto far fronte alle
modifiche arrivate in corsa dalla Legge n. 234/2021 (Legge di
Bilancio 2022), dal D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) e, per
ultimo, dal D.L. n. 13/2022.

Si è partiti con misure atte a limitare le frodi fiscali causate
dall’assenza di asseverazione e visto di conformità per i bonus
edilizi minori che avevano accesso alle opzioni alternative,
passando per l’eliminazione del meccanismo di cessione multipla,
per arrivare ad una nuova versione dell’art. 121, comma 1 del
Decreto Rilancio, che rimarrà tale almeno fino al prossimo 28
marzo, data ultima per la conversione in legge del Decreto
Sostegni-ter.

Indiscrezioni vogliono che, così come accaduto per il primo
decreto antifrode, il nuovo D.L. n. 13/2022 non vedrà la
conversione in legge e i suoi contenuti saranno inseriti nel più
veloce percorso di conversione del Decreto Sostegni-ter che, con
ogni probabilità, cambierà ulteriormente le regole del gioco. Ho
provato a spiegarlo in modo semplice ma mi rendo conto che di
semplice questa situazione non ha nulla.

Superbonus 110% e bonus edilizi: il nuovo meccanismo di
cessione del credito

Cosa è cambiato nel passaggio dalla versione dell’art. 121,
comma 1 del Decreto Rilancio prevista dal D.L. n. 4/2022 a quella
di cui al D.L.n. 13/2022? Il Governo si è reso conto dell’errore
commesso nell’aver limitato ad una la cessione del credito. Dopo la
prima cessione effettuata dal contribuente o lo sconto dell’impresa
e dei professionisti, all’acquirente del credito veniva data una
sola possibilità di cessione. Decisione questa che ha paralizzato
il settore anche a causa del blocco di alcune piattaforme di
acquisto del credito (Poste Italiane e CDP).

Con l’art. 1 del D.L. n. 13/2022, le precedenti modifiche
arrivate dall’art. 28, comma 1 del D.L. n. 4/2022 vengono abrogate
e sostituite con un nuovo meccanismo di cessione. Dal 26 febbraio
2022, dunque, alla detrazione diretta del superbonus e degli altri
bonus edilizi, si può preferire:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto,
    fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato
    dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi
    ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari
    alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti,
    compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
    finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la
    possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore
    di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un
    gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
    operare in Italia;
  • la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri
    soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
    finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la
    possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore
    di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un
    gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
    operare in Italia.

Resta fermo l’obbligo per ogni cessione intercorrente tra i
predetti soggetti, anche successiva alla prima, di non procedere
all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i
presupposti di cui agli articoli 35 (Obbligo di segnalazione delle
operazioni sospette) e 42 (Astensione) del decreto legislativo n.
231 del 2007.

Sostanzialmente viene dato spazio a due ulteriori cessioni del
credito ma solo a determinati soggetti. Modifica che riaprirà un
po’ la stretta generata dal Sostegni-ter.

Stop alla frammentazione del credito

All’art. 121 del Decreto Rilancio viene, infine, previsto
l’inserimento del nuovo comma 1-quater che mette la parola fine
allo spezzatino dei crediti nati dopo la prima cessione.

1-quater. I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni
di cui al comma 1, lettere a) e b) , non possono formare oggetto di
cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione
dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità
previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice
identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle
eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal
provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione
o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a
partire dal 1° maggio 2022
.

Se queste nuove modifiche avranno peso nell’attuale periodo di
crisi che vive il settore dell’edilizia lo sapremo solo nei
prossimi mesi. Nel frattempo:

  • si dovrà attendere un nuovo aggiornamento delle procedure e
    della piattaforma per la comunicazione della scelta dell’opzione
    all’Agenzia delle Entrate;
  • incombe la data del 30 giugno 2022 prevista per dimostrare il
    30% dei lavori complessivi per gli edifici unifamiliari che
    vogliono prorogata la scadenza al 31 dicembre 2022;

e, come detto in premessa, resta il clima di totale incertezza
che non fa mai bene, soprattutto al mondo delle costruzioni.

Source: lavoripubblici.it

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